Il caso
La scuola deve mettere in atto interventi che servano a prevenire e a contrastare il disagio dello studente sia in termini sociali, sia in termini ambientali e sia in termini relazionali, nonché a suscitare nello studente quei comportamenti che mirino soprattutto al rispetto dell’altro, avendo come fine ultimo la crescita comune. In altri termini la sanzione disciplinare non deve tendere solo a far sì che lo studente paghi il suo debito per il danno arrecato alla comunità scolastica, ma anche e soprattutto a far sì che egli raggiunga una maturazione sociale e culturale che gli permetta di reinserirsi a pieno titolo nella comunità scolastica.
Normativa di riferimento
Dalla lettura dell’art. 4, comma 5, del D.P.R. n. 249 del 1998, così come modificato dal D.P.R. n. 235 del 2007 si delinea chiaramente la scuola deve prevedere nel proprio regolamento d’istituto la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività in favore della comunità scolastica. Le condizioni dettate da questo criterio caratterizzano fortemente il carattere educativo che deve avere qualsiasi intervento di natura disciplinare.
Per quanto riguarda il profilo della convenzione con le associazioni esterne la disciplina è delineata dall’art. 7, commi 8 e 9 del DPR n. 275/1999 in cui viene regolato il rapporto tra l’amministrazione scolastica, le altre amministrazioni scolastiche e altri enti pubblici o privati. Si ricorda a tal proposito che le convenzioni sono quindi formule pattizie a contenuto collaborativo che è possibile assimilare, sotto il profilo della natura giuridica, agli accordi di cui all’art.15 della legge n.241/90, in cui è prevista, in via generale, la possibilità per le pubbliche amministrazioni di “potere concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”.
Agli accordi previsti dall’art.15 della legge n.241/1990, per espressa previsione della stessa norma, si applicano, in quanto applicabili, come sopra ricordato, le regole stabilite nell’art.11 della legge n.241/1990, commi 2,3,e 5, vale a dire che devono essere stipulati per atto scritto, a pena di nullità; ad essi si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili; sono soggetti ai medesimi controlli previsti per gli atti amministrativi; le controversie sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il Progetto sperimentale dell’USR Piemonte
Di grande interesse in proposito è il Progetto sperimentale Percorsi alternativi alle sanzioni disciplinari, promosso dall’USR Piemonte con la Regione Piemonte ed il Forum del Volontariato, tuttavia non più attuato dal 2019. Il Progetto è rivolto agli studenti della scuola secondaria di secondo grado a cui sia stata irrogata sanzione disciplinare consistente nella sospensione dalle lezioni. Esso mira a costruire per detti studenti dei percorsi alternativi alla sanzione disciplinare irrogata, sia formativi che educativi, consistenti essenzialmente in attività socialmente utili da realizzare principalmente presso Organizzazioni di Volontariato.
La Circolare relativa al progetto diretta alle scuole così prosegue:“Il fine, quindi, dell’iniziativa è la costruzione di una rete di collaborazione tra la Scuola ed il mondo del volontariato per favorire un reale e concreto confronto con i valori della solidarietà e l’assunzione di stili di comportamento positivo, contribuendo alla formazione di una coscienza responsabile e di offrire un ventaglio di opportunità per favorire la crescita di questi giovani”.
Al fine di realizzare l’attività, il Forum del Volontariato stipulava con ogni Istituto coinvolto un protocollo d’intesa/convenzione nel quale si garantisce la copertura assicurativa agli studenti coinvolti, il tutoraggio di ogni percorso e l’indicazione del referente dei soggetti interessati (Forum del Volontariato, Istituto Scolastico ed Organizzazione di Volontariato).
I rapporti con le famiglie venivano pertanto gestiti esclusivamente dai docenti referenti e, per ogni studente, veniva ideato un percorso personalizzato (non inferiore a tre mezze giornate), in accordo con il docente, condiviso con il Consiglio di Classe. Il progetto veniva realizzato al mattino, in sostituzione della frequenza delle lezioni, o esclusivamente al pomeriggio, dopo la scuola nel caso in cui la sospensione preveda anche la frequenza obbligatoria delle lezioni. A conclusione di ogni attività l’associazione rilasciava una sintetica relazione sul lavoro svolto e sul comportamento tenuto dal ragazzo che viene prontamente trasmessa all’insegnante ed al Consiglio di Classe.
