A seguito delle modifiche apportate dal d.l.vo n.105 del 30 giugno 2022, in vigore dal 13 agosto 2022, il novellato testo Unico dei congedi di maternità e paternità di cui al D.L.vo n.15172001, nei riguardi del padre lavoratore ha previsto all'art.27 bis l'introduzione del "congedo di paternità alternativo" mentre all'art.28 è stato confermato nei termini in precedenza vigenti il "congedo di paternità". Di conseguenza, al padre lavoratore spetta il "congedo di paternità obbligatorio" e il "congedo di paternità alternativo".

Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.

La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze”. Il congedo di paternità obbligatorio è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti di Amministrazioni pubbliche, alle quali compete il riconoscimento del diritto e la relativa erogazione del trattamento economico. Il congedo di paternità obbligatorio non spetta né ai padri lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, né ai padri lavoratori autonomi.