Il Tar Friuli Venezia Giulia con la sentenza n. 312 del 12 ottobre 2017 ha stabilito che la bocciatura va annullata se la famiglia non era a conoscenza dell’andamento negativo del figlio.
Nella fattispecie in esame il genitore dell'alunno aveva impugnato il provvedimento di non ammissione alla classe 3° del figlio, frequentante una scuola secondaria di primo grado lamentando la violazione del Patto di corresponsabilità educativa e la violazione degli obblighi di comunicazione.
In particolare, il padre del ragazzo, aveva rilevato che la scuola pur a conoscenza della separazione dei genitori del ragazzo, aveva relazionato esclusivamente alla madre in ordine al rendimento scolastico negativo, ben sapendo che era stato disposto l’affidamento congiunto ad entrambi i genitori.
Pertanto, è stata eccepita da parte della scuola la violazione delle precise indicazioni contenute nella circolare ministeriale prot. n. 5336 del 2 settembre 2015 diretta a tutelare la bigenitorialità in ambito scolastico.
Il TAR ha accolto il ricorso, con la motivazione che il comportamento omissivo della scuola avrebbe impedito al padre dello studente, se tempestivamente informato della situazione scolastica del figlio, di adottare una serie di rimedi. Che nell’anno successivo infatti avevano dato i loro frutti, con la promozione del ragazzo.