Parimenti a quanto già osservato per il personale docente, il Ministero ha fornito nella medesima nota (n. 25089 del 6 agosto 2021) indicazioni in merito al conferimento delle supplenze al personale ATA. Diversamente da quanto già visto per gli insegnanti, non vi sono novità. Quindi nel seguente contributo vengono ribadite le regole fondamentali, dapprima quelle sui vincoli del conferimento delle supplenze brevi, sulle preminari operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale di ruolo e la compilazione delle graduatorie per ciascun profilo nella scuola secondo fasce distinte.

Le altre questioni affrontate attengono le modalità sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per i posti vacanti dei DSGA (art. 14 CCNI), sul conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee del personale amministrativo e dei collaboratori scolasticinelle diverse circostanze (esaurimento graduatorie, determinazioni del dirigente scolastico e i casi in cui non possono essere conferite supplenze brevi).

Normativa di riferimento

In base all’art. 1 comma 602 della Legge 205/2017: “Le istituzioni scolastiche ededucative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n.662, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, in deroga all'articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n.190, nell'ambito del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, a tal fine incrementato di 19,65 milioni di euroannuiadecorreredall'anno2018”.

L’art. 1 comma 1 del D.M. del 13 dicembre 2000, n. 430 dispone che “Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata "legge", nei casi in cui non sia stato possibile assegnare sulle disponibilità di posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, personale soprannumerario in utilizzazione o, a qualsiasi titolo, personale con contratto a tempo indeterminato, si dispone con:a) supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico;c) supplenze temporanee, per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 6”.

Ai sensi dell’art. 4 commi 1, 2, 3 e 11 della Legge 3 maggio 1999, n. 124:
“1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamentevacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale insoprannumero, e sempre chè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasititolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, inattesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personaledocente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano difatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico siprovvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attivitàdidattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al terminedelle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono acostituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.
[...]
11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personaleamministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze alpersonale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale dilavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla GazzettaUfficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provincialiper titoli di cui all'articolo 554 del testo unico”.

Le graduatorie ATA di circolo e d’istituto di terza fascia sono regolate dal D.M. 50 del 3 marzo 2021 (consultabile e scaricabile integralmente sulla sezione normativa di giustoscuola.it).

Per quanto riguarda la copertura dei posti da Direttore SGA disponibili e/o vacanti occorre far riferimento alle modalità illustrate dall’art. 14 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Pertanto:
“1. I posti del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico, a causa dell’esaurimento della graduatoria permanente di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 146/2000, sono ricoperti dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all’articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008 le cui modalità attuative sono regolamentate dall’Accordo nazionale 12 marzo 2009.
2. In assenza di personale di cui al comma 1 il dirigente scolastico provvede mediante incarico da conferire ai sensi dell’articolo 47 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 e sempre con personale in servizio nell’istituzione scolastica che si renda disponibile, ivi compresi gli assistenti amministrativi beneficiari della prima posizione economica di cui all’articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008. 3. In via esclusivamente residuale, rispetto alla fattispecie di cui al comma 2, si procede alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico mediante provvedimento di utilizzazione di personale appartenente ai profili professionali di responsabile amministrativo ovvero di assistente amministrativo di altra scuola della medesima provincia.
4. Gli Uffici Scolastici Regionali nell’ambito degli accordi di cui al precedente articolo 12 predispongono appositi elenchi del personale aspirante alle utilizzazioni di cui al comma 3 sulla base di criteri che devono essere finalizzati sia alla valorizzazione delle esperienze acquisite, a qualsiasi titolo, nel profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi sia dei titoli culturali. Devono, altresì, essere finalizzati a favorire l’impiego degli assistenti amministrativi titolari delle posizioni economiche.
5. L’Ufficio scolastico regionale predispone i conseguenti provvedimenti nei confronti del personale disponibile, con esclusione di quello che abbia rifiutato, nella propria scuola, analogo incarico ai sensi dei commi 1 e 2.
6. Ai soli fini della scelta della sede e nel limite degli aventi diritto all’incarico, le utilizzazioni di cui al comma 3 sono disposte con priorità a favore del personale che chieda la conferma nell’istituzione scolastica nella quale, nell’anno precedente, abbia svolto analogo servizio.
7. Ferma restando la possibilità di utilizzazione del personale eventualmente trasferito d’ufficio, gli assistenti amministrativi di cui al presente articolo sono sostituiti, nelle scuole di titolarità e/o di provenienza, con personale supplente, secondo le disposizioni di cui al Regolamento sulle modalità di conferimento delle supplenze del personale A.T.A., adottato con decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430. Valgono, al riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, del Regolamento citato.
8. Nell’ambito dell’ordine delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e l’ordine di priorità previsto al comma 6, l’inserimento nella graduatoria per la mobilità professionale dall’area “B” all’area “D”, formulata ai sensi del C.C.N.I. 3 dicembre 2009, costituisce titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo”.

Per quanto riguarda, invece, la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430. Pertanto:
“1. I dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Per la sostituzione del personale temporaneamente assente, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze in via subordinata secondo il disposto dell'articolo 1, comma 1, e per il tempo strettamente necessario nei limiti delle disposizioni vigenti alla data di stipulazione del contratto.
3. Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto, il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.
4. Qualora l'assenza del personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, compresi gli esami, determini nella scuola la impossibilità di assicurare lo svolgimento delle ulteriori attività indispensabili, il dirigente scolastico può, con determinazione motivata, prorogare la data di scadenza delle supplenze per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l'interruzione del pubblico servizio.
5. In caso di assenza del guardarobiere, cuoco e infermiere, o comunque di dipendente unico nel proprio profilo professionale, il dirigente scolastico può provvedere alla sostituzione, in caso di necessità.”