La materia del trattamento economico del congedo parentale è attualmente disciplinata dall’art.34 del T.U. n.151/2001, che ha di recente subito una prima modifica per effetto del D.l.vo n.105/2022 e successivamente, una seconda modifica, per effetto del comma 359 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022 ( legge di bilancio 2023) che ha integrato il primo periodo del comma 1 dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 151/2001, prevedendo che una delle mensilità di congedo fruita da uno dei due genitori entro il sesto anno di età del figlio sia indennizzata in misura pari all’80% della retribuzione.

A) Le modifiche apportate dal D.lgs. n. 105/2022

Con le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 105/2022:

  • è stato aumentato il limite massimo dei pe­riodi di congedo parentale indennizzati dei lavo­ratori dipendenti, portandolo da sei mesi a nove mesi totali.

  • è stato aumentato l’arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale indenniz­zato, portandolo dai 6 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali 12 anni.

  • anche gli ulteriori periodi di congedo pa­rentale del genitore con un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria sono a oggi fruibili entro i 12 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in fami­glia in caso di adozione o affidamento) e non più solo entro gli 8 anni.

Inoltre, il D.lgs n. 105/2022 riconosce a ogni genitore il diritto a tre mesi di congedo inden­nizzato che non possono essere trasferiti all’altro genitore, a differenza della precedente norma­tiva che prevedeva un limite di coppia di mas­simo 6 mesi di congedo indennizzabile, con la conseguenza che, se un genitore avesse fruito di tutto il congedo indennizzato, all’altro genitore sarebbe residuata la sola fruizione di periodi di congedo non indennizzato. I genitori hanno al­tresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi. Si precisa che per utilizzare il periodo di congedo parentale trasferibile di 3 mesi non è necessario che i genitori abbiano già fruito dei rispettivi periodi di congedo parentale intrasfe­ribili (della durata di 3 mesi per ciascun genitore. Ad esempio: nel caso in cui la madre lavoratrice abbia già usufruito dei propri 3 mesi di esclu­siva disponibilità, potrà usufruire degli ulteriori 3 mesi di congedo (trasferibili) anche se l’altro genitore non ha ancora usufruito, in tutto o in parte, della propria quota di congedo intrasferi­bile. I tre mesi di congedo parentale trasferibili possono essere utilizzati in maniera ripartita da entrambi i genitori. Pertanto:

  • alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo in­dennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;

  • al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo in­dennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;

  • entrambi i genitori hanno diritto, in alterna­tiva tra loro, anche a un ulteriore periodo inden­nizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabi­le tra i genitori di 9 mesi totali.

B) Le modifiche apportate dal comma 359 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022

Con la modifica introdotta dal comma 359 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022:

  • è stato integrato il primo periodo del com­ma 1 dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 151/2001 pre­vedendo che una delle mensilità di congedo fru­ita da uno dei due genitori entro il sesto anno di età del figlio sia indennizzata in misura pari all’80% della retribuzione.

  • La modifica consiste nell’innalzamento dal classico 30% all’80% della retribuzione media giornaliera, sebbene per una sola mensilità (ri­spetto alle massimo 9 mensilità indennizzate complessivamente tra entrambi i genitori) fruita entro il 6° anno di età del bambino, e per uno soltanto dei due genitori.

  • L’innalzamento del trattamento economico si applica, secondo l’ultimo periodo del comma 359, anche in favore del padre o della madre che terminino rispettivamente il periodo di congedo di maternità (ex art. 16 dlgs n. 151/2001) o il pe­riodo di congedo di paternità (obbligatario e/o alternativo ex artt. 27 bis-28 dlgs n. 151/2001) dopo il 31 dicembre 2022.

  • La nuova misura più elevata dell’indennità di congedo parentale, che di regola è in vigore dall’1.1.2023, si applica anche in favore dei di­pendenti i cui rispettivi periodi di congedo “ob­bligatori”, sebbene iniziati nel corso del 2022 non siano stati definitivamente fruiti entro il 31.12.2022, e che quindi ne fruiscano almeno in parte nel corso del 2023.

  • L’Inps con la Circolare n.4 del 16 gennaio 2023 annuncia l’emanazione di una nuoca circo­lare con la quale si riserva di fornire le modalità con cui un genitore potrà chiedere e ottenere di ricevere l’indennità all’80%, forse specificandolo nella propria domanda di congedo parentale.

