Scadenza
Ogni 16 del mese successivo al periodo di Riferimento con modello F24EP bisogna adempiere al versamento. Sebbene sia importante per il sostituto d’imposta provvedere al versamento entro i termini prescritti per evitare di incorrere in sanzioni amministrative e penali, è anche possibile regolarizzare spontaneamente le omissioni o i versamenti insufficienti. La procedura per regolarizzare le omissioni di versamenti o i versamenti insufficienti viene indicata come ravvedimento operoso. Essa prevede la riduzione delle sanzioni applicabili, il cui importo varia a seconda della tempestività del versamento e del tipo di violazione commessa. Nello specifico:
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se il ravvedimento operoso avviene entro i 14 giorni successivi rispetto alla scadenza da rispettare, le sanzioni sono pari allo 0.1% per ciascun giorno di ritardo (fino al 31 dicembre 2015 erano pari allo 0.2% per ciascun giorno);
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se il ravvedimento operoso avviene entro i 30 giorni successivi rispetto alla scadenza da rispettare, le sanzioni sono pari all’1,5% (fino al 31 dicembre 2015 erano pari al 3% per ciascun giorno);
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se il ravvedimento operoso avviene entro i 90 giorni successivi alla scadenza da rispettare, le sanzioni sono pari a un nono del minimo (il minimo è di 258 euro);
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se il ravvedimento operoso avviene entro il termine da rispettare per la presentazione della dichiarazione dell’anno in corso, le sanzioni sono pari a un ottavo del minimo;
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se il ravvedimento operoso avviene entro il termine da rispettare per la presentazione della dichiarazione dell’anno seguente, le sanzioni sono pari a un settimo del minimo.
La procedura che deve essere seguita da chi intende regolarizzare una ritenuta d’acconto in ritardo è molto semplice: per sanare la mancanza non bisogna fare altro che compilare il modello F24EP e inserire il codice relativo alla ritenuta d’acconto, che corrisponde al codice tributo 104E o 100E. Per ciò che concerne la somma complessiva da pagare, mentre gli interessi calcolati nella misura legale vanno inclusi nell’importo della ritenuta, le sanzioni vanno invece pagate con codice tributo 890.
Sanzione
L’omesso versamento delle ritenute d’acconto da parte dei sostituti d’imposta comporta per gli stessi l’applicazione di sanzioni amministrative e penali.
Se il sostituto d’imposta non opera in tutto o in parte le ritenute alla fonte, va incontro a diverse sanzioni amministrative:
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20% dell’ammontare non trattenuto in caso di versamento parziale;
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30% dell’importo non versato in caso di mancato versamento delle ritenute.
Nell’ipotesi di ritenute non versate e non operate sono applicabili entrambe le sanzioni. L’ipotesi di reato per omesso versamento delle ritenute si concretizza al superamento di una determinata soglia non versata alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale. Per omesso versamento ritenute superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta che non viene sanato entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi, il sostituto d’imposta verrà punito con la reclusione per un periodo che va da 6 mesi a 2 anni in base all’articolo 10 bis del decreto legislativo 74/2000.