La preventiva contestazione dell'addebito al lavo­ratore incolpato deve necessariamente riguardare, a pena di nullità della sanzione disciplinare, anche la recidiva e i precedenti disciplinari che la integrano, solo quando la recidiva rappresenti un elemento co­stitutivo della mancanza addebitata e non già un mero criterio, quale precedente negativo della con­dotta, di determinazione della sanzione proporzio­nata da irrogare per l'infrazione commessa.

La Suprema Corte con l'annotata decisone in applicazione del principio di diritto - costantemente ri­badito dai giudici di legittimità - ha ribadito che quando la recidiva rappresenta un elemento costitutivo dell'adde­bito, quest'ultima, unitamente ai precedenti disciplinari che la integrano, deve essere espressamente indicata nella contestazione disciplinare. E ciò a pena di nullità della sanzione disciplinare. Non è invece necessario contestare la recidiva quando viene presa in considera­zione solo quale precedente negativo dell'addebito con­testato e, quindi, quale mero criterio di determinazione della proporzionalità della sanzione da applicare per il fatto contestato.

Al fine di individuare la natura costitutiva 0 meno della recidiva, occorre far riferimento alle previsioni della contrattazione collettiva. Il CCNL applicato nel caso di specie prevedeva le seguenti sanzioni: multa, fino a tre giorni di assenza ingiustificata nell'anno solare; sospen­sione dal lavoro e dalla retribuzione, in caso di assenza fino a quattro giorni; il licenziamento, in caso di assen­za superiore a quattro giorni 0 di recidiva oltre la terza volta nell'anno solare. In conseguenza di tale disposizio­ne la Corte di Cassazione ha concluso che la recidiva rappresentasse un elemento costitutivo dell'addebito per il quale era possibile al licenziamento e che, quindi, do­vesse essere formalmente contestata alla dipendente.

Corte  di Cassazione Sez. Lav. 25 gennaio 2018, n. 1909