Alla luce del nuovo codice dei contratti ci si chiede se alla luce di quanto previsto dall’art. 52 circa le nuove modalità di controllo dei requisiti, se gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del DPR 602/73 siano ancora da fare. Infatti, l’art. 52 del d.lgs 36/2023 nel caso di affidamenti diretti inferiori a € 40.000, la stazione appaltante è esonerata dall’obbligo di verifica puntuale dei requisiti dell’affidatario che deve attestare, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l’affidamento. Pertanto la S.A., in luogo di un controllo a carico di tutti gli affidatari, è obbligata soltanto a verificare le dichiarazioni rese dagli operatori economici, su un campione individuato ogni anno tramite sorteggio, con modalità predeterminate. Nel presente lavoro analizziamo tale problematica.
Come previsto dall’articolo 2 del D.M. 40/2008, le Amministrazioni pubbliche, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 5.000,00 euro, procedono alla verifica inoltrando un’apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.a. (agente della riscossione) la quale, avvalendosi del sistema informativo, controlla se risulta un inadempimento a carico del beneficiario e ne dà comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro i 5 giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta: ● beneficiario non inadempiente: nel caso in cui Equitalia comunichi che non risulta un inadempimento ovvero se non fornisca alcuna risposta entro i 5 giorni feriali, la Pubblica amministrazione può procedere al pagamento a favore del beneficiario delle somme spettanti, e l’operatore di verifica potrà stampare una liberatoria contenente gli estremi del controllo effettuato; ● beneficiario inadempiente: nel caso in cui Equitalia comunichi che il beneficiario risulta inadempiente, l’ente pubblico deve segnalare, con un’apposita comunicazione, tale circostanza (ai sensi dell’articolo 48-bis, comma 1, del D.P.R. 602/1973) all’agente della riscossione competente per territorio ai fini della riscossione delle somme iscritte a ruolo. Tale comunicazione deve contenere l’indicazione dell’importo totale del debito, comprensivo degli interessi di mora dovuti e delle spese di esecuzione.
Se l’ente pubblico riscontra posizioni debitorie connesse a cartelle notificate per un importo di pari o superiore 5.000 euro, è necessario sospendere il pagamento al beneficiario fino all’ammontare del debito rilevato per i 30 giorni successivi a quello della suddetta comunicazione. Se il pagamento è relativo ai crediti di cui all’articolo 545, terzo comma, del Codice di procedura civile (dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento), l’ente pubblico sospende il pagamento nei limiti previsti dal comma 4 dell’articolo 545 (pignoramento nella misura di 1/5 per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito) e di cui all’articolo 2 del D.P.R. 180/1950. Nel caso in cui il contribuente debitore del Fisco a seguito dalla notifica di una o più cartelle di pagamento paghi il debito (anche parzialmente) durante la sospensione e prima della notifica dell’ordine di versamento, Equitalia lo comunicherà all’ente pubblico, indicando l’importo del pagamento che l’ente può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario. Decorso il termine dei 30 giorni di sospensione del pagamento senza che il competente agente della riscossione abbia notificato l’ordine di versamento, l’ente pubblico può effettuare il pagamento delle somme spettanti al beneficiario.