In materia di assegnazione delle ore di sostegno all'alunno disabile, quando si contestino gli atti dell'Amministrazione scolastica che non abbiano dato coerente seguito alle proposte del G.L.O.H. (Gruppo di lavoro operativo handicap) e cioè gli atti interni al procedimento degli uffici scolastici e quello - finale o provvisorio - del dirigente scolastico, di attribuzione all'alunno disabile di un numero di ore inferiore a quello oggetto della proposta individuale, sussiste in linea di principio la giurisdizione esclusiva del g.a. Infatti, si tratta di controversie concernenti un pubblico servizio, quale l'istruzione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., con la conseguente applicazione dell'art. 7 comma 5 e dell'art. 55 comma 2, c.p.a..

Il diritto all'istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, quale sancito dall'art. 38, comma 3, Cost. e dai principi di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2,3 e 38 Cost., costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore (in prima battuta) e l'amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersi dall'apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile.

In base a quanto disposto dalla legge 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, e dal d.lgs. 297/1994, recante disposizioni legislative in materia di istruzione che sanciscono il diritto del disabile all'integrazione scolastica ed allo sviluppo delle sue potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per consentirgli il raggiungimento della massima autonomia possibile, è illegittima la condotta dell'istituto scolastico che riconosce un monte-ore settimanali di sostegno inferiore, rispetto a quelle individuate come necessarie. È poi da rilevare che, in materia di assegnazione delle ore di sostegno all'alunno disabile, il provvedimento finale del dirigente scolastico con cui si stabilisce l'assegnazione delle ore di sostegno non può rendere prive di effetti concreti, sul piano del sostegno, le statuizioni operate dall'organo collegiale competente a stabilire la gravità dell'handicap e a predisporre il piano individuale di intervento a sostegno del minore in una situazione di handicap riconosciuto come grave; esso inoltre non si può basare su un vincolo derivante dalla carenza di risorse economiche che non possono, in modo assoluto, condizionare il diritto al sostegno sino a esigere e sacrificare il diritto fondamentale allo studio e all'istruzione.

T.A.R. Lazio sez. III - Roma, 19/10/2018, n. 10132