La Certificazione Unica è da compilare e presentare anche per coloro che lavorano con una propria Partita Iva.

Lo stesso vale per tutti quei lavoratori occasionali che forniscono delle prestazioni lavorative al datore di lavoro. Sono inclusi inoltre coloro ai quali vengono erogati provvigioni o rimborsi.
Tuttavia per ciò che riguarda i lavoratori autonomi, i tempi sono maggiormente diluiti per la comunicazione. I datori di lavoro hanno infatti tempo fino al 31 ottobre, per l’invio di questa documentazione a tutti coloro che svolgono un lavoro di tipo autonomo, o che non devono presentare il modello 730. Questa scadenza coincide con la presentazione del modello 770 da parte degli stessi sostituti di imposta.
Per quanto riguarda i lavoratori che svolgono una attività autonoma con regime fiscale forfettario il datore di lavoro, se eroga compensi derivati da collaborazioni di questo tipo deve indicare tutto l’importo erogato, anche se non è assoggettato alla ritenuta di acconto.

Tuttavia nel caso in cui sussiste la ritenuta di acconto, possono verificarsi due situazioni:

  • il datore di lavoro che aderisce al regime forfettario (i compensi ai collaboratori non devono superare annualmente 20.000 euro): non deve versare la ritenuta di acconto perché non rientra nella categoria di sostituti di imposta, ma deve indicare il codice fiscale del percettore dei compensi, oltre all’ammontare delle somme;

  • il datore di lavoro in regime di vantaggio (ovvero in regime dei minimi): deve versare la ritenuta di acconto, in quanto sostituto di imposta, dichiarando le somme erogate.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia aderito al regime fiscale forfettario, ma si avvale di collaborazioni con autonomi in regime ordinario, non versa la ritenuta di acconto, in quanto non è un sostituto di imposta.
Non dovranno certificare questi compensi con Certificazione Unica o modello 770. Nella propria dichiarazione dei redditi tuttavia devono indicare in un quadro apposito il codice fiscale del collaboratore e l’ammontare erogato.