Sulla questione la VI sezione del Consiglio di Stato con sentenza del 22.2.2018 ha affermato che sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo sulle domande intese, come nella specie, ad ottenere l'accertamento della spettanza di un numero di ore di sostegno adeguato alle esigenze dell'alunno disabile, giurisdizione, appunto, che va valutata in astratto e non in relazione ad una, piuttosto che ad un’altra tra le morfologie in cui s’invera il potere amministrativo in concreto;

– invero, la natura di diritto soggettivo della posizione soggettiva azionata allo scopo di far constare tale spettanza a favore dell’alunno disabile, quand'anche qualificato come «fondamentale», di per sé solo non esclude la sussistenza della giurisdizione amministrativa;

– per un verso, la sussistenza della giurisdizione esclusiva di questo Giudice in materia di servizi pubblici comprende anche la tutela dei diritti soggettivi (in ragione, appunto, della natura esclusiva di questa giurisdizione, ex art. 133 c.p.a.) e, per altro verso, la cognizione e la tutela dei diritti fondamentali (ossia quelli, come nella specie, costituzionalmente garantiti) non è affatto estranea all'ambito di tal giurisdizione, nella misura in cui il loro concreto esercizio implica necessariamente un'effusione di poteri pubblici, a loro volta preordinati sia a garantire l’integrità dei diritti, sia alla conformazione della ampiezza di questi, in ragione delle contestuali ed equilibrate esigenze di tutela di equivalenti interessi costituzionali (cfr. così Cons. St., ad. plen., 12 aprile 2016 n. 7; cfr. altresì Cass., sez. un., 28 febbraio 2017 n. 5060);

– com’è noto (arg. ex Cons. St., VI, 6 giugno 2017 n. 2698), quando si contestino gli atti della P.A. scolastica —che non abbiano dato coerente seguito alle proposte del GLOH o che disattendano la necessaria corrispondenza tra esigenze dell’alunno disabile ed numero di ore di sostegno occorrenti a farvi fronte—, sussiste in linea di principio la giurisdizione esclusiva di questo Giudice sugli atti degli Uffici scolastici interni al procedimento e su quello del dirigente scolastico, che in varia guisa attribuiscano all'alunno disabile un monte-ore inferiore a quello oggetto della proposta individuale;

– si tratta di controversie concernenti un pubblico servizio, quale l'istruzione, secondo l'art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a., con la conseguente applicazione dell'art. 7, co. 5 (per cui «Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi»), nonché dell'art. 55, co. 2 (sulla tutela cautelare, quando la domanda «attenga a diritti fondamentali della persona o ad altri beni di primario rilievo costituzionale»).