Alla luce del nuovo codice dei contratti ci si chiede se alla luce di quanto previsto dall’art. 52 circa le nuove modalità di controllo dei requisiti, se gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del DPR 602/73 siano ancora da fare.

Infatti, l’art. 52 del d.lgs 36/2023 nel caso di affidamenti diretti inferiori a € 40.000, la stazione appaltante è esonerata dall’obbligo di verifica puntuale dei requisiti dell’affidatario che deve attestare, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l’affidamento. Pertanto la S.A., in luogo di un controllo a carico di tutti gli affidatari, è obbligata soltanto a verificare le dichiarazioni rese dagli operatori economici, su un campione individuato ogni anno tramite sorteggio, con modalità predeterminate. 

Assume primaria importanza il momento di emissione del mandato di pagamento, poiché che l’Amministrazione può erogare le somme relative ad un determinato pagamento anche a distanza di tempo dalla verifica prevista dall’articolo 48-bis, è opportuno che la stessa sia effettuata a ridosso del pagamento stesso. Nel caso di una pluralità di pagamenti nei confronti dello stesso beneficiario (salva l’ipotesi di pagamenti contestuali, nel qual caso, si può ritenere sufficiente la stessa liberatoria per tutti i pagamenti in questione), un’unica liberatoria non è idonea a soddisfare le prescrizioni di cui all’articolo 48-bis. La verifica, infatti, dovrà essere espletata con riferimento a ciascuno dei pagamenti da effettuare.