Il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 - Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Art. 12 - Crediti formativi

1. Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d’esame. I consigli di classe e le commissioni d’esame potranno avvalersi, a questo fine, del supporto fornito dall’amministrazione scolastica e dall’Osservatorio di cui all’articolo 14. Il Ministro della pubblica istruzione individua le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo con proprio decreto.

2. Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza, ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo dell’adempimento contributivo.

3. Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono convalidate dall’autorità diplomatica o consolare.

Il D.M. 24 febbraio 2000, n. 49 - Individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi.

Art. 1 - Oggetto

1. Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi di cui all’art. 12 del regolamento citato in premessa, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.

2. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all’acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all’interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico.

3. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello pari o superiore.

Da quanto precede appare opportuno che il Collegio dei Docenti stabilisca le aree, i criteri e le modalità rispetto a cui i crediti formativi possano essere ritenuti idonei per la valutazione e l’attribuzione. L’annuale O.M. sugli esami di Stato stabilisce il termine entro cui la documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all’Istituto sede di esame, al fine di consentirne l’esame e la valutazione da parte degli organi competenti; per le attività svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l’autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’art. 15, comma 1, della L. 12/11/2011, n. 183. Nel caso in cui gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i Candidati esterni devono essere opportunamente informati perché possano presentare gli eventuali crediti formativi prima della data fissata per l’inizio degli esami stessi.