Il Consiglio di classe è l’organo centrale nello svolgimento dell’Esame di Stato. Le funzioni del Consiglio di classe possono così riassumersi:

  • programma l’attività didattica e al termine dell’a.s. verifica il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici;

  • nello scrutinio finale procede alla valutazione degli alunni provvedendo all’assegnazione del credito scolastico;

  • elabora per la Commissione dell’esame entro il 15 maggio di ciascun anno il cosiddetto Documento del 15 maggio, di cui all’art. 5, commi 2 e 4 del P.R. 23/07/1998, n. 323;

Si identifica con la Commissione d’esame in quanto tutti i membri della Commissione sono anche membri del Consiglio di classe.
Le modalità e i termini per l'affidamento delle discipline oggetto dell'esame di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti le commissioni dell'esame di Stato, sono definite dalle disposizioni del dell'art. 12 dell’O.M. n. 45 del 9/3/2023 e dalla C.M. n. 5222 del 26/3/2023.
Sono sedi degli esami per i candidati interni le istituzioni scolastiche statali e gli istituti paritari da essi frequentati.
Per i candidati esterni sono sedi di esame gli istituti statali e gli istituti paritari a cui sono assegnati (art. 14, comma 3, D.L.gs. n. 62/2017) e secondo le modalità previste dall’annuale O.M. (art. 12, comma 4, D.L.gs. n. 62/2017)
Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
Ogni anno vengono emanati appositi provvedimenti che stabiliscono:

  • le materie oggetto della seconda prova scritta per ogni indirizzo di studio; per l’anno scolastico 2022/2023, in applicazione della L. n. 1/2007, detto provvedimento è il DM 25gennaio 2026, n. 11;

  • la formazione delle commissioni degli Esami di Stato per ogni indirizzo di studio; per l’anno scolastico 2022/2023, in applicazione della L. n. 1/2007, detto provvedimento è la Nota Ministeriale n. 9260 del 16/3/2023.

Descriviamo nel seguito tutta la relativa procedura derivata dal combinato disposto dei provvedimenti citati.
Ogni Commissione d’esame di istituto statale, paritario, legalmente riconosciuto, pareggiato è nominata dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale. Ogni Commissione è composta da un Presidente esterno all’istituto e da non più di 6 componenti, dei quali il 50% interni all’istituto e il restante 50% da esterni.
Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esami sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri interni. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta.
Pertanto, ogni 2 classi viene nominata una sola Commissione costituita da:

  • un Presidente unico esterno all’Istituzione scolastica;

  • al più 3 commissari esterni comuni alle 2 classi cui la Commissione si riferisce; comunque il numero di detti commissari deve essere pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e non superiore a 3;

  • al più 3 commissari interni per ciascuna delle 2 classi assegnate alla Commissione.

Le commissioni d’esame sono articolate in due commissioni/classi.
I commissari e il presidente sono nominati annualmente dall'Ufficio Scolastico Regionale-Direttore Generale sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto del MIUR. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.
In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta
Quando la disciplina oggetto della prima prova è affidata a un commissario esterno, la disciplina o le discipline oggetto della seconda prova sono attribuite a uno o più commissari interni e viceversa. Sulla base di tale criterio i commissari interni sono designati, dai competenti consigli di classe tra i docenti, appartenenti al consiglio della classe collegato alla commissione cui sono assegnati i candidati, che insegnano le discipline non affidate ai commissari esterni. Nel caso eccezionale di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, e quindi in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 del citato D.M. n. 741/2017, i commissari interni sono individuati tra i docenti anche di classi non terminali del medesimo istituto o diistituti dello stesso tipo.
I presidenti e i commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella scuola di servizio, nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, nelle scuole ove abbiano già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di presidente o di commissario.