Le finalità delle sanzioni alternative
Le sanzioni alternative rappresentano pertanto uno strumento efficace per educare al rispetto delle regole e alla cittadinanza responsabile, in quanto espressione della cultura della solidarietà e della partecipazione attiva. In tal modo la scuola si conferma quale luogo sociale nel quale lo studente vive rilevanti aspetti dello sviluppo, non solo culturale ma anche civile e umano: la finalità precipua della sanzione consiste infatti nel suscitare una modalità nuova e più responsabile di agire nella scuola e nella società.
Molte istituzioni scolastiche mettono in atto iniziative per contrastare il disagio relazionale e il sentirsi rifiutati da parte della comunità scolastica; personalizzare l’azione educativa anche in base ai comportamenti dello studente durante le attività alternative; mettere al centro la persona, favorendone il percorso di crescita; sottolineare il valore della partecipazione all’attività didattica; ribadire la valenza educativa della collaborazione tra scuola e famiglia; divulgare la cultura della solidarietà e della partecipazione attiva. Al fine di condividere le “buone pratiche”, potrà rivelarsi utile formare una rete di scuole, per confrontare i risultati ottenuti.
Le tipologie di sanzioni alternative ipotizzabili
L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna[1]aveva elaborato una classificazione tipologica che consente di raggruppare in cinque categorie principali le misure messe in atto, accorpate successivamente in quattro categorie:
a. riparazione al danno arrecato e attività di natura sociale;
b. attività di riflessione, studio e approfondimento sul Regolamento Scolastico di Istituto;
c. attività didattica di studio e approfondimento disciplinare;
d. attività laboratoriali, teatrali ed espressive.
Si riporta di seguito una sintetica illustrazione dei contenuti delle azioni incluse nelle quattro tipologie di sanzioni summenzionate.
1) Riparazione al danno arrecato e attività di natura sociale:azioni e condotte “riparatorie”, che intendono rimediare a quanto compiuto e che possano avere una ricaduta positiva sulla comunità scolastica(ripristino degli spazi, attrezzature o oggetti danneggiati, attività pratiche di manutenzione o riparazione, riordino di laboratori, di biblioteche, attività di tutor di compagni, ecc.); attività di servizio svolte in collaborazione con Associazioni di volontariato ed Enti del Terzo settore;attività con esplicite finalità educative che promuovono il superamento di comportamenti irrispettosi delle regole di convivenza civile.
2) Attività di riflessione, studio e approfondimento sul Regolamento Scolastico di Istituto: con eventuale elaborazione di nuove proposte da apportare al Regolamento stesso;attività individuale e di gruppo con la supervisione dei docenti in relazione al grado di scuola secondaria.
3) Attività didattica di studio e approfondimento disciplinare momenti di studio extra-scolastici, sotto la supervisione di un docente.
4) Attività laboratoriali, teatrali ed espressive: che prevedono esperienze formative positive non direttamente correlate alle sanzioni disciplinari;progettate dalle Istituzioni Scolastiche nell'ottica del miglioramento dei comportamenti responsabili dei ragazzi.
L’iter procedimentale da seguire per la sanzione alternativa
Lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse così come modificato dal dpr n. 234/2007 ha inoltre previsto che nel “Patto di corresponsabilità” vengano esplicitate anche le modalità di attribuzione delle sanzioni. Quindi nell’iter che precede l’irrogazione della sanzione, possono essere così comprese tali passaggi per includere la possibilità di optare per le sanzioni alternative:
I docenti individuano la tipologia di sanzione alternativa e il «tutor» che seguirà l’alunno. Il Dirigente Scolastico parla con l’alunno, informa i familiari, formalizza gli atti, presiede il Consiglio di Classe straordinario, contatta l’Associazione e stipula l’accordo. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e il personale ATA collaborano alla gestione degli atti e/o della sanzione. Anche il personale ATA diviene parte attiva al percorso di recupero.
Quindi il Consiglio di Classe in modo unitario assume la decisione avendo riguardo dell’infrazione disciplinare commessa dallo studente a monte della previsione nel Regolamento d’istituto, avendo cura di elaborare perlomeno due proposte. L’alunno dovrà essere messo in condizioni di sceglie attivamente il percorso tra le due o più proposte, concordando giorni, tempi, ecc. La famiglia successivamente sottoscrive la scelta effettuata e promette di collaborare.
[1] Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, Responsabilità educativa: il ruolo delle sanzioni per gli studenti, in Studi e documenti. Rivista online, Marzo 2019, n.24