L'INAIL ha diramato la Circolare n. 45, del 26 ottobre 2023 in applicazione dell'art. 18 del D.L.4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85.
Il documento era particolarmente atteso, soprattutto dopo la campagna pubblicitaria messa in atto dai Ministeri dell'Istruzione e del Lavoro, che aveva come slogan: «Quest’anno non dovrai pagare l’assicurazione per la scuola dei tuoi figli. Lo farà lo Stato».
La Circolare, corposa nelle sue 15 pagine, smorzando i toni volutamente propagandistici, ridefinisce il perimetro delle tutele garantite, posizionandole precisamente all'interno dell'alveo del nuovo disposto normativo.
La durata e gli ambiti di tutela
In premessa, la circolare INAIL puntualizza che l'estensione della tutela assicurativa è fissata per il solo anno scolastico o accademico 2023/2024 e, come ampiamente anticipato, precisa che non siamo di fronte a nuove tutele assicurative, ma solo all'ampliamento di quelle in vigore.
In ambito scolastico, infatti, la Legge 3 luglio 2023, n. 85estende ad un numero maggiore di soggetti e attività le coperture già previste dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Il nuovo disposto normativo aumenta la tutela a tutte le attività di insegnamento-apprendimento, senza distinzione alcuna. Analogamente, risultano assicurati tutti i soggetti che partecipano alla vita della scuola: gli studenti e il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie.
Una razionalizzazione da tempo auspicata, che tende a semplificare i processi, fuori da inutili tecnicismi.
Proprio al fine di facilitare al meglio la comprensione delle innovazioni apportate, la circolare propone un confronto tra le tutele previste prima e dopo l'estensione prevista dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85.
Il personale scolastico
Relativamente al personale, docente e non docente, non sono rilevabili differenze sostanziali. Ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, collaboratori scolastici e personale amministrativo, in virtù della mansione specifica, godevano già della copertura assicurativa obbligatoria.
Qualche dubbio riguardava invece il corpo docente. A parte i soggetti impiegati in rami specifici, ritenuti potenzialmente pericolosi (docenti di educazione fisica, sostegno e scuole dell'infanzia), la maggioranza dei docenti risultavano assicurati esclusivamente qualora utilizzassero, in modo continuativo, attrezzature elettriche, elettroniche o fossero impiegati in esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro.
L'introduzione massiva dell'informatica per ogni materia e ambito di apprendimento, soprattutto negli ultimi anni, ha,di fatto, garantito la tutela assicurativa obbligatoria anche a tutti i docenti. Questi ultimi, infatti, ormai da tempo utilizzano apparecchiature elettriche ed elettroniche ininterrottamente, sia a fini didattici (videoproiettori, LIM, Digitalboard, lavagne interattive) che amministrativi (registro elettronico).
Un'importante innovazione, al contrario, è quella relativa alla copertura assicurativa per gli esperti esterni.
Questi soggetti sono quelli individuati dalle singole istituzioni scolastiche in relazione acompetenze ed esperienze non rintracciabili tra il personale in servizio. A puro titolo indicativo, rientrano tra queste figure: il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) o ancora tutti gli specialisti individuati per specifiche attività didattiche, finalizzate all’arricchimento dell’offerta formativa. La tutela, in questo caso, è prestata esclusivamentequando l'esperto esterno non sia in possesso di una Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) autonoma. Tra questi possono, ad esempio, rientrare i Docenti in quiescenza.
La garanzia viene estesa anche ai docenti con contratto a tempo determinato.
Gli studenti
L'estensione più significativa della tutela assicurativa riguarda gli alunni e gli studenti.
Questi ultimi, fino allo scorso anno scolastico, risultavano in copertura esclusivamente per quelle attività ritenute potenzialmente pericolose come: scienze motorie, esercitazioni pratiche, laboratori, alternanza, i viaggi di istruzione o d'integrazione della preparazione di indirizzo. Fuori da questi ambiti, l'assicurazione obbligatoria non era operante. A puro titolo esemplificativo, fino allo scorso anno scolastico, un alunno che, in palestra, avesse riportato la distorsione di una caviglia con 3 giorni di prognosi sarebbe stato regolarmente in copertura con l'assicurazione obbligatoria. Se lo stesso alunno avesse riportato un'analoga lesione o una più grave in aula o durante l'intervallo, non avrebbe avuto nessuna tutela da parte dell'INAIL.
