Compensi corrisposti dalle amministrazioni dello Stato (Art. 29, comma 2, del DPR n. 600 del 1973).
Come spiegato meglio in precedenza l’articolo 29, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, riguardante le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti da Amministrazioni dello Stato, prevede che ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo (ufficio secondario) devono comunicare agli uffici che invece dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo (ufficio principale), entro la fine dell’anno e comunque non oltre il 12 gennaio dell’anno successivo, l’ammontare delle somme corrisposte, l’importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate.
Il sostituto d’imposta che eroga compensi non aventi carattere fisso e continuativo pur non dovendo rilasciare una CU al percipiente, dovrà procedere all’invio di una CU ordinaria all’Agenzia delle Entrate riportando tutti i dati relativi alle somme erogate avendo cura di barrare il punto 643. Tale barratura certificherà che le predette informazioni sono state inviate al sostituto principale che ha provveduto a tenerne conto in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio. Il sostituto d’imposta che eroga emolumenti aventi carattere fisso e continuativo tenuto al rilascio della CU, emetterà una certificazione comprensiva di tutti i compensi corrisposti, evidenziando, nei punti da 531 a 566, le somme e i valori corrisposti dall’ufficio secondario. In questo caso sarà necessario riportare anche il codice 8 nel punto 537 per individuare il conguaglio effettuato, nelle ipotesi stabilite dal comma 2, dell’art. 29 del DPR n. 600/73. Qualora i sistemi operativi non consentano all’ufficio principale una puntuale individuazione degli importi conguagliati, non potendo, quindi, compilare i punti da 531 a 566, dovrà procedere alla compilazione delle annotazioni (cod. CO) per riportare il codice fiscale del sostituto secondario nonché per comunicare al percipiente le informazioni relative agli emolumenti non aventi carattere fisso e continuativo.