La normativa specifica
Nella predisposizione e realizzazione degli esami di Stato per gli alunni in situazione di handicap e in situazione di DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) e BES (Bisogni Educativi Speciali) va tenuta presente l a seguente normativa di riferimento:
art. 16 della legge n. 104 del 3/02/1992;
D.M. 12/07/2011, n. 5669 e Linee Guida allegate;
Legge 8/10/2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
Legge 5 febbraio 1992, n. 104.- Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Testo modificato dalla legge 21 maggio 1998, n. 162.
Art. 16 - Valutazione del rendimento e prove d’esame
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l’uso degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l’ausilio del servizio di tutorato di cui all’art. 13, comma 6-bis. È consentito, altresì, sia l’impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato.
5-bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l’integrazione nell’ambito dell’ateneo.
Le prove
Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto previsto nel precedente paragrafo 1.2. di questa Guida. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato (PEI).
Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 323/1998 recante il Regolamento sugli esami di Stato e dell'art. 20 del d. 19s. n. 62/2017, la Commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal competente Consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone differenziate,in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valoreequipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove equipollenti.
Dette prove possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o di modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il Candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del Diploma attestante il superamento dell’esame.
Per la predisposizione e la correzione delle prove d’esame, la Commissione d’esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento delle prove stesse, invece, la Commissione d’esame si avvale, se necessario, degli stessi operatori e docenti che hanno seguito l’alunno durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe,acquisito il parere della commissione/classe.
Per la correzione delle prove d'esame sono predisposte griglie di valutazione specifiche, in relazione alle prove differenziate.
Nel caso di Candidati con forte handicap visivo i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal MIUR, anche tradotti in linguaggio braille. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria.
Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole le quali indicano su apposita funzione SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea.
Per quanto riguarda le prove per candidati ricoverati e/o presso case di reclusione, solo in casi eccezionali, debitamente documentati, sarà possibile richiedere, alla Struttura Tecnica Esami di Stato, tramite l’U.S.R. di riferimento un apposito Plico cartaceo che come per le prove in formato BRAILLE dovrà essere ritirato presso l’Amministrazione Centrale, con le modalità che saranno successivamente comunicate.
In ogni caso, per tutte le prove in formato speciale le scuole daranno comunicazione anche alla Struttura tecnica degli esami di Stato via mail (segr.Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).
La commissione può assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità.
I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, di cui al comma 3 dell’articolo 16 della legge n.104 del 3/2/1992 riportato nel paragrafo precedente, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la Commissione, tenuto conto della gravità dell’handicap, della relazione del Consiglio di classe e delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni. Il colloquio dei candidati con disabilità si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 del d.lgs. 62 del 2017. A ciascun candidato la commissione sottopone i materiali di cui all’art. 22, comma 3, predisposti in coerenza con il piano educativo individualizzato, da cui prende avvio il colloquio.
I Candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal Consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso differenziato possono sostenere prove differenziate, che siano però coerenti con il percorso didattico svolto e finalizzate solo al rilascio della certificazione di cui al paragrafo 7.2. precedente. I testi delle prove scritte differenziate sono elaborati dalla Commissione, sulla base della documentazione in merito fornita dal competente Consiglio di classe, di cui si parlerà più diffusamente nel successivo paragrafo 9.3.4., al termine del quale si dà anche un modello di certificazione da rilasciare al candidato in situazione di handicap che ha svolto prove differenziate.
È importante tener presente che per i Candidati in situazione di handicap che svolgono le prove differenziate, il riferimento all’effettuazione di tali prove deve essere indicato solo nella certificazione di cui al paragrafo 7.2. precedente e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.
Agli alunni in situazione di handicap che sono ammessi dal Consiglio di classe a svolgere, nell’ultimo anno di corso, un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e che, a seguito di attribuzione di voto in ciascuna disciplina in sede di scrutinio finale, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato, il Consiglio di classe attribuisce, per il terzultimo e penultimo anno di corso, un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso si applicano le disposizioni riportate nel precedente paragrafo 6.1 di questa Guida.
Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l’utilizzo dell’applicativo “Commissione web” o, in alternativa, determinato proporzionalmente. La valutazione finale verrà indicata sul tabellone dei risultati all’albo della scuola, senza alcuna indicazione del fatto che la stessa si riferisce al percorso didattico differenziato, e sull’attestato di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.
Il riferimento all’effettuazione delle prove d’esame non equipollenti è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.
Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11.
Le commissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A.
Punti significativi relativi all’esame di Stato per i Candidati in situazione di handicap
Le finalità dell’esame di Stato per i Candidati in situazione di handicap
Ai sensi dell’art. 1 della Legge n.425/1997, istitutrice del nuovo esame di Stato, l’esame stesso ha come fine l’analisi e la verifica della preparazione di ciascun Candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo scolastico; pertanto, anche per i Candidati in situazione di handicap, esso deve costituire l’occasione per un oggettivo accertamento delle conoscenze, competenze e capacità acquisite.
Alla luce di ciò è necessario coniugare da una parte l’obiettivo di salvaguardare il valore legale del titolo di studio acquisito con il superamento dell’esame di Stato e dall’altra l’obiettivo di realizzare un esame che costituisca un corretto coronamento del curricolo scolastico effettuato.
La documentazione del Consiglio di classe all’esame di Stato per i Candidati in situazione di handicap
Il Consiglio di classe, in generale, deve predisporre per i candidati in situazione di handicap la stessa documentazione necessaria per gli altri Candidati, in particolare per detti alunni deve predisporre:
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il documento finalizzato alla formulazione della terza prova scritta, teso ad esplicitare i “contenuti, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti”; esso deve riportare:
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le scelte effettuate per l’alunno in situazione di handicap con riferimento al suo percorso individualizzato;
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le attività di sostegno realizzate;
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gli interventi messi in atto in riferimento all’integrazione dell’alunno nella classe;
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i percorsi didattici seguiti dall’alunno in comune con la classe;
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i risultati ottenuti dalla realizzazione delle scelte messe in atto nell’attività didattica complessiva;
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la documentazione relativa ai singoli Candidati in situazione di handicap;
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la richiesta di prove equipollenti e/o di assistenza e/o di tempi più lunghi, sia perle prove scritte che per il colloquio, relativamente ai Candidati per i quali ciò si ritenga necessario;
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la richiesta di prove coerenti con il percorso didattico differenziato e finalizzate al solo rilascio della certificazione, relativamente ai Candidati che un tale percorso hanno seguito nel corso dell’anno scolastico; la richiesta al MIUR del testo in braille delle prove, relativamente ai Candidati non vedenti.
Tutta la documentazione di cui sopra ha lo scopo principale di fornire informazioni che mettano la Commissione d’esame nelle condizioni di preparare le eventuali prove equipollenti. Sarebbe il caso che tutta la documentazione fosse accompagnata da una relazione del Consiglio di classe che, a solo titolo esemplificativo, potrebbe seguire lo schema di seguito indicato:
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descrizione dell’handicap di cui il Candidato è portatore con sintesi della Diagnosi funzionale e del Profilo dinamico funzionale;
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illustrazione del Percorso didattico seguito dal Candidato, ossia:
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delle conoscenze, capacità e competenze acquisite;
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delle materie per le quali sono stati adottati particolari interventi e specifici criteri didattici;
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delle difficoltà incontrate dall’alunno dell’eventuale superamento o meno delle difficoltà stesse;
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dei percorsi didattici equipollenti eventualmente seguiti;
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delle risorse utilizzate in tali percorsi didattici;
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delle attività integrative e di sostegno messe in atto sia contemporaneamente alle attività curriculari disciplinari, sia in sostituzione parziale di alcune materie e sia in sostituzione totale di alcune materie;
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richiesta eventuale di prove equipollenti, indicando chiaramente:
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il tipo di prova che si intende far svolgere;
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il tipo di assistenza da predisporre per tale tipo di prove;
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i compiti dell’eventuale assistenza richiesta;
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la durata di tali prove equipollenti;
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la richiesta eventuale di prove differenziate;
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le modalità di formulazione delle prove;
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le modalità di realizzazione delle prove per la conseguente valutazione, come per esempio:
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con l’uso di specifiche tecnologie;
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con l’uso di specifici strumenti;
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con specifici contenuti;
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con l’assistenza di specifiche figure quali il Docente di sostegno, l’Assistente educativo, l’Assistente materiale, l’Assistente di laboratorio, ecc.).