Con l'introduzione della nuova norma, l'assicurazione obbligatoria viene estesa a tutte le attività scolastiche, senza limitazione di tempo o di luogo, con particolare attenzione agli studenti impegnati nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO).
Una categoria di alunni da sempre esclusi dalla tutela assicurativa obbligatoria, riguardava quelli della scuola dell'infanzia. A partire da quest'anno, la tutela INAIL garantirà anche questi ultimi.
Nonostante l'estensione delle attività, nella copertura assicurativa degli studenti e degli alunni resterà escluso l'itinere, ovvero nel tratto tra casa e scuola e viceversa.
Nei casi di PCTO, è invece riconfermata la tutela durante il tragitto tra la scuola e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro.
Il rischio in itinere
Un approfondimento merita l'aspetto legato all'itinere.
Molti, erroneamente, intendono peritinere tutti i trasferimenti effettuati.
Dal punto di vista assicurativo l'itinereè esclusivamente il percorso su "strada" che collega la propria abitazione al posto di lavoro o, per gli studenti, alla scuola.
Qualora un dipendente o uno studente, giunto a scuola, dovesse spostarsi per raggiungere una sede diversa, ad esempio un altro plesso, la palestra posta al di fuori dell'edificio scolastico, oppure l'azienda in cui si svolgere l'attività di PCTO, questo percorso è definito "trasferimento interno".
La distinzione è fondamentale. Come abbiamo visto, la norma, in relazione al trasferimento tra la propria abitazione e la scuola (itinere), esclude la copertura per alunni e studenti, ma la tutela sarebbe regolarmente operante qualora lo studente, raggiunta la scuola, subisse un infortunio durante il trasferimento in altra sede ove effettuare l'attività scolastica.
La tutela è prestata, in tutti i casi, al personale scolastico e non si discosta dalla tutela precedentementeapplicata, occorre, tuttavia, fare alcune precisazioni.
Riporta testualmente la circolare: «La tutela del personale opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, incluso l’infortunio in itinere, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo».
Il rischio elettivo è stato definito dalla Giurisprudenza come una «deviazione arbitraria dalle normali modalità lavorative per finalità personali, che comporta rischi diversi da quelli inerenti alle normali modalità di esecuzione della prestazione». (Corte di Cass.9 agosto 2013 n.19081)
La tutela assicurativa dell’infortunio in itinere prestata dall'INAIL potrebbe, quindi, non tutelare quegli infortuni avvenuti per deviazioni o soste immotivate effettuate per esigenze personali o per scelta del lavoratore, per abuso di alcolici o psicofarmaci, per l’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, in caso di mancanza dell'abilitazione alla guida o per la violazione delle regole fondamentali del codice della strada.
Inquesti casi, infatti, il comportamento soggettivo del lavoratore potrebbe essere identificato come rischio elettivo e non come colpa e conseguentemente fuori dalla tutela assicurativa.
Le prestazioni erogate
Nessuna novità circa le prestazioni erogate dall'INAIL, queste tutelano esclusivamente l'infortunio o la malattia accaduto o contratta nel corso dell'attività. Gli unici aspetti tutelati sono la Morte o l'Invalidità Permanente (IP) del soggetto assicurato.
- Morte
In caso di morte del dipendente, ai familiari diretti, e solo se a carico di quest'ultimo, spetterà una rendita proporzionale allo stipendio percepito.
Un importante innovazione è invece prevista nel caso di morte dello studente.
Come previsto dall'Art. 18 della Legge 3 luglio 2023, n. 85, regolamentato dal Decreto 25 settembre 2023, la famiglia dello studente deceduto potrà accedere ad un fondo di sostegno economico del valore di 200.000 euro.
Le richieste di sostegno e di accesso al fondo vanno indirizzate all'INAIL con le modalità contenute nel Decreto 25 settembre 2023.
