Il servizio di un docente con 20 anni di ruolo di cui 18 su sostegno e dal 2023-24 passato su posto comune come deve essere valutato? Essendo attualmente su posto comune (attuale titolarità) l'attribuzione dei 6 p sono da attribuire solo agli ultimo 2 anni e gli anni su sostegno 3p per 18?
La docente sostiene che anche gli anni della precedente non attuale titolarità debbano essere calcolati 6p ad anno.
Si chiede gentilmente di chiarire tale perplessità.
RISPOSTA
La questione posta con il quesito che si riscontra attiene alla corretta valutazione del servizio prestato da un docente di ruolo ai fini della compilazione della graduatoria interna d'istituto per l'individuazione di eventuali soprannumerari. Nello specifico, si chiede di chiarire come debba essere calcolato il punteggio per un docente che, dopo aver prestato 18 anni di servizio di ruolo su posto di sostegno, è passato su posto comune, mantenendo la titolarità in quest'ultima tipologia di posto.
Al riguardo si chiarisce che la valutazione dei titoli e dei servizi del personale docente ai fini della mobilità territoriale e professionale, nonché per la formazione delle graduatorie interne d'istituto, è disciplinata dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulla mobilità. Le graduatorie interne d'istituto, infatti, vengono redatte applicando le tabelle di valutazione dei titoli allegate a tale contratto, con le precisazioni che riguardano i trasferimenti d'ufficio.
Il principio cardine per la valutazione del servizio di ruolo è che esso viene valutato in base alla tipologia di posto o classe di concorso di attuale titolarità.
La tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità distingue tra:
- Servizio nel ruolo di appartenenza: valutato con un punteggio pieno (generalmente 6 punti per ogni anno).
- Altro servizio di ruolo: valutato con un punteggio ridotto (generalmente 3 punti per ogni anno).
La distinzione fondamentale si basa sul concetto di "servizio nel ruolo di appartenenza". Questo si riferisce al servizio prestato nella medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui il docente è attualmente titolare e per la quale viene inserito nella graduatoria interna. Qualsiasi altro servizio di ruolo, prestato in una classe di concorso o tipologia di posto diversa da quella di attuale titolarità, rientra nella categoria di "altro servizio di ruolo".
pertanto, nel caso specifico, la docente ha la seguente anzianità di servizio:
- 18 anni di servizio di ruolo su posto di sostegno.
- 2 anni di servizio di ruolo su posto comune (dal 2023-24 ad oggi).
La sua attuale titolarità è su posto comune. Di conseguenza, la graduatoria interna in cui verrà inserita è quella relativa al personale docente su posto comune.
In base ai principi sopra esposti, la valutazione del suo servizio dovrà essere così articolata:
- Servizio nel ruolo di appartenenza (posto comune): Gli anni di servizio prestati sulla tipologia di posto di attuale titolarità (posto comune) devono essere valutati con punteggio pieno. Pertanto, i 2 anni di servizio su posto comune saranno valutati 6 punti per ogni anno.
- Altro servizio di ruolo (posto di sostegno): Gli anni di servizio prestati su una tipologia di posto diversa da quella di attuale titolarità (in questo caso, il sostegno) devono essere considerati come "altro servizio di ruolo" e valutati con punteggio ridotto. Pertanto, i 18 anni di servizio su posto di sostegno saranno valutati 3 punti per ogni anno.
La tesi della docente, secondo cui anche gli anni prestati su sostegno dovrebbero essere valutati 6 punti, non trova fondamento nella normativa contrattuale che regola la mobilità e le graduatorie interne. Il punteggio pieno è riservato esclusivamente al servizio prestato nel ruolo di appartenenza, inteso come quello relativo alla classe di concorso o tipologia di posto di titolarità al momento della valutazione. Il servizio pregresso su un ruolo diverso, sebbene sempre di ruolo, viene considerato ai fini dell'anzianità ma con una valutazione differente e dimezzata.
Questo sistema è finalizzato a valorizzare la continuità didattica e di servizio sulla specifica tipologia di posto per cui si redige la graduatoria.
In conclusione, la perplessità sollevata può essere risolta confermando la correttezza dell'interpretazione che prevede una valutazione differenziata del servizio. Per la docente in questione, ai fini della graduatoria interna su posto comune, il servizio deve essere valutato come segue:
- Servizio su posto comune: 6 punti per ogni anno di servizio.
- Servizio su posto di sostegno: 3 punti per ogni anno di servizio.
La pretesa della docente di ottenere 6 punti per tutti gli anni di servizio, inclusi quelli su sostegno, non è conforme alle disposizioni del CCNI sulla mobilità, che costituisce la fonte normativa di riferimento per la compilazione delle graduatorie interne d'istituto.








