I PCTO (Alternanza Scuola-Lavoro)
L’Alternanza Scuola-Lavoro è stata introdotta dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77e regolata dagli articoli 33 e 43 della legge 107/2015.
L’art. 33 prevedeva per l’attività di alternanza una durata complessiva diversa per i vari tipi di scuola e ovviamente diversa tra il Liceo e gli Istituti Tecnici o Professionali in quanto questi ultimi sono orientati più del Liceo all’entrata degli studenti nel mondo del lavoro. E precisamente negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio, senza da effettuare nel corso del triennio e non prevedono alcuna forma di retribuzione o di rimborso spese.
L’art. 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha ridenominata l’Alternanza Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) con effetto dall’a.s. 2018/2019, stabilendo per loro una nuova durata complessiva:
a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
Le ore sono complessive, da accumulare nel corso dell’ultimo triennio di scuola, e non prevedono nessuna forma di retribuzione o di rimborso spese.
È bene ricordare che i PCTO:
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sono obbligatori per gli studenti iscritti alla terza, quarta e quinta superiore;
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è bene che lo studente li scelga insieme con il suo tutor scolastico per i PCTO che lo assiste durante tutto il periodo di svolgimento;
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possono essere svolti sia durante l’anno scolastico, nell’orario di lezioni o nel pomeriggio, che durante le vacanze;
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prevedono un primo periodo di conoscenza dell’Azienda scelta e del Tutor che l’Azienda gli affida per assisterlo durante tutto lo svolgimento dell’attività in Azienda;
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sono valutati in termini di competenze acquisite alla fine del periodo dalla scuola e dall’azienda.
Per quanto riguarda i PCTO nell’Esame Stato un documento del MIUR afferma che “La Commissione d’esame valuterà la rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o alternanza scuola lavoro esibite dal candidato, a quelle previste nel percorso formativo personalizzato che l’aspirante produce all’atto della presentazione della domanda di ammissione all’esame, con un parere da comunicare al candidato almeno dieci giorni prima dell’inizio dell’esame preliminare, ovvero della prima prova d’esame.”
L’O.M. n. 45/2023 ha disposto la non obbligatorietà dello svolgimento dei PCTO per l’ammissione all’Esame di Stato e analoga disposizione è presente nella legge 24 febbraio, 2023, n. 14 (Milleproroghe). Pertanto i PCTO non sono requisito di ammissione all’Esame di Stato 2023, ma saranno presenti solo al colloquio.
Ciò era stato comunque già anticipato dal MIUR con la nota informativa n. 2860 del 30/12/2022 - Esame di Stato 2023 conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nota informativa laddove afferma che “… potrebbe in seguito venir meno, previa emanazione di specifica norma di legge, il vincolo dello svolgimento delle attività PCTO per l’ammissione all’Esame di Stato 2023.”
Le Prove INVALSI
Poiché l’O.M. n. 45/2023 non prevede nessuna deroga per le prove INVALSI, dobbiamo ritenere che tali prove sono ancora obbligatorie per l’ammissione all’Esame di Stato 2023. Anche questo del resto era stato già anticipato dal MIUR con la nota informativa n. 2860 del 30/12/2022 - Esame di Stato 2023 conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nota informativa laddove afferma che “… Rimarrà, invece, invariata la previsione dello svolgimento, durante il corrente anno scolastico, delle prove INVALSI, quale requisito di ammissione”, confermando che ”a tal proposito la normativa non prevede connessioni fra risultati delle prove INVALSI ed esiti dell’esame di Stato.”