La Commissione d’esame, esaminata tutta la documentazione del Consiglio di classe e, in particolare, la relazione di presentazione, predispone le prove equipollenti o le prove differenziate relative al percorso differenziato seguito dal Candidato, seguendo le modalità indicate dal Consiglio di classe, anche avvalendosi eventualmente di personale esperto. Nel caso in cui la Commissione ritenesse opportuno agire in modo contrario a quanto richiesto dal Consiglio di classe dovrà motivare per iscritto detta decisione.
Le prove equipollenti
Il Regolamento sugli esami di Stato (D.P.R. n. 323/1998) e una costante Giurisprudenza affermano che il conseguimento di un titolo di studio dipende essenzialmente dal grado di conoscenze, capacità e competenze raggiunto dal candidato e non dal percorso da lui seguito per raggiungerlo. Non per niente, infatti, l’art. 16 citato delle Legge n. 104/1992 prevede che: “Nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati, sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione”.
Analogamente l’art. 6 del Regolamento (D.P.R. n. 323/1998) afferma che: “la Commissione giudicatrice, esaminata la documentazione fornita dal Consiglio di classe … può predisporre, ove ne ravvisi la necessità, di prove equipollenti a quelle proposte del Ministero e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o di modi diversi ovvero nello svolgimento di contenuti culturali e/o professionali differenti… . In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di certificare che il Candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del Diploma attestante il superamento dell’esame”.
Pertanto, da tutto questo quadro normativo appare evidente che le prove equipollenti sono ritenute utili per accertare che il Candidato in situazione di handicap, pur se in una diversa situazione, abbia raggiunto la soglia di competenze necessaria per il conseguimento del titolo di studio, anche se a certe condizioni, e cioè a condizione che i contenuti culturali proposti nelle prove equipollenti, anche se differenti da quelli predisposti per gli altri Candidati e se svolte giovandosi di strumentazione tecnica, siano:
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adeguate alla situazione dell’handicap presentato dal candidato interessato;
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adeguate alle conoscenze, capacità e competenze che devono essere accertate;
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coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti al Candidato in situazione di handicap;
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idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto sia alle sue potenziali attitudini e sia al suo livello di partenza.
Chiarito allora il valore delle prove equipollenti, proviamo a precisare le modalità di somministrazione di dette prove perché esse siano effettivamente equipollenti a quelle “normali” e mantengano inalterato il loro grado di validità ai fini dell’accertamento delle conoscenze, capacità e competenze acquisite e del conseguimento del titolo di studio finale.