Nei casi di morte, sia dell'operatore scolastico che dello studente, le tutele economiche previste (rendita o fondo) si sommano allo specifico assegno funerariouna tantum.
L’assegno funerario viene riconosciuto ed erogato a titolo di contributo per le spese affrontate dai familiari. Dal 1° luglio 2023, l’importo dell’assegno funerario, è di euro 11.612,92, non soggetto a tassazione IRPEF. - Invalidità Permanente (IP)
I casi di IP ricompresi nelle tutele assicurative INAIL sono esclusivamente quelli di grado ≥ al 6%. La tutela prevede un risarcimento in capitale dal 6° al 16° punto e una rendita nei casi superiori.
Un discorso a parte merita l'invalidità temporanea.
La circolare INAIL precisa che per il personale scolastico non è prevista nessuna indennità giornaliera per l'inabilità temporanea in quanto ricompresa nell’erogazione del trattamento economico spettanteal dipendente.
Neanche per gli studenti è prevista l'indennità per inabilità temporanea, in quanto l'indennità è prevista come sostitutiva della retribuzione. Lostudente quindi, non percependo stipendio, non ha diritto a nessuna indennità.
Tutte le prestazioni sanitarie e sociosanitariesono sempre garantite all'interno delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.
È tuttavia necessario precisare che le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e farmaceutiche, anche quelle previste dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, possono essere gravate da ticket.
In base al “principio di sussidiarietà” costituzionale, il servizio sanitario, a livello locale, è gestito dalle Regioni che possono applicare ticket ed esenzioni non omogenee su tutto il territorio nazionale.
La Responsabilità Civile
La circolare INAIL affronta anche il tema della Responsabilità Civile, non apportando nessuna novità rispetto alla vecchia normativa.
L'esonero delle istituzioni scolastiche dalla Responsabilità Civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali occorsi ai soggetti assicurati opera esclusivamente ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Sul tema della Responsabilità Civile, la questione, tuttavia, è complessa e non sempre la giurisprudenza, anche recentemente, s'è espressa in maniera univoca.
La riparazione risarcitoria in capo al datore di lavoro si coordina con la protezione sociale garantita dal sistema di assicurazione sociale obbligatoria INAIL.
Nonostante l'assicurazione, sono ritenuti civilmente responsabili coloro che hanno riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. Lo stesso INAIL inoltre potrebbe esercitare azione di regresso contro l’infortunato quando l’infortunio sia avvenuto perdolo del medesimo accertato con sentenza penale.
Su un aspetto, tuttavia, la circolare è molto chiara: l’assicurazione non copre la Responsabilità Civile verso terzi.
La gestione delle denunce
Ai sensi della normativa richiamata in premessa, la circolare ribadisce che le modalità di denuncia dei sinistri non subiscono nessuna modifica procedurale:
- Gli infortuni vanno comunicati/denunciati esclusivamente a fronte di certificato medico INAIL;
- Per gli infortuni con prognosi < 2 gg, escluso quello dell'evento, è necessario inoltrare la «Comunicazione di infortunio»;
- Per gli infortuni con prognosi > 3 gg, escluso quello dell’evento, è necessario inoltrare la «Denuncia di infortunio»;
- La comunicazione/denuncia dev’essere prodotta entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico
- Nel caso la prognosi < 2 gg subisse un incremento la Comunicazione dovrà essere trasformata in Denuncia
La denuncia dev’essere effettuata sulla piattaforma SIDI o, nel caso di mancato funzionamento, attraverso PEC.
È bene evidenziare che nel caso di dubbio circa gli ambiti di copertura, la necessità di Comunicazione e/o Denuncia, i tempi e le modalità, è consigliabile sempre contattare la sede INAIL di riferimento, chiedendo sempre un riscontro scritto.
Nel caso di mancata o ritardata denuncia, l'INAIL prevede una sanzione amministrativa.
La sanzione rientra nell'ambito di applicazione della diffida obbligatoria, ovvero l'avviso al trasgressore, da parte dell'ispettorato del lavoro, per la regolarizzazione di eventuali violazioni.