C) Il trattamento economico di miglior fa­vore previsto dal CCNL

L’art.34 del T.U. n. 151/2001 che disciplina il trattamento economico del congedo paren­tale è integrato dall’art.12, comma 4, del CCNL 29/11/2007 che introduce un trattamento più fa­vorevole. Il trattamento di miglior favore disci­plinato dal CCNL del Comparto scuola consiste nel corrispondere la retribuzione intera per la fruizione dei primi trenta giorni di congedo pa­rentale. Pertanto, nel caso di una coppia di lavo­ratori dipendenti pubblici il numero dei giorni retribuiti per intero non si cumula.
Come pre­cisato dall’INPDAP nella circolare n. 24/2000 i genitori possono ripartirsi il trattamento di mi­gliore favore, che resta fissato in 30 giorni com­plessivi con computabilità piena nell’anzianità di servizio. L’intero trattamento economico perce­pito dai lavoratori della scuola è una deroga mi­gliorativa delle condizioni previste dal decreto legislativo n. 151/2001 (Testo unico sui congedi parentali), espressamente prevista dal contratto nazionale di lavoro del personale del comparto scuola. Per i restanti periodi di congedo parenta­le compete un’indennità pari al 30% della retri­buzione, a condizione che il reddito individuale del genitore sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’as­sicurazione generale obbligatoria. L’importo del trattamento minimo pensionistico moltiplicato per 2,5, va raffrontato con il reddito individuale dell’anno in cui il congedo ha inizio e vale fino a quando lo stesso non sia interrotto. Per reddito individuale del dipendente si intende il reddito lordo imputabile esclusivamente al dipendente che usufruisce del congedo, escludendo il reddi­to degli altri componenti la famiglia, e compren­sivo di tutte le fonti di reddito ad esclusione della prima casa, del TFR e delle relative anticipazio­ni, di emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata, di redditi esenti o già tassati alla fonte.
Il reddito si intende al lordo da qualsiasi detra­zione (oneri deducibili) e al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali. Per quanto riguar­da la base su cui calcolare l’indennità al 30% la retribuzione da prendere a riferimento è quella del periodo mensile scaduto e immediatamente precedente ogni periodo di astensione richiesto, anche in via frazionata. Va quindi dichiarato il reddito individuale presunto riferito all’anno in corso, con necessità di dichiarazione definitiva, ai fini degli eventuali conguagli, alla scadenza dei termini per la denuncia dei redditi. Anche per questo secondo periodo di congedo paren­tale con retribuzione ridotta si ha diritto alla co­pertura, ai fini pensionistici, con contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200% del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato al periodo di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell’interessato, mediante pagamento del riscatto ai sensi dell’art.13 della legge 12 agosto 1962, n.1338, ovvero mediante il versamento dei contributi volontari.

A) Calcolo della retribuzione in caso di fru­izione frazionata

Qual è la modalità di calcolo della retribu­zione mensile da corrispondere alla lavoratrice nel caso di fruizione frazionata di un periodo di congedo parentale per il quale la stessa ha dirit­to solo ad un’indennità pari al 30% della retri­buzione. È il caso in cui la lavoratrice chieda il congedo per soli alcuni giorni al mese. Per chia­rire la questione occorre fare riferimento, a ti­tolo esemplificativo, ad un ipotetico caso di una lavoratrice che si assenta per tre giorni al mese per congedo parentale con trattamento ridotto al 30%, sulla base delle norme legislative e con­trattuali applicabili (art. 34 del d. lgs. n. 151 del 2001; art. 12, del CCNL 2007). In proposito, va rilevato che l’ARAN ha ritenuto corretto seguire il seguente procedimento:

a) determinazione della retribuzione giorna­liera (retribuzione mensile divisa per 30), che viene utilizzata in tutti i casi in cui vi è una esi­genza di compensare prestazioni lavorative in­feriori al mese oppure di operare trattenute per periodi di mancata prestazione inferiori al mese;

b) calcolo della retribuzione giornaliera per i tre giorni, cioè il valore della lettera a) moltipli­cato per tre;

c) quantificazione del 30% del valore di cui alla precedente lettera b);

d) calcolo del trattamento complessivo men­sile pari alla retribuzione mensile meno il valore di cui alla lett. b) più il valore della lett. c).