L'incompleta, carente od omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola, in violazione dell'art. 11, comma 2, d.lg. n. 59/2004, nella parte in cui è previsto che « sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti », non incidono sulla legittimità e sull'autonomia del giudizio finale di non ammissione di un alunno, che si basa sull'insufficiente rendimento scolastico e quindi sulla non adeguata preparazione e maturazione per accedere alla successiva fase degli studi.

T.A.R. sez. II - Catanzaro, 13/09/2018, n. 1568