Scrive R. Medeghini et al. (2013) “L’inclusione è un cambiamento sistemico, un processo di trasformazione del sistema formativo finalizzato a rimuovere gli ostacoli per cui questo cambio di prospettiva interessa tutti gli attori coinvolti nel sistema scolastico e sociale: insegnanti, studenti, dirigente, famiglie, servizi appare evidente che le forme organizzative, le relazioni educative e sociali e i processi di insegnamento-apprendimento, non sono variabili neutre, così come le azioni che mettono in campo gli attori che abitano tali contesti”. In sostanza l’inclusione è un insieme di processi, che guarda a tutti gli alunni (indistintamente/differentemente) e a tutte le loro potenzialità e chiama in causa la responsabilità di tutti gli operatori scolastici.

Il comma 1 dell’art. 1 del D.l.gs 13 aprile 2017, n. 66 modificato dal D.l.gs 7 agosto 2019, n. 96, stabilisce che l'inclusione scolastica:

(omissis)

b) “si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;

c) “è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti”.

La ricerca, la pubblicistica e la normativa richiamano, a vario titolo, la responsabilità e il coinvolgimento di tutti gli attori che operano nella scuola ivi compresi i docenti curricolari. Tale coinvolgimento era già disciplinato dalla C.M. 03/09/1985 n. 250: «La responsabilità dell'integrazione è, al medesimo titolo, dell'insegnante o degli insegnanti di classe e della comunità scolastica nel suo insieme. Ciò significa che non si deve delegare al solo insegnante di sostegno l'attuazione del progetto educativo individualizzato, poiché in tal modo l'alunno verrebbe isolato, anziché integrato nel contesto della classe, ma tutti i docenti devono farsi carico della programmazione e dell'attuazione e verifica degli interventi didattico-educativi previsti dal piano individualizzato. Spetta a tutti gli insegnanti coinvolti realizzare tale progetto ciò per evitare i tempi vuoti che purtroppo spesso si verificano nella vita scolastica degli alunni diversamente abili e che inducono a richieste di una presenza sempre più prolungata dell'insegnante di sostegno a fianco dei singoli alunni, travisando così il principio stesso dell'integrazione, che è quello di fare agire il più possibile il soggetto insieme ai suoi compagni di classe».

Successivamente la Legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate – all’art. 16 c. 1 mette in evidenza che nella valutazione del rendimento e prove d'esame, degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline”.

In seguito ad un contenzioso il Consiglio di Stato, (sentenza 28 febbraio 2002, n.1204) sentenziò che“All'insegnante di sostegno spetta una contitolarità nell'insegnamento: egli è un insegnante di tutta la classe, assegnato a tutta la classe (e non al singolo portatore di handicap) come risorsa in più che, congiuntamente a tutti gli altri insegnanti, cura la programmazione dell'attività di insegnamento sia per l'alunno certificato handicap che per gli altri alunni ed elabora insieme agli altri insegnanti il progetto educativo individualizzato”.

In seguito ad una richiesta di chiarimento circa il trattamento di casi da “deficit di attenzione e iperattività” il MIUR emanò la nota 4879 del 15/06/2010, in cui viene ribadito il principio della contitolarità e della responsabilità condivisa.

Con la classificazione ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health ), pubblicata nel 2001 e nella versione per bambini ed adolescenti nel 2007 (ICF-CY), l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha introdotto un modello antropologico in cui il “funzionamento umano” è osservato da una prospettiva bio-psico-sociale.

Il D.L.gs n. 66 del 2017, come modificato dal D.L.gs 7 agosto 2019, n. 96, prescrive l’adozione del modello biopsicosociale nelle scuole di ogni ordine e grado per gli alunni con disabilità, introducendo anche il Profilo di Funzionamento su base ICF. Il decreto, in alcuni passaggi, richiama la corresponsabilità educativa di tutti i docenti nel processo di inclusione (Art. 7 c. 2 lett. c, Piano educativo individualizzato: c) individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati”. Art. 9 c. 10, Gruppi per l'inclusione scolastica: Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe”).