  • I commissari interni sono designati dai competenti Consigli di classe nel rispetto dei seguenti criteri: i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento. Le istituzioni scolastiche, in considerazione del carattere nazionale dell’esame di Stato, non possono designare commissari con riferimento: agli insegnamenti dei licei di cui all’art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, relativamente agli ulteriori insegnamenti degli istituti professionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa di cui all’ art. 5, comma 3, lettera a), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, e con riferimento agli ulteriori insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa di cui all’art. 5, co. 3, lettera a), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88. Non sono altresì designabili commissari per la disciplina Educazione civica, stante la natura trasversale dell’insegnamento.

  • I commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline.

  • Salvo casi eccezionali e debitamente motivati, il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di commissioni/classi non superiore a due e appartenenti alla stessa commissione, al fine di consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all’esame di Stato.

  • Per i candidati ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati.

  • I docenti designati come commissari che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno facoltà di non accettare la designazione.

  • È evitata, salvo nei casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina di commissari in situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto gradoovvero a rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto con i candidati assegnati allacommissione/classe.

Nei licei musicali e coreutici, ai fini dello svolgimento della seconda prova, con riguardo rispettivamente alla parte relativa allo strumento nel liceo musicale e alla parte relativa alla esibizione individuale nel liceo coreutico, la commissione si avvale di personale esperto, anche utilizzando docenti della scuola stessa. Le nomine degli esperti vengono effettuate dal presidentedella commissione in sede di riunione plenaria, affisse all'albo della scuola e comunicate al competente Ufficio scolastico regionale. I suddetti docenti offrono elementi di valutazione, ma non partecipano all’attribuzione dei voti.
Nel caso in cui il candidato abbia frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, sono costituite commissioni formate, per la componente interna, in relazione alla durata della degenza o della cura, prioritariamente dai docenti della scuola in ospedale che hanno seguito lo studente durante tale periodo, ove le loro discipline non siano state assegnate a commissari esterni; per la componente esterna, sono costituite commissioni formate dai docenti presenti nella competente commissione esaminatrice della scuola di appartenenza dello studente, salvo difficoltà obiettive e motivate, rimesse alla valutazione dell’Ufficio scolastico regionale di riferimento, con la possibilità di integrare la commissione con i componenti esterni dellacommissione operante presso una delle scuole di identico indirizzo di studio del luogo di degenza o di località viciniori.
Presso l'Ufficio Scolastico Regionale, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, è istituito l'elenco dei presidenti di commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici, nonché docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti definiti a livello nazionale dal MIUR, che assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente.
I termini di presentazione delle istanze di inserimento nell'elenco di cui sopra e il relativo procedimento sono definiti a cura della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.
SONO TENUTI a presentare istanza di inserimento nell'elenco regionale i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e i dirigenti scolastici in servizio preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.
POSSONO presentare istanza di inserimento nell' elenco regionale:

a) i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;

b) i docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado statale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

c) i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado,collocati a riposo da non più di tre anni;

d) i dirigenti scolastici di istituti statali d'istruzione del primo ciclo collocati ariposo da non più di tre anni;

e) i docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati ariposo da non più di tre anni.

I termini di presentazione delle istanze di nomina e il relativo procedimento sono definiti a cura della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. I predetti aspiranti sono nominati in base all’ordine di preferenza previsto dall’art. 4 del citato D.M. n. 183/2019.
È da tener presente che il comma 4 dell’art. 4 del D.M. 3/10/2017, n. 741 dispone che “In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria.”
Le classi di istituti legalmente riconosciuti o pareggiati in cui continuano a funzionare corsi ai sensi dell’art. 1-bis, comma 6 del D.L. 5/12/2005, n. 250, convertito in legge con modificazioni nella L. 3/2/2006, n. 27, sono abbinate a classi di istituti statali o paritari.
Per alcuni indirizzi di studio, indicati nella tabella allegata al DM. 21/1/2009, n.7, relativo all’individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta e di quelle assegnate ai commissari esterni, in ragione della specifica organizzazione delle cattedre, la commissione di esame è in numero pari immediatamente inferiore.
Ogni classe assegnata ad una Commissione può essere costituita da un massimo di 35 candidati.
In ogni caso deve essere assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto della prima e seconda prova scritta.
Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario.