Come ogni anno è doveroso l’appuntamento con le istruzioni fornite dal Ministero per l’attribuzione delle supplenze al personale docente. Come noto viene solitamente emanata una circolare a inizio agosto riepilogativa delle novità normative intervenute nell’anno trascorso e illustrativa delle consuete procedure adottate per gli opportuni adempimenti (quest’anno occorre riferirsi alla nota 25089 del 6 agosto 2021).

Per quanto riguarda le novità di quest’anno, Tosiani entra nel merito delle disposizioni del Decreto Sostegni-bis (decreto legge n. 73/2021) che ha previsto l’assunzione straordinaria di docenti iscritti nelle GPS per la copertura dei posti sia comuni sia di sostegno una volta esaurite le graduatorie di merito.Vi è poi da non trascurare gestione della fase preliminare per le nomine al 31 agosto finalizzata alla fase straordinaria di future assunzioni a tempo indeterminato con procedura informatizzata.L’articolo ricostruisce quindi il panorama di graduatorie e assunzioni ripercorrendo in maniera sistematica:a) le graduatorie ad esaurimento per i docenti;b) le graduatorie provinciali per le suppenze;c) le graduatorie d’istituto;d) quali posti coprire con la nomina dei supplenti;e) la possibilità di lasciare una supplenza per un’altra;f) le supplenze temporanee conferite dal dirigente scolastico; g) gli spezzoni orario fino a 6 ore;h) le supplenze su posti di sostegno;i) le supplenze per la scuola primaria;l) le supplenze degli insegnanti di religione cattolica;m) le supplenze nei licei musicali.

Conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo

Terminate le procedure di cui all’art. 59, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito,con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, il conferimento degli incarichi a tempodeterminato per l’anno scolastico 2021/22 sarà disposto secondo le seguenti tipologie:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comuneo di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmentetali per tutto l’anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre eposti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi talientro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento chenon concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmenteindicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte del sistema informativo, sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (di seguito GPS), costituite in attuazione dell’OM 10 luglio 2020, n. 60. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11 dell’O.M. 60/2020. Per le supplenze temporanee di cui alla lettera c), si utilizzano le Graduatorie di Istituto. L’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto. Relativamente alle supplenze di cui alle lettere a) e b), l’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa.

La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è altresì intesa quale rinuncia per le sedi non espresse e la rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. Occorre ricordare che, come disposto dall’art. 14, comma 2, dell’Ordinanza ministeriale n. 60/2020, il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza sulla base delle GAE e delle GPS, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’ordinanza ministeriale.

Assunzione straordinaria di docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali (GPS)

Il decreto legge 73/2021 (cd. Sostegni-bis) ha previsto anche per il 2021/2022 la possibilità di attivare ulteriori contratti a tempo determinato per personale docente ed ATA (art.58 comma 4-ter lett. a). Si tratta di una deroga rispetto ai posti autorizzati per l’organico di diritto e di adeguamento al fatto che si configura come un organico Covid, diversamente disciplinato dalla legge rispetto allo scorso anno. A differenza di quanto previsto per l’a.s. 2020/2021 gli incarichi temporanei per l’a.s. 2021/2022, attivati dalla data della presa di servizio e fino al 30 dicembre 2021, sono finalizzati al recupero degli apprendimenti (docenti) e per ragioni connesse all’emergenza epidemiologica (ATA), sulla base delle esigenze delle istituzioni scolastiche nella loro autonomia. Invece, come già avveniva lo scorso anno, in caso di sospensione delle attività didattica o chiusura, il supplente sarà tenuto alla prestazione in modalità didattica a distanza o lavoro agile.