Riferimenti normativi:

  • Regolamento di contabilità scolastica (D.I. n. 129 del 2018)

  • Nota tecnica MIUR prot. n. 8409 del 30.7.2010

  • Nota MIUR n. 2233 del 2.4.2012 (in materia di beni appartenenti alle istituzioni scolastiche)

Le scuole soppresse che cesseranno di esistere il 31 agosto  devono, entro tale data, chiudere la contabilità finanziaria per non lasciare pendenze impossibili da gestire per il nuovo istituto. Tutti gli atti di chiusura dovranno essere regolarmente deliberati dal Consiglio di Circolo/Istituto della scuola soppressa convocato in tempo utile e, cioè, entro il 31 agosto. Se ciò non dovesse, per qualsivoglia motivo, accadere si renderà necessaria la nomina e l’intervento di un Commissario Straordinario.

Chiusura della contabilità finanziaria

Le operazioni di chiusura della contabilità finanziaria riguardano tutte le istituzioni scolastiche interessate dal processo di unificazione e che, pertanto, confluiscono in una nuova entità scolastica autonoma e dotata di personalità giuridica. La chiusura della contabilità non dovrà essere disposta nel caso in cui una scuola oggetto di dimensionamento non muti la propria configurazione giuridica, a seguito di modifica dimensionale per incremento o per cessione di plessi o sezioni mantenendo il medesimo codice meccanografico.

Conseguentemente, ai fini della chiusura della contabilità, comprendente tutti gli aspetti della gestione, finanziaria e patrimoniale, le istituzioni cessanti, che cessano di esistere a partire dal 31 agosto, debbono provvedere ai seguenti adempimenti:

  • chiusura del registro delle minute spese mediante versamento dell’ammontare dell’anticipazione del fondo per minute spese;

  • chiusura del c/c postale e versamento della disponibilità residua sul proprio c/c bancario;

  • richiamo dei mandati e delle reversali non estinti alla data del 31 agosto e relativo annullamento per la successiva riemissione da parte dell’Istituto subentrante; di tale operazione deve essere data informazione ai rispettivi creditori e debitori con l’indicazione dell’istituto subentrante;

  • trasferimento dei fondi alla scuola subentrante mediante comunicazione all’istituto cassiere ;

  • chiusura del c/c bancario e trasferimento dei saldi di cassa sul c/c bancario della scuola che accorpa l’Istituzione cessante. La scuola che riceve i conferimenti, se di nuova istituzione, nelle more della stipula di una nuova convenzione di cassa e al fine di evitare interruzioni del servizio, al 1° settembre deve curare che presso l’istituto cassiere sia aperto un nuovo conto corrente;

  • comunicazione al MIUR Direzione Generale per la Politica Finanziaria ed il Bilancio Ufficio VII della cessazione del codice fiscale, al fine di avviare immediatamente la procedura per la chiusura del conto di tesoreria, cosi come disposto dal MIUR con nota prot. n. 7077 del 9/11/2012;

  • individuazione dei residui attivi e passivi al 31 agosto ed adozione di delibera di radiazione di eventuali  crediti e debiti riconosciuti, rispettivamente, assolutamente inesigibili o da non dover pagare;

  • chiusura del registro inventario, previa ricognizione, rivalutazione ed eventuali dismissioni patrimoniali, secondo le disposizioni impartite dal d.i. 129/2018;

  • definizione e chiusura delle posizioni fiscali, previdenziali e tributarie;

  • cessione, alla istituenda o accorpante Istituzione scolastica, di eventuali contratti in essere;

  • predisposizione del conto consuntivo concernente il periodo 1 gennaio / 31 agosto, da approvare da parte del Consiglio di Circolo/Istituto previa acquisizione del parere dei Revisori dei Conti in essere al 31 agosto. Poiché il Consiglio di Circolo/Istituto decade al 31 agosto, tale adempimento potrà essere successivamente assicurato esclusivamente da un Commissario Straordinario che verrà nominato dall’USR competente.

Passaggio di consegne dei beni patrimoniali tra i DD.SS.GG.AA. delle scuole coinvolte effettuato attenendosi scrupolosamente a quanto previsto dalla nota MI prot. n. Nota prot. n. 4083 del 23/02/2021 – Linee Guida per la gestione del patrimonio e degli inventari da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;

  • invio di tutti i registri amministrativi e contabili all’istituto subentrante;

  • invio all’istituto subentrante di tutti beni, archivio cartaceo e back informatico completo.