A tale scopo le prove equipollenti, per essere tali come in precedenza specificate, dovrebbero soddisfare le seguenti caratteristiche:
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il Candidato svolge la prova inviata dal Ministero, ma lo fa utilizzando mezzi diversi, come computer, macchina da scrivere o altro, sotto dettatura da parte dello stesso Candidato all’insegnante di sostegno o ad altro personale all’uopo indicato dal Consiglio di classe nominato dalla Commissione d’esame; il Presidente dovrà in questo caso accertare che ciò non rechi disturbo agli altri Candidati (per esempio nel caso di dettatura ad alta voce) ed eventualmente predisporre una dislocazione opportuna, come per esempio organizzare una postazione in altra aula con la dovuta assistenza da parte di altri commissari;
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il Candidato svolge la prova inviata dal Ministero, ma lo fa utilizzando modalità diverse, come per esempio la traduzione da parte della Commissione, su richiesta del Consiglio di classe, della prova ministeriale in prove strutturate a risposte chiuse singole o multiple; in questo caso non deve verificarsi il fatto che le prove strutturate proposte dalla Commissione si riferiscano solo ad una parte e del tema ministeriale, ma esse devono riferirsi integralmente alle prove ministeriali;
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il Candidato non svolge la prova inviata dal Ministero, ma una prova proposta dalla Commissione d’esame con contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali diversi da quelli ministeriali, purché ad essi equipollenti e tali da accertare il livello richiesto di conoscenze, capacità e competenze utili per il conseguimento del titolo di studio; detta prova, predisposta dalla stessa Commissione d’esame, deve:
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essere coerente con il percorso didattico svolto dall’alunno;
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essere realizzata dal Candidato utilizzando i contenuti, i tempi, le modalità e le forme di assistenza utilizzate nel corso dell’anno scolastico e indicati dal Consiglio di classe;
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essere predisposta sulla base delle informazioni che il Consiglio di classe deve fornire in proposito nella relazione di presentazione in riferimento alla preparazione dei testi, anche fornendo a parte i testi delle prove realizzate dal Candidato nel corso dell’anno scolastico, nonché sulla base delle informazioni assunte anche dall’insegnante curriculare e dall’insegnante di sostegno;
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il Candidato svolge il colloquio in forme diverse dall’usuale, come per esempio attraverso test, prove scritte o strumenti e tecnologie appropriate, non ultimo attraverso uno specifico operatore che faccia da tramite tra il Candidato e la Commissione (esempio di alunno audioleso che comunica con la Commissione attraverso l’intervento di un esperto che traduce il linguaggio verbale in linguaggio gestuale e viceversa).
Le prove differenziate
I Candidati in situazione di handicap, che nel corso dell’anno scolastico hanno seguito un percorso didattico differenziato al fine del raggiungimento di obiettivi che non sono riconducibili a quelli stabiliti dai vigenti Programmi ministeriali, svolgono prove d’esame differenziate all’uopo predisposte dalla Commissione d’esame, coerenti con il percorso didattico seguito, sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di classe nella relazione di presentazione, di cui al paragrafo 9.3.2. precedente, e finalizzate unicamente alla certificazione delle abilità e delle competenze conseguite.
Se poi il percorso didattico seguito dall’alunno prevede anche esperienze di orientamento, tirocinio o stage nel modo lavorativo la certificazione conseguente all’esame di Stato potrà essere spendibile da parte dell’alunno come credito per la frequenza di corsi di Formazione professionale, nei limiti degli accordi tra Stato e Regione.
Per la predisposizione di tali prove differenziate sono determinanti le indicazioni che all’uopo è tenuto a fornire il Consiglio di classe, in quanto esse devono:
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essere coerenti con il percorso didattico differenziato seguito dall’alunno nel corso dell’anno scolastico;
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essere coerenti con gli obiettivi educativi, di formazione professionale, di sviluppo della persona prefissati nel Percorso educativo differenziato;
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tendere alla verifica dei livelli di autonomi, di comunicazione e di socializzazione raggiunti dall’alunno, nonché del grado di apprendimento e di acquisizione delle competenze sia relazionali che professionali conseguito dal Candidato.
Di seguito diamo un modello di certificazione da rilasciare al candidato che ha svolto prove di esame differenziate.
Per detti candidati il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato, pertanto, solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.
I suddetti alunni, qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale,con l’indicazione sul tabellone esclusivamente dei risultati delle prove scritte effettivamente sostenute. La registrazione dei risultati di tali prove parziali sostenute deve essere riportata nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto nello stesso modo in cui è indicato il mancato svolgimento delle prove scritte da parte di eventuali candidati assenti. Per detti candidati, inoltre, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato, pertanto, solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.
Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l’utilizzo dell’applicativo “Commissione web” o, in alternativa, determinato proporzionalmente.
