A) Pubblicazione dei dati ai fini di trasparenza
A partire dal 1° gennaio 2024, le disposizioni normative per la trasmissione dei dati relativi all’aggiudicazione e alla fase di esecuzione delle procedure di appalto pubblico subiranno significative modifiche (come da Delibera Anac n. 264/2023).
In base al decreto legislativo n. 33/2013, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare e aggiornare tempestivamente i dati delle procedure attraverso il sistema SIMOG. I termini precedentemente stabiliti (30 giorni per l’aggiudicazione, 60 giorni per l’esecuzione) non sono più in vigore. Il link fornito dall’Agenzia Nazionale per la lotta alla Corruzione (ANAC) sul portale dati aperti deve essere pubblicato nella sezione dedicata del sito web della stazione appaltante, denominata “Amministrazione Trasparente” (AT), per ogni procedura associata a un Codice Identificativo Gara (CIG).
La trasmissione tramite SIMOG esonera le stazioni appaltanti dalla pubblicazione degli stessi nella sezione Amministrazione Trasparente. I dati), non pubblicati entro il 31 dicembre 2023, che non vengono raccolti da Simog sono quelli che riguardano gli appalti i cui CIG sono stati acquisiti tramite SIMOG e non richiedono l’invio di ulteriori dati o documenti dopo il 1° gennaio 2024 oppure gli affidamenti in house. Inoltre, sono esentati in circostanze particolari gli SmartCIG acquisiti entro il 31 dicembre 2023.
Per le procedure avviate fino al 31/12/2023 e non concluse entro tale data è necessario pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” gli atti e i documenti identificati alla delibera ANAC n. 264/. Nel caso in cui questi documenti siano già disponibili sulle piattaforme di approvvigionamento digitale (v. art. 3 e 8, comma 3, del dlgs. n. 33/2013), è sufficiente indicare il link nella suddetta sezione.
B) Assolvimento degli obblighi di pubblicità legale
A decorrere dall’01/01/2024 entrerà in vigore l’art 28 del d lgs 36/2023, rubricato “trasparenza dei contratti pubblici, che impone i seguenti 3 obblighi:
-
Il primo grava sulle stazioni appaltanti, che devono trasmettere tempestivamente tutti i DATI ed INFORMAZIONI relativi all’intero CICLO degli appalti di lavori, servizi e forniture alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso le piattaforme digitali. A fini comparativi preme ricordare che l’art 29 del d lgs 50/2016 novellato dal dl 77/2021 nell’indicare gli obblighi di trasparenza in merito ai contratti pubblici faceva riferimento ad ATTI, cioè documenti e non a dati e/o informazioni. Ne consegue che gli obblighi delle stazioni appaltanti in merito alla trasparenza non consisteranno più nella pubblicazione di atti e documenti fatta eccezione di quelli previsti per la pubblicità legale, ma solo nella trasmissione di dati (es data e numero della determinazione) all’Anac che li renderà disponibili. Inoltre – come già detto – l’obbligo incombe su tutto il ciclo dell’appalto e non solo su alcune fasi.
-
Il secondo obbligo prevede che le stazioni appaltanti assicurino il collegamento della propria sezione amministrazione trasparente alla banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ciò significa che il dato “originale” è quello inviato ad Anac e non più quello indicato in amministrazione trasparente della stazione appaltante.
-
Il terzo obbligo incombe sull’Anac che deve assicurare la tempestiva pubblicazione dei dati ricevuti e precisamente:
-
la struttura proponente;
-
l’oggetto del bando;
-
l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
-
l’aggiudicatario;
-
l’importo di aggiudicazione;
-
i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture;
-
l’importo delle somme liquidate.
Questo obbligo è di fondamentale importanza in quanto per espressa disposizione normativa (art 28 c. 3) gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono da quella in banca dati Anac. Quanto all’elenco dei dati da trasmettere, sopra riportato, trattasi del medesimo contenuto di cui all’art 1 comma 32 della l 190 del 2012 che infatti, con nuovo codice, verrà abrogato dall’01/01/2024. Anac ha emanato 2 provvedimenti in merito alle pubblicazioni in materia di trasparenza:
-
La delibera n. 261 del 20/06/2023 che – specificando l’art 28 c. 4 – indica quali sono le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla banca dati nazionale dei contratti pubblici , mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale;
-
La delibera n. 264 che indica con quali modalità deve avvenire la comunicazione di cui sopra.
Secondo l’art 10 della delibera 261 rubricato “informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla bdncp”: “ Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla BDNCP, per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento certificate, le informazioni riguardanti:
-
programmazione . il programma triennale ed elenchi annuali dei lavori: il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture
-
progettazione e pubblicazione: 1. gli avvisi di pre-informazione 2. i bandi e gli avvisi di gara 3. avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici;
-
affidamento 1. gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità 2. gli affidamenti diretti
-
esecuzione 1. La stipula e l’avvio del contratto 2. gli stati di avanzamento 3. i subappalti 4. le modifiche contrattuali e le proroghe, 5 le sospensioni dell’esecuzione, 6 gli accordi bonari, 7. le istanze di recesso, 8. la conclusione del contratto, 9. il collaudo finale
-
ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l’assolvimento dei compiti assegnati all’ANAC dal codice e da successive modifiche e integrazioni.”