Le Sezioni Unite riconoscono valore vincolante alle proposte del GLO anche prima del PEI definitivo

Con la sentenza n. 12704, depositata il 5 maggio 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno pronunciato una decisione destinata ad avere un impatto molto rilevante nel contenzioso scolastico relativo al sostegno agli alunni con disabilità. La pronuncia interviene infatti su uno dei nodi più problematici degli ultimi anni: il valore delle determinazioni del GLO nella fase precedente all’approvazione formale del PEI definitivo e, soprattutto, la tutela giurisdizionale azionabile quando l’amministrazione scolastica riduca le ore di sostegno richieste.

La decisione si colloca nel solco della giurisprudenza costituzionale e convenzionale che considera il diritto all’inclusione scolastica come diritto fondamentale incomprimibile, ma introduce un elemento di forte novità rispetto all’orientamento sinora prevalente.

Secondo la ricostruzione tradizionale, infatti, il momento realmente “vincolante” per l’amministrazione coincideva con l’approvazione definitiva del PEI entro il 31 ottobre. Ne derivava che la fase intermedia — quella che si apre con le proposte formulate dal GLO e precede la formalizzazione del PEI — rimaneva sostanzialmente priva di una tutela piena ed immediata. In concreto, molte famiglie si trovavano nella situazione di vedere ridotte le ore di sostegno già individuate dal gruppo di lavoro senza poter efficacemente agire davanti al giudice ordinario prima dell’approvazione definitiva del piano.

Le Sezioni Unite superano ora questa impostazione.

La Corte afferma infatti che la proposta elaborata dal GLO possiede già una propria capacità conformativa e vincolante nei confronti dell’amministrazione scolastica, anche prima della cristallizzazione nel PEI definitivo. Ciò significa che l’amministrazione non può ridurre unilateralmente il monte ore individuato dal gruppo di lavoro facendo leva su esigenze organizzative o carenze di organico.

Il principio espresso dalla Corte si fonda su una lettura sostanziale del diritto all’inclusione scolastica. La Cassazione richiama il consolidato orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 25011/2014, secondo cui il PEI obbliga l’amministrazione a garantire il supporto previsto senza margini di discrezionalità legati alle risorse disponibili.

La novità della sentenza n. 12704/2026 consiste nell’anticipazione di questa tutela al momento stesso in cui il fabbisogno viene tecnicamente individuato dal GLO.

La pronuncia assume quindi un’importanza enorme sul piano processuale.

Secondo le Sezioni Unite, la riduzione delle ore di sostegno rispetto a quanto proposto dal GLO integra già una possibile condotta discriminatoria ai sensi della legge n. 67/2006 e dell’art. 28 del D.Lgs. n. 150/2011, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario in funzione antidiscriminatoria.

Viene dunque meno quella sorta di “zona franca” che, di fatto, si era creata tra giugno e ottobre e che spesso lasciava gli studenti privi di tutela proprio nella fase iniziale dell’anno scolastico, cioè quella maggiormente delicata sotto il profilo educativo e inclusivo.

La sentenza appare inoltre coerente con l’impostazione della Corte costituzionale, in particolare con la nota decisione n. 80/2010, nella quale era già stato affermato che il diritto allo studio degli alunni con disabilità incontra un “nucleo indefettibile di garanzie” non comprimibile per ragioni finanziarie o organizzative.

Dal punto di vista pratico, la decisione apre scenari molto significativi per le famiglie e per gli operatori del diritto scolastico.

Sarà ora possibile agire davanti al giudice ordinario anche prima dell’approvazione definitiva del PEI, contestando immediatamente le riduzioni operate dall’amministrazione rispetto alle indicazioni del GLO. Ciò potrebbe incidere profondamente sulle strategie difensive e sulla tempistica del contenzioso, consentendo interventi cautelari molto più tempestivi già all’avvio dell’anno scolastico.

La pronuncia sembra inoltre destinata a ridurre sensibilmente gli spazi di discrezionalità amministrativa nella gestione delle ore di sostegno, rafforzando il ruolo tecnico e pedagogico del GLO quale sede privilegiata di individuazione del fabbisogno inclusivo dell’alunno.

In prospettiva, la sentenza n. 12704/2026 potrebbe rappresentare uno dei più importanti arresti giurisprudenziali degli ultimi anni in materia di inclusione scolastica, perché sposta il baricentro della tutela dal momento formale dell’approvazione del PEI alla concreta emersione del bisogno educativo speciale dello studente.

Non si tratta soltanto di una questione processuale o di riparto di giurisdizione. La decisione delle Sezioni Unite afferma, in modo molto netto, che il diritto all’inclusione scolastica non può essere sospeso o attenuato nella fase iniziale dell’anno scolastico in attesa della formalizzazione burocratica del PEI. Proprio in quella fase, infatti, il sostegno assume spesso una funzione decisiva per garantire continuità educativa, integrazione e pari opportunità. 

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