Il pagamento della sanzione è a carico del Dirigente Scolastico e non può essere addebitata all’Amministrazione.
L'importo della sanzione per la violazione dell'obbligo di denuncia di infortunio va da 1.290,00 a 7.745,00 euro.
Conclusione
Come abbiamo già avuto modo di analizzare fin dalla pubblicazione del Decreto Lavoro, nonostante l'estensione, le tutele assicurative INAIL non sono sufficienti per far fronte alle reali necessità scolastiche, ma soprattutto, l’assenza di un'assicurazione integrativa potrebbe causare alle scuole un danno difficilmente stimabile a priori.
Analoghe perplessità sono state espresse anche dalle maggiori associazioni di categoria dei Dirigenti Scolastici, ANP e ANDIS su tutte.
L'assicurazione obbligatoria garantita dall'INAIL, com'è corretto che sia, tende a tutelare esclusivamente i sinistri più gravi, quelli che, provocando importanti lesioni fisiche, impattano pesantemente sulla vita dell'infortunato.
Come precisamente evidenziato dalla Circolare INAIL n. 45, la tutela assicurativa obbligatoria estende gli ambiti garantiti e i soggetti assicurati, ma non prevede la copertura di tutti i sinistri.
In ambito scolastico, la tutela INAIL esclude la maggioranza dei sinistri, quelli di minore gravità che, nonostante l'esiguità delle lesioni, hanno spesso un effettorilevante sulle famiglie, anche sotto il profilo economico.
È bene ricordare che l'INAIL assicura tutte le attività scolastiche, ma esclusivamente in relazione al caso Morte e Invalidità Permanente ≥ 6° punto percentuale. Al di fuori da questi due aspetti nulla è riconosciuto all’infortunato.
L'analisi statistica prodotta dagli assicuratori privati, evidenzia come una percentuale > 80% dei casi di IP, nella scuola, si posizione sotto al 5° punto percentuale.
Tutti questi eventi, quindi, continuano a non essere tutelatidall'INAIL.
In assenza di una tutela integrativa riguardante il rimborso delle spese mediche, l'onerosità per le famiglie tende ad aumentare, dovendo rimanere a loro carico il costo delle prestazioni sanitarie non fornite dal SSN, come pure lo stesso ticket previsto per quelle a carico dello Stato.
Allo stesso modo restano escluse le indennità temporanee (c.d. diarie) da immobilizzazione (gesso) o ricovero e le spese per l’apparato odontoiatrico ad esclusione di quelle garantite dalla sanità pubblica, fermo restando la quota di compartecipazione diretta dei cittadini per l'assistenza sanitaria fornita dallo Stato.
L'aspetto più delicato, tuttavia, resta quello legato alla Responsabilità Civile dell'Istituto.
L'INAIL, come esplicitamente richiamato nella circolare, non tutela la Responsabilità Civile verso terzi.
In mancanza di un'adeguata copertura integrativa, gli studenti non assicurati espongono le proprie famiglie a tutti i rischi in caso di danneggiamento a terzi durante le attività scolastiche.
Un esempio su tutti è il danneggiamento agli occhiali del compagno, ma dobbiamo valutare che, comunque, ai sensi del Codice Civile (Art. 2043), in caso di danno, colposo o doloso, il danneggiante è obbligato a rifondere economicamente il danneggiato. Se, quindi, in assenza di assicurazione, un alunno facesse cadere un compagno causandogli un danno diretto, obbligherebbe la propria famiglia a risarcirlo.
L'aspetto più preoccupante, a cui gli Istituti scolastici sono sottoposti nel caso di mancata stipula delle polizze assicurative integrative, è l’incremento del contenzioso.
La famiglia dello studente che non si vedesse rimborsato il danno potrebbe più probabilmente
dar corso a un'azione legale per vedersi riconosciuto il risarcimento, cercando di addossare alla scuola la responsabilità dell'accaduto.
Indipendentemente dal buono o cattivo esito dell’azione legale, l'Amministrazione scolastica rischierebbe di essere travolta da un numero considerevole di azioni legali, il che, anche a fronte di buon esito, rischierebbe di rallentare l’azione amministrativa.