La preventiva contestazione dell'addebito al lavoratore incolpato deve necessariamente riguardare, a pena di nullità della sanzione disciplinare, anche la recidiva e i precedenti disciplinari che la integrano, solo quando la recidiva rappresenti un elemento costitutivo della mancanza addebitata e non già un mero criterio, quale precedente negativo della condotta, di determinazione della sanzione proporzionata da irrogare per l'infrazione commessa.
La Suprema Corte con l'annotata decisone in applicazione del principio di diritto - costantemente ribadito dai giudici di legittimità - ha ribadito che quando la recidiva rappresenta un elemento costitutivo dell'addebito, quest'ultima, unitamente ai precedenti disciplinari che la integrano, deve essere espressamente indicata nella contestazione disciplinare. E ciò a pena di nullità della sanzione disciplinare. Non è invece necessario contestare la recidiva quando viene presa in considerazione solo quale precedente negativo dell'addebito contestato e, quindi, quale mero criterio di determinazione della proporzionalità della sanzione da applicare per il fatto contestato.
Al fine di individuare la natura costitutiva 0 meno della recidiva, occorre far riferimento alle previsioni della contrattazione collettiva. Il CCNL applicato nel caso di specie prevedeva le seguenti sanzioni: multa, fino a tre giorni di assenza ingiustificata nell'anno solare; sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, in caso di assenza fino a quattro giorni; il licenziamento, in caso di assenza superiore a quattro giorni 0 di recidiva oltre la terza volta nell'anno solare. In conseguenza di tale disposizione la Corte di Cassazione ha concluso che la recidiva rappresentasse un elemento costitutivo dell'addebito per il quale era possibile al licenziamento e che, quindi, dovesse essere formalmente contestata alla dipendente.
Corte di Cassazione Sez. Lav. 25 gennaio 2018, n. 1909