In tema di responsabilità civile, tra gli obblighi organizzativi e di controllo facenti capo al dirigente scolastico rientra la garanzia della sicurezza della scuola, attraverso l'eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, con l'adozione dei provvedimenti di sua competenza ovvero la sollecitazione dell'intervento di coloro sui quali tali provvedimenti incombano; in caso contrario gli istituti tecnici possono essere chiamati a rispondere a norma degli artt. 2043 o 2051 c.c., ove non abbiano sufficientemente custodito cose o attrezzature ad essi affidate che abbiano provocato danni al personale ovvero ad alunni e terzi che frequentano la scuola, a vario titolo.

Corte appello sez. IV - Napoli, 01/04/2019, n. 1807

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