9.3.5. La dispensa
Una particolare menzione va fatta sui casi di disturbi dell’apprendimento, quali dislessia, disgrafia e discalculia, tema su cui ha richiamato l’attenzione la nota ministeriale prot. n. 4674 del 10/5/2007.
Il MPI, su questo tema, ha più volte evidenziato la necessità che nei confronti di alunni con disturbi di apprendimento, certificati da diagnosi specialistica di disturbo specifico, vengano utilizzati strumenti compensativi e attuate misure dispensative.
Mentre gli strumenti compensativi, per la loro funzione di ausilio, sono particolarmente suggeriti per la scuola primaria e, in generale, nelle fasi di alfabetizzazione strumentale per i diversi apprendimenti (tabella dei mesi, tabella dell’alfabeto e dei vari caratteri, tavola pitagorica, tabella delle misure, tabella delle formule geometriche, calcolatrice, registratore, computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale, ecc.), le misure dispensative possono avere un campo di applicazione molto più ampio che si estende anche agli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore. A mero titolo di esempio, si indicano le misure dispensative già richiamate dalle citate note ministeriali:
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dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura;
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uso del vocabolario;
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studio mnemonico delle tabellone;
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dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta;
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programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa;
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organizzazione di interrogazioni programmate;
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valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma.
Per quanto concerne le misure dispensative il MPI ha avuto più volte modo di precisare che in sede di esame di Stato non è possibile dispensare gli alunni dalle prove scritte di lingua straniera, ma che, più opportunamente, è necessario compensare le oggettive difficoltà degli studenti mediante assegnazione di tempi adeguati per l’espletamento delle prove e procedere a valutazioni più attente ai contenuti che alla forma.
In particolare si richiama l’attenzione sul fatto che gli specifici disturbi di apprendimento rendono spesso difficile lo svolgimento di prove scritte che non si effettuano nella lingua nativa. Le prove scritte di lingua non italiana, ivi comprese ovviamente anche quelle di latino e di greco, determinano obiettive difficoltà nei soggetti con disturbo specifico di apprendimento, e vanno attentamente considerate e valutate per la loro particolare fattispecie con riferimento alle condizioni degli alunni coinvolti.
In tutti i casi in cui le prove scritte interessino lingue diverse da quella materna e non si possano dispensare gli studenti dalla loro effettuazione, gli insegnanti vorranno riservare maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta.
In sintesi dunque la commissione/classe, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame. Nello svolgimento delle prove d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formato “mp3”. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida allegate al D.M. n. 5669 del 2011, di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente paragrafo (art. 25, O.M. n. 45/2023), conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.
9.3.6. L’assistenza
Fare un cenno pare opportuno al problema dell’assistenza ai candidati in situazione di handicap, dal momento che, come si è più volte ripetuto, il Candidato in situazione di handicap svolge l’esame con le stesse modalità utilizzate nel corso dell’anno scolastico, affinché sia messo nelle migliori condizioni psicofisiche per farlo. Una di tali modalità riguarda appunto l’assistenza.
In sintesi possiamo enunciare tre tipi di assistenza:
A. assistenza per l’autonomia fisica della persona in situazione di handicap, come per esempio l’aiuto per il bagno, l’aiuto per bere, l’aiuto per mangiare, ecc.: questa assistenza è generalmente fatta, anche nel corso dell’anno, da un operatore, detto anche “Assistente materiale”, nominato appositamente o dall’Ente locale o dal Dirigente scolastico tra i Collaboratori scolastici, ovvero identificato con uno stesso genitore; egli solitamente è addetto alla cura fisica della persona; questa figura può essere presente anche durante le prove d’esame nei modi e nelle forme che il Presidente riterrà più opportune per l’autonomia del Candidato;
B. assistenza per l’autonomia fisica specifica per lo svolgimento delle prove, come la consultazione di un dizionario, l’uso di un mezzo tecnico, ecc.: questa assistenza è generalmente fatta dalla figura che la svolge anche nel corso dell’anno scolastico, indicata appositamente dal Consiglio di classe nella relazione di presentazione, di cui al paragrafo 9.3.2., il quale deve espressamente:
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indicare quale assistenza il candidato ha utilizzato nel corso dell’anno scolastico per lo svolgimento delle prove di verifica;
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chiedere espressamente l’assistenza delle prove di esame indicando per quali prove è necessaria l’assistenza e quale tipo di assistenza è richiesto;
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questa figura può essere presente anche durante le prove d’esame nei modi e nelle forme che il Presidente riterrà più opportuni per l’autonomia del Candidato;
C. assistenza per la più generale forma di comunicazione: vale per questa forma di assistenza quanto detto al precedente punto b).