In questa scia si muove anche il D.I. 29/12/2020 n. 182 modificato dal D.I. 01/08/2023 N. 153, all’art. 8 c. 2 e all’ art. 9 c.2 che, nel trattare dell’osservazione sistematica per la redazione del PEI, sottolinea che il compito è affidato a tutti i docenti della sezione e della classe. Inoltre la C.M. 13/01/2021 N. 40 che richiama “la via italiana dell’inclusione” in termini netti dispone:”Innanzitutto, è richiamato il principio della corresponsabilità educativa che comporta, ai fini dell’inclusione, una duplice prospettiva: da un lato, l’alunno con disabilità è preso in carico dall’intero team/consiglio di classe;dall’altro, il docente di sostegno è, a sua volta, una risorsa per l’intero ambiente di apprendimento”.

Infine sul sito del ministero sono rinvenibili due FAQ, che, pur non avendo una rilevanza giuridica, comunque confermano le norme e un certo Orientamento ministeriale (Consiglio di Stato 20 luglio 2021): “… le risposte date dall’amministrazione contribuiscono senz’altro a fornire un’utile indicazione di carattere applicativo in ordine alla "ratio" sottesa alle procedure e agli atti…).

FAQ 1- Quali sono i compiti dell’insegnante di classe rispetto all’integrazione degli alunni con disabilità?
Ogni insegnante ha piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti gli alunni delle sue classi, compresi quindi quelli con disabilità. Dovrà contribuire alla programmazione e al conseguimento degli obiettivi prefissati, didattici e/o educativi, e sarà chiamato di conseguenza a valutare i risultati del suo insegnamento. Poiché l’alunno con disabilità segue dei percorsi di apprendimento personalizzati e/o individualizzati, i reali compiti del docente di classe vanno necessariamente definiti nel quadro di un Piano Educativo Individualizzato. La precisa formulazione degli obiettivi da parte di ciascun insegnante garantisce la chiara definizione delle attività anche per l’alunno con disabilità e nei confronti della famiglia e degli altri soggetti coinvolti in eventuali forme di supporto logistico/organizzativo”.

FAQ 2 - Il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO) Concretamente come dovrà avvenire la redazione del nuovo Pei? L’insegnante di sostegno redige una bozza, la condivide con il genitore e poi con i professionisti ASL?
“… La responsabilità dell'integrazione dell'alunno con disabilità e dell'azione educativa svolta nei suoi confronti è, al medesimo titolo, dell'insegnante di sostegno, dell'insegnante o degli insegnanti di classe o di sezione e della comunità scolastica nel suo insieme. Ciò significa che non si deve mai delegare al solo insegnante di sostegno l'attuazione del “progetto educativo individualizzato” poiché in tal modo l'alunno verrebbe isolato anziché integrato nel contesto della classe o nella sezione, ma che tutti i docenti devono farsi carico della programmazione e dell'attuazione e verifica degli interventi didattico-educativi previsti dal piano individualizzato

Alla luce della normativa richiamata, quando in una sezione o classe di ogni ordine e grado di scuola ci sono alunni con disabilità, tutti i docenti curricolari (non solo l’insegnante di sostegno) hanno compiti specifici (corresponsabilità educativa e formativa) per garantire equità inclusiva.

In sintesi i possibili ambiti di riferimento:

1. Responsabilità educativa e didattica condivisa

  • Il docente curricolare è corresponsabile del percorso formativo dell’alunno con disabilità.
  • Deve collaborare attivamente con il docente di sostegno nella progettazione e attuazione degli interventi didattici.

2. Partecipazione al GLO (Gruppo di Lavoro Operativo)

  • Partecipa alla stesura e aggiornamento del PEI (Piano Educativo Individualizzato) e alla programmazione curricolare (ordinaria, personalizzata, differenziata).
  • Collabora con famiglia,docenti, educatori e specialisti.

3. Adattamento della didattica

  • Utilizza strategie, metodi, tecniche, strumenti funzionali al processo inclusivo e materiali accessibili.
  • Differenzia gli obiettivi didattici secondo quanto previsto dal PEI.
  • Garantisce la partecipazione attiva dell’alunno a tutte le attività.

4. Valutazione personalizzata

  • Valuta l’alunno in base agli obiettivi del PEI, che possono essere: ordinari (gli stessi della classe); personalizzati (obiettivi semplificati della programmazione); differenziati (diversi rispetto alla classe).

5. Clima inclusivo

  • Favorisce un ambiente sereno e accogliente.
  • Promuove l’inclusione sociale e il rispetto tra pari.

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