Per i Candidati interni l’assegnazione del Credito scolastico viene effettuata con le seguenti modalità:

  • il Consiglio di classe assegna il credito scolastico all’alunno solo nello scrutinio finale delle classi III, IV e V;

  • il Consiglio di classe:

  • assegna i voti nelle singole materie;

  • procede a determinare la media aritmetica dei voti assegnati e ratificati in tutte le singole materie di studio, fatta eccezione per la religione cattolica, relativamente agli alunni che si avvalgono, e per le attività alternative, relativamente agli alunni che non si avvalgono;

  • assegna il credito della banda corrispondente alla media dei voti determinata, secondo le tabelle precedenti, avendo cura, nella scelta del credito da assegnare, anche:

  • dell’assiduità della frequenza scolastica

  • dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative;

  • di eventuali crediti formativi;

  • del giudizio formulato dal docente di Religione riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica e il profitto che ne ha tratto (O.M. n. 90/2001);

  • del giudizio formulato dal docente delle attività alternative alla Religione riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito dette attività e il profitto che ne ha tratto (O.M. n. 90/2001);

  • di eventuali debiti formativi.

Così per esempio, per un alunno che ha riportato all’esame di Maturità la votazione di 75/100, la sua media è pari a 7,5 decimi, per cui la corrispondente banda di oscillazione per il credito scolastico è “11-12”. Il Consiglio di classe allora assegnerà all’alunno un credito scolastico pari a:

  • 11 punti se l’alunno è stato promosso previa sospensione del giudizio per debiti formativi e successiva verifica positiva del superamento di detti debiti;

  • 11 o 12 punti a seconda di come riterrà soddisfacente l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative e gli eventuali crediti formativi.

In altri termini se il comportamento, la frequenza alle lezioni e la partecipazione non possono influenzare i voti delle verifiche scritte e orali, possono certamente influenzare l’assegnazione del credito scolastico.

L’attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui ai punti precedenti, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti.

Nel caso della abbreviazione del corso di studi per merito il credito scolastico è attribuito, per l’anno non frequentato, dal Consiglio della penultima classe, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella A) precedente, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno; se l’abbreviazione del corso si è avuta per leva militare il credito scolastico è attribuito nella misura ottenuta nell’ultimo anno frequentato.

Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non siano in possesso di credito scolastico, lo stesso è attribuito dal Consiglio di Classe della classe V in sede di scrutinio finale dell’ultimo anno, in base ai risultati conseguiti.

Agli alunni che frequentano l’ultima classe per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di Commissione di esame di maturità, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti 3 per ciascuno degli anni non frequentati, qualora l’alunno non sia in possesso di promozione o idoneità alla penultima e/o alla terzultima classe.

La C.M. n 3050/2018 raccomanda alle scuole di mettere gli studenti del quinto anno in condizione di avere contezza della propria situazione, invitando i consigli di classe a provvedere ad effettuare tempestivamente e, comunque, non più tardi dello scrutinio di valutazione intermedia, la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso da ciascuno studente, verbalizzandone l’esito. Quindi, le scuole dovranno comunicare agli studenti e alle famiglie il credito complessivo del terzo e del quarto anno, come risultante dalla suddetta operazione di conversione, mediante i consueti canali di comunicazione scuola-famiglia.

Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del D.L.gs. n. 62/2017, sarà attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso.

Nella Regione Lombardia, l’attribuzione del credito scolastico ai candidati di cui al paragrafo 1.2.1., lettera c), ammessi agli esami di Stato viene effettuata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale gli studenti sono stati assegnati in qualità di aspiranti interni.

Il credito scolastico, calcolato secondo i parametri previsti dalla tabella A allegata al D.M. n. 42/2007 viene attribuito per la classe terza in base al punteggio del titolo di Qualifica, per la classe quarta, in base al punteggio del titolo di Diploma Professionale, per la classe quinta, in base alla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o gruppo di discipline insegnate nel corso annuale in coerenza con le Linee guida adottate con d.m. n. 4 del 2011, e sulla base della relazione documentata dell'istituzione formativa che ha erogato il corso.

Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, il credito scolastico viene attribuito secondo le modalità di cui al Protocollo d’Intesa 7 febbraio 2013, nel rispetto dei parametri di cui all’Allegato A al D.L.gs n. 62/2019. Il consiglio di classe dell’istituzione formativa delibera in merito all’ammissione degli studenti all’esame di Stato e attribuisce agli stessi il credito scolastico, tenendo conto, in particolare, dei risultati dell’esame di qualifica professionale, dei risultati dell’esame di diploma professionale e dei risultati di apprendimento del corso annuale.

In particolare, ai fini dell’attribuzione allo studente del credito scolastico si applicano le seguenti modalità:

  • ove necessario, il voto di qualifica e di diploma è trasformato in decimi. Il valore ottenuto è convertito in credito scolastico secondo le tabelle previste dal decreto ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99, relative ai criteri per l’attribuzione del credito scolastico;

  • i punti della banda di oscillazione del terzo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado sono riferiti al voto dell’esame di qualifica;

  • i punti della banda di oscillazione del quarto anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado sono riferiti al voto del diploma professionale di IeFP del quarto anno;

  • i punti della banda di oscillazione del quinto anno sono riferiti alla media dei voti del corso annuale per l’esame di Stato;

  • per l’attribuzione della lode si applica il decreto ministeriale n. 99/2009.