Il lavoratore che sia Responsa bile dei lavoratori per la sicurezza e dunque anche rappresentante sindacale, mentre come lavoratore subordinato, è soggetto allo stesso vincolo di subordinazione degli altri dipendenti, in relazione all’at tività di sindacalista si pone su un piano paritetico con il datore di lavoro, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione, giacché detta attività, espressione di una li bertà costituzionalmente garantita dall’art. 39 Cost., in quanto diret ta alla tutela degli interessi collet tivi dei lavoratori nei confronti di quelli contrapposti del datore di lavoro, non può essere subordi nata alla volontà di quest’ultimo; l’esercizio, da parte del rappresen tante sindacale, del diritto di criti ca, anche aspra, nei confronti del datore di lavoro, garantito dagli artt. 21 e 39 Cost., incontra i limiti della correttezza formale, imposti dall’esigenza, anch’essa costituzio nalmente assicurata (art. 2 Cost.), di tutela della persona umana; solo ove tali limiti siano superati con l’attribuzione all’impresa datoriale o a suoi dirigenti di qualità aperta mente disonorevoli e di riferimenti denigratori non provati, il compor tamento del lavoratore può essere legittimamente sanzionato in via disciplinare. In sede di appello la Corte ter ritoriale aveva affermato che la ca rica di RLS ha una funzione sinda cale e pertanto il diritto di critica dallo stesso esercitato, volto alla tutela della collettività dei lavora tori, può essere espresso con la ti pica dialettica sindacale e pertanto la critica può risultare più aspra e rivendicativa rispetto a quella spet tante a qualunque lavoratore. Sulla stessa linea la corte di cassazione che rifacendosi all’o rientamento giurisprudenziale già espresso dalla stessa, rilevava che il lavoratore che ricopre anche il ruolo di rappresentante sindacale si pone, in relazione all’attività di sindacalista, su un piano paritetico con il datore di lavoro, con esclu sione di qualsiasi vincolo di subor dinazione, giacché detta attività, espressione di una libertà costitu zionalmente garantita, poichè di retta alla tutela degli interessi col lettivi dei lavoratori nei confronti di quelli contrapposti del datore di lavoro, non può essere subordinata alla volontà di quest’ultimo. In tal senso, secondo la Corte di Cassazione il diritto di critica dei rappresentanti sindacali, anche qualora la critica dovesse risultare aspra, non è sanzionabile discipli narmente qualora non superi i li miti della correttezza formale, ad esempio attribuendo al datore di lavoro, o ai suoi dirigenti, qualità apertamente disonorevoli o riferi menti denigratori non provati. Da ultimo la Suprema Corte nello specifico, statuisce che, rien trando il Rappresentante dei lavo ratori per la sicurezza fra i soggetti tutelati come lavoratori sindacali sti, la manifestazione di solidarietà espressa in tale ruolo nei confronti di altri colleghi, seppur sgradita al datore di lavoro, rientri nell’ambito del diritto di critica e del diritto di manifestazione del pensiero costi tuzionalmente tutelati e pertanto non sanzionabili disciplinarmente. Corte di Cassazione Sez. Lav., ordinanza del 5 settembre 2024, n. 23850








