L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all’art. 14, comma 2, del d.lgs. 62/2017, disciplinati all’articolo 5.
I candidati esterni sostengono gli esami preliminari, ove prescritti, presso le Istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame.
Gli esami preliminari consistono in prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, idonee ad accertare la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami preliminari relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove è distinta per ciascun anno.

I candidati esterni che non abbiano conseguito la promozione o l’idoneità all’ultima classe, anche riferita ad un corso di studi di un paese appartenente all’Unione Europea di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato solo previo superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal relativo piano di studi. È da tener presente che, ai fini della individuazione delle prove da sostenere nell’esame preliminare, vanno tenuti in considerazione anche i crediti formativi eventualmente acquisiti dai candidati e debitamente documentati.
Sostengono altresì l’esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno, anche riferita ad un corso di studi di un paese appartenente all’Unione Europea di tipo e livello equivalente, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame.
L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato (cfr. legge 11 gennaio 2007, n.1,art. 1, capoverso art.2, comma 3; articolo 1-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n.134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009,n.167).

I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale, quelli che, indipendentemente dall’età, siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica, per gli Istituti professionali, e del corrispondente diploma di licenza, per gli Istituti d’Arte, da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto e quelli in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe di altro corso di studio sono tenuti a sostenere l’esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già da loro seguito, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. È da tener presente che, ai fini della individuazione delle prove da sostenere nell’esame preliminare, anche per essi vanno tenuti in considerazione i crediti formativi eventualmente acquisiti dai candidati e debitamente documentati.

I candidati provenienti da Paesi dell’Unione europea, che non siano in possesso di promozione all’ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato, nelle ipotesi previste dal paragrafo 1.3.1., sottoparagrafi A. e B., lettere a), c), d), previo superamento dell’esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno.

I candidati esterni non appartenenti a Paesi dell’Unione Europea, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero classi di istruzione secondaria superiore, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato nelle ipotesi previste dal paragrafo 1.3.1., sottoparagrafi A. e B., lettere a),b),c),d), previo superamento dell’esame preliminare di cui al precedente comma 1, qualora non abbiano conseguito la promozione o l’idoneità all’ultima classe.

L’esame preliminare è sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegato alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l’ultimo.
Il Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari.
Ferma restando la responsabilità collegiale, il Consiglio di classe può svolgere gli esami preliminari operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.
Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati dal Candidato.
I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenuti a sostenere l’esame preliminare sulle materie del piano di studi del nuovo ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno del nuovo ordinamento. Va precisato che tali candidati esterni devono comunque sostenere durante l’esame preliminare un accertamento sulle materie e sulle parti di competenze, abilita e conoscenze non coincidenti con quelle del corso già seguito.
Sostengono, altresì, l’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno del nuovo ordinamento i candidati esterni che abbiano superato nell’anno o negli anni precedenti l’esame preliminare e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano sostenuto le relative prove ovvero non le abbiano superate.
L’esito positivo degli esami preliminari, in caso di mancato superamento dell’esame di Stato o di mancata presentazione all’esame stesso, vale come idoneità all’ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria superiore cui l’esame si riferisce. L’esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all’esame di Stato, può valere, a giudizio del Consiglio di classe o delle apposite commissioni d’esame, come idoneità ad una delle classi precedenti l’ultima ovvero come idoneità all’ultima classe. In quest’ultimo caso, ha chiarito il MPI in una nota diretta al Direttore Generale dell’U.S.R. per il Friuli (Nota prot. 5694 del 31/5/2007), va considerata l’ipotesi che il candidato sostenga gli esami preliminari sui programmi del quarto e quinto anno, ottenendo un giudizio favorevole sui programmi del quarto anno, ma non su quelli relativi al quinto anno. In tal caso il MPI ritiene che il candidato stesso debba essere dichiarato dal competente Consiglio di classe non ammesso agli esami di Stato, ma idoneo alla quinta classe, alla luce del comma 3, dell’art. 1 della L. 11/1/2007, n. 1 laddove stabilisce il superamento dell’esame preliminare anche sulle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno per quei candidati esterni che non siano in possesso della promozione all’ultima classe.
Il dirigente/coordinatore, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento dell’esame preliminare. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere l’esame preliminare operando per sottocommissioni composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.
Il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova; in caso di valutazione di prove relative a più anni di corso ai sensi del comma 2, il punteggio minimo di sei decimi deve essere conseguito in tutte le prove, per tutti gli anni di corso.
L’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato è disposta anche in mancanza del requisito di cui all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 62/2017, che cita “L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.” in relazione alle attività assimilabili ai PCTO (Alternanza Scuola-Lavoro), come ridenominati dall’articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

(3) Legge 27/12/2006, n. 296
Art. 1 - 622. L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre dall’anno scolastico 2007/2008.