Il Consiglio di Stato con sentenza del 20 giugno 2018 ha richiamato la sentenza n. 4 del 2018 dell’Adunanza plenaria che, con riferimento alla scelta del criterio di aggiudicazione da parte della stazione appaltante, ha confermato che la contestazione di questo criterio, non avente efficacia escludente, non possa che avvenire insieme con l’aggiudicazione, non essendo detto criterio autonomamente e immediatamente impugnabile dall’impresa asseritamente lesa dalla sua adozione.
Ad avviso del Collegio si trattava, peraltro, di un orientamento sufficientemente consolidato e ragionevolmente prevedibile, rispetto al quale la posizione innovativa, ma indubbiamente minoritaria, assunta da questa Sezione con la sentenza n. 2014 del 2 maggio 2017 non poteva certo indurre l’appellante a fare affidamento addirittura sulla affermata necessità di impugnare immediatamente la clausola del bando, con la conseguenza che sin dal principio ad una operatrice qualificata del settore (nonché gestrice uscente del servizio), come Cosmopol s.p.a., doveva apparirne evidente la già originaria inammissibilità.