Sempre più spesso le scuole ci contattano in relazione a comunicazioni da parte dell'INAIL o degli organi territoriali del Ministero dell'Istruzione in relazione all'azione di rivalsa nei confronti del responsabile, nel caso di infortunio del dipendente pubblico. L’azione di rivalsa da parte dell’Amministrazione scolastica rappresenta un obbligo inderogabile e sancito dalla normativa vigente. In parecchi casi tuttavia, le scuole non intraprendono questa procedimento. Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) hanno più volte fornito indicazioni chiare sulle procedure da seguire per recuperare gli emolumenti corrisposti al personale assente a causa di tali eventi.
Riferimenti normativi
Le basi giuridiche per l’azione di rivalsa si trovano nell’Art. 2043 del Codice Civile e nell’Art. 17, comma 17, del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007. I riferimenti normativi stabiliscono che l’Amministrazione scolastica ha il diritto/dovere di ottenere il risarcimento del danno nel caso in cui un lavoratore sia impossibilitato a svolgere il proprio incarico per via di un fatto illecito commesso da un soggetto esterno al rapporto di lavoro.
Quando sorge l’obbligo di rivalsa
L’azione di rivalsa deve essere attuata non solo nel caso l’infortunio si verifichi durante l’orario di servizio, ma anche in contesti al di fuori del lavoro. Gli scenari tipici includono incidenti stradali anche non in itinere, aggressioni fisiche o danni causati da animali.
In ogni caso, la scuola è tenuta a denunciare l’accaduto all’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro). La denuncia dovrà riportare i dettagli dell'evento, del soggetto responsabile ed eventualmente della sua compagnia assicurativa. L’INAIL avvierà quindi l’azione di rivalsa, agendo come mandatario della Pubblica Amministrazione e inviando una diffida ai responsabili. Conclusa questa fase, l’INAIL trasferirà il fascicolo alla scuola interessata per il proseguimento della procedura.
La quantificazione del danno
Una volta ricevuto il fascicolo dall’INAIL, l’Amministrazione scolastica dovrà procedere alla quantificazione del danno. Tale processo considera diversi elementi:
- Retribuzioni: Le somme corrisposte al dipendente infortunato durante il periodo di assenza;
- Costi aggiuntivi: Eventuali straordinari pagati ad altri dipendenti per coprire le mansioni del lavoratore assente;
- Interessi legali e rivalutazione monetaria: Calcolati a partire dalla data di assenza;
- Importi comunicati dall’INAIL.
La quantificazione economica non dovrà superare il danno effettivamente subito. Non saranno quindi inclusi, ad esempio, i compensi corrisposti al personale supplente, se non nel caso in cui rappresentino un costo maggiore rispetto alla spesa per il dipendente assente.
Procedura per il recupero del danno
Dopo aver quantificato il danno, l’Amministrazione scolastica invierà una comunicazione al danneggiante, ovvero alla sua compagnia assicuratrice, specificando l’importo da risarcire e le modalità di versamento. Le somme recuperate dovranno essere trasferite sul conto corrente della Tesoreria Provinciale dello Stato competente.
Nel caso in cui non sia possibile recuperare l’importo entro tre o quattro mesi, la scuola dovrà inviare il fascicolo all’Avvocatura distrettuale dello Stato. Quest’ultima valuterà l’opportunità di avviare un’azione legale.
Gestione degli infortuni in servizio
Analoga procedura è prevista anche per gli infortuni verificatisi durante il servizio. Una volta informata dell’evento, l’Amministrazione scolastica invia una diffida al responsabile del danno, alla sua assicurazione se presente e, in copia conoscenza, anche al dipendente infortunato. La diffida conterrà una generica richiesta risarcitoria, specificando che l’importo esatto sarà comunicato successivamente. Dopo la formale comunicazione dell'importo economico del danno, qualora il tentativo di recupero fallisse, il Dirigente Scolastico è tenuto a inoltrare il fascicolo all’Avvocatura dello Stato per un’eventuale azione legale.
Profilo di responsabilità e danno erariale
Nel corso degli anni, per facilitare le scuole, molti Uffici Scolastici Regionali ha emesso circolari esplicative comprensive di bozze o modelli per la richiesta di risarcimento danni.
Nel caso di mancata azione di rivalsa, il Dirigente e il Direttore S.G.A. potrebbero essere responsabili di danno erariale.
Le polizze assicurative scolastiche non tutelano questo danno che resta di responsabilità diretta dell’Amministrazione scolastica. Ai sensi della Legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008), infatti è fatto divieto all’Ente Pubblico di assicurare propri amministratori per i rischi connessi con la carica. Il divieto riguarda la responsabilità per danno cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.
Per questo motivo risulta opportuno che il Dirigente Scolastico ed eventualmente il Direttore S.G.A. stipulino una polizza autonoma per la Responsabilità Civile Amministrativa e Contabile.