I. Antefatto
Lo spunto per la ricerca indicata nel titolo è susseguente a una nota del MIM, n. 1064 del 20/02/2026, resa pubblica da un’Associazione sindacale rappresentativa nell’area Istruzione e Ricerca (1).
A firma congiunta dei due capi dipartimento dr.sse Carmela Palumbo e Simona Montesarchio, è intitolata Gestione delle segnalazioni riguardanti le istituzioni scolastiche. E, per il vero, può dirsi una nota semifantasma, effettivamente trasmessa in via riservata ai (soli) direttori degli Uffici scolastici regionali – questo