Nel suo significato giuridico la delega è un atto con cui un soggetto delegante conferisce temporaneamente l’esercizio di proprie competenze a un altro soggetto - delegato - per l’espletamento di un incarico o per l’attuazione di uno o più specifici compiti.
Poiché la delega (in senso stretto, delegazione o delega di funzioni: infra) determina un trasferimento o spostamento di competenze - e di connesse responsabilità, esclusive o concorrenti - precodificate ex lege, è imposto, per la sua legittimità, che essa sia prevista dalla stessa legge attributiva della competenza ovvero, sia estrapolabile dai principi generali del diritto amministrativo e fondata su un’intrinseca, oggettivamente apprezzabile, ragione organizzativa finalizzata al buon andamento e alla regolare continuità dell’azione pubblica (Corte dei conti, n. 2, sezione EE.LL, 02.04.1993).
Da qui i suoi contenuti strutturali e indefettibili, elaborati soprattutto dalla giurisprudenza penalistica, nella ricerca di un equilibrio tra il rischio di deresponsabilizzazione dei soggetti deleganti (garanti primari) dagli inerenti obblighi e l’opposto rischio di attribuire ad essi responsabilità, cosiddette di posizione, per fatti incolpevoli o addirittura altrui.
I predetti contenuti sono riassunti paradigmaticamente nell’articolo 16 del D.Lgs. 81/2008 (sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), come modificato dall’articolo 12 del D.Lgs. 106/2009:
-
che la delega risulti da atto scritto recante data certa;
-
che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegate;
-
che essa conferisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura delle funzioni delegate;
-
che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle predette;
che la delega sia accettata dal delegato per iscritto, tranne che non sia già prevista ex lege (ad esempio, la delega a un docente di presiedere il Consiglio di classe può ben prescindere dalla sua accettazione; e lo stesso vale per le ipotesi di assegnazione o di designazione, che non costituiscono, come si vedrà, tecnicamente delega di funzioni; così, sempre a mo’ d’esempio, sarà obbligatorio per un assistente amministrativo accettare la designazione di responsabile del trattamento dei dati in materia di privacy).
La distribuzione nominata delle competenze delle istituzioni scolastiche, in disparte quelle pure deducibili dal più generale ordinamento, è essenzialmente contenuta nelle seguenti fonti normative:
-
D.Lgs. 297/1994, Testo unico delle disposizioni sulla scuola;
-
CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 e rinvii ai precedenti;
-
D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
-
D.P.R. 275/1999, recante il regolamento dell’autonomia;
-
D.I. 129/2018, sul regolamento amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche autonome.