Si fa presente, per completezza di informazione, che il D.M. 25/05/1995, n. 170 ha stabilito che le figure che prestano assistenza durante gli esami di Stato ai Candidati in situazione di handicap possono essere diverse nel corso dello stesso esame, nel senso che la figura assistente nella prima prova scritta, può, per esempio, essere diversa dalla figura assistente alla terza prova scritta o al colloquio.
Sempre in termini di assistenza si fa presente che ai sensi dell’art. 17, comma 1, dell’O.M. n. 40/2009 la Commissione di esame deve avvalersi di personale esperto, quale il docente di sostegno, sia per la predisposizione delle prove di esame equipollenti e sia nel corso dello svolgimento delle prove di esame stesse.
Ai sensi del D.I. sui compensi ai componenti della commissione, a detto personale compete il compenso stabilito per la partecipazione all’esame.
9.4. Punti significativi relativi all’esame di Stato per i Candidati con DSA e con BES
1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della L. n. 170/2010, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto previsto nel precedente paragrafo 1.2. di questa Guida, sulla base del piano didattico personalizzato.
La Commissione d’esame - sulla base di quanto previsto dal relativo DM n.5669 12 luglio 2011 di attuazione della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico - nonché dalle Linee Guida allegate al citato DM n. 5669/2011, - considerati eventuali elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al DPR n.323/1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell’art.5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell’art.5 del D.M. 12 luglio 2011. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati “mp3”. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato potrà essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti giovevoli nello svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.
I candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’art.6, comma 6, del DM n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di credito formativo previsto dell’art. 20, c. 5, del D.L.gs 13/4/2017, n. 6. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.
Per quanto riguarda i candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’art.6, comma 5, del DM n.5669 del 12 luglio 2011 e dell’art. 20, c. 13, del D.L.gs 13/4/2017, n. 62, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti per la seconda prova scritta (O.M. n. 45/2023). Il punteggio, in ventesimi, viene attribuito dall’intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l’osservanza della procedura prevista per la seconda prova scritta (O.M. n. 45/2023).
Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui sopra conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.
Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi alla lingua o alle lingue straniere sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti per la seconda prova scritta (O.M. n. 45/2023), comma 8. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.
Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.
Il colloquio dei candidati con certificazione di DSA si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 62 del 2017. A ciascun candidato la commissione sottopone i materiali di cui all'art. 19, comma 1, secondo periodo, predisposti in coerenza con il piano didattico personalizzato, da cui prende avvio il colloquio
Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo alla commissione/classe l’eventuale PDP, nonché utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame di Stato. La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l’inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla Commissione d’esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA, ma solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato a tali condizioni conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
I presidenti delle commissioni sono competenti al rilascio dell’attestato di credito formativo per icandidati con disabilità o con DSA che lo conseguono in esito all’esame di Stato, nonché dei diplomi edell’allegato Curriculum dello studente di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88; nel caso in cui i diplomi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d’esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente/coordinatore a provvedere alla compilazione, alla firma e alla consegna degli stessi. Il dirigente/coordinatore provvede altresì al rilascio dell’attestato di credito formativo ai candidati con disabilità che non hanno sostenuto la prova d’esame.
Le commissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A.
INFINE, gli studenti con DSA e BES che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni fin qui previste conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.