In merito possono essere individuati due profili di responsabilità: una penale e una disciplinare.

Responsabilità penale: Per quanto riguarda i profili di responsabilità per la compilazione e tenuta del registro di classe in formato elettronico la responsabilità è in linea generale quella derivante dalla redazione di un atto pubblico, con tutte le conseguenze connesse. 

Ad affermarlo è la Cassazione secondo cui il registro di classe è da considerarsi un atto pubblico. La Suprema Corte aveva così confermato la responsabilità, per associazione a delinquere e falso in atto pubblico - reati prescritti - a carico di amministratori e soci di una Società che gestiva istituti scolastici (privati) in Sicilia e in Calabria, oltre che degli insegnanti e del preside, il cui obiettivo era quello di far risultare presenti studenti che non c'erano, e svolti degli argomenti mai trattati (Cassazione penale, sez. V, sent. n. 790 del 13 novembre 1996, secondo cui «Ha natura di atto pubblico il registro di classe, che, pur non identificandosi con il registro del professore, costituisce dotazione obbligatoria in ciascuna classe ed è destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti e a documentare avvenimenti relativi all'amministrazione scolastica e in particolare a far fede erga omnes, quale attestazione di verità, dell'attività svolta in classe dall'insegnante»).

La Cassazione ha così ricordato che rientrano nella categoria degli atti pubblici, ai fini del reato di falso, tutti i documenti, sia pure di carattere interno, che, formati dal pubblico ufficiale competente, costituiscano o concorrano a costituire un diritto od un obbligo per taluno, oppure siano destinati a provare un fatto giuridicamente rilevante del pubblico ufficiale o da lui percepito od attuato. Infatti, la sottoscrizione del registro delle presenze da parte dei singoli insegnanti di una scuola pubblica è destinata a costituire la attestazione di verità della loro presenza nella scuola stessa.

Pertanto è indubbio che la relativa falsificazione integra tutti gli estremi del reato di falso ideologico in atto pubblico, previsto e punito dall'art. 479 c.p. (Cassazione penale, sez. 5, sentenza n. 1120 del 11 novembre 1967 secondo cui «Costituisce falsità in atto pubblico la falsificazione del giornale di classe o diario scolastico di un pubblico istituto (nella specie, scuola media unificata), in quanto tale documento, pur non identificandosi con il registro del professore, espressamente previsto dalla legge (R.D. 30 aprile 1924, n. 956, art. 48), è un registro in dotazione obbligatoria a ciascuna classe scolastica ed ha tutti i requisiti essenziali dell'atto pubblico in considerazione non soltanto del fatto che esso risulta posto in essere da pubblico ufficiale nell'esercizio della sua pubblica attività, ma anche dello scopo, a cui esso è destinato, di fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti - espressione essenziale della vita stessa della scuola - attraverso la quotidiana documentazione della presenza in classe dell'insegnante, dell'attività dallo stesso svolta, comprensiva anche delle attestazioni concernenti la presenza degli alunni e il loro comportamento, documentazione sottoposta al controllo del preside, attestato dalla apposizione della firma dello stesso, accanto a quella dell'insegnante»).

Ciò dimostra come la natura di atto pubblico fidefacente debba essere individuato, volta per volta, nell'atto che costituisce diretta estrinsecazione della pubblica funzione, dovendo contemporaneamente essere chiaro che il concetto di pubblica funzione non va limitato ad una categoria astratta di esercizio della potestà certificativa e del potere autoritativo, dovendosi, al contrario, tenere presente ciò che rappresenta in concreto il fine istituzionale dell'ente, di cui l'atto costituisce attuazione.

Così come nel caso dell'attività didattica, anche essa pubblica funzione, la qualificazione degli atti che estrinsecano la finalità completa dell'ente, come la compilazione del registro elettronico, non può essere considerata come avulsa da quelle connotazioni tipiche della funzione stessa, con la conseguenza che le attestazioni poste in essere nel corso dell'attività didattico-istituzionale non possono che essere inquadrate nella categoria di atti fidefacenti.

Responsabilità disciplinare: La violazione del dovere di corretta e diligente tenuta e apposizione delle annotazioni nel registro elettronico, come abbiamo potuto vedere, è notevole ai fini della responsa­bilità penale, e quindi sotto il profilo risarcitorio per la derivante responsabilità civile per l’istituzione scolastica, nonché quella amministrativa nel caso di violazione di tale obbligo per colpa grave o dolo. Prima che l’errore o l’incuria sul registro interessi parti terze (famiglie, alunni, altri insegnanti) chiaramente viene presa in considerazione la responsabilità disciplinare dell’insegnante che abbia commesso errori nella compilazione del registro elettronico. 

Ricordiamo in tal senso che alla luce della normativa vigente, in caso di viola­zioni da parte del personale docente, secondo la gravità dell’infrazione, compete al Dirigente Scolastico irrogare le seguenti sanzioni:

  • Avvertimento scritto per mancanze lievi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di uf­ficio (art. 492 D.lgs. 297/1994);

  • Censura per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio (art. 493 D.Lgs. 297/1994);

  • Sospensione dall’insegnamento fino a 10 giorni per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi ne­gligenze in servizio; violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza (art. 494 D.lgs. 297/1994); violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa (art. 17 D.lgs. 75/2017); per avere violato il segreto d’ufficio (art.55 bis comma 7 D.lgs. 165/2001).

Ad ogni modo, pare doveroso rammentare che per una mansione come quella della compilazione e tenuto del registro, difficilmente si può ritenere proporzionata e adeguata una sanzione più grave dell’avvertimento scritto, salvo condotte manifestamente gravi e incuranti del proprio operato. È accaduto che il tribunale di Taranto in un giudizio di annullamento di una sospensione disciplinare nei confronti di un docente (sanzione irrogata anche per altre ragioni) aveva ritenuto il docente non censurabile per sbagliato a cimpilare il registro elettronico. Riportando nel merito il dispositivo nella sentenza si legge che «escussa la teste, docente nello stesso corso della ricorrente e spesso in compresenza con la stessa, ha dichiarato che la ricorrente era coinvolta in molti progetti, che i colleghi erano colpiti dall'entusiasmo dimostrato per il proprio lavoro. Ha anche riferito che le lamentele più volte sollevate dalla ricorrente erano tutte fondate e condivise dagli altri docenti, come le comunicazioni di servizio effettuate via (omissis) o la mancanza di registro cartaceo e la tardiva attivazione di quello elettronico. Complessivamente sono state smentite le lacune contestate alla ricorrente, la quale peraltro era una docente da poco in servizio all'epoca dei fatti, quindi non dotata di esperienza, per cui è anche comprensibile che potesse commettere degli errori per esempio nella compilazione del registro telematico» (Tribunale Taranto, 05/03/2020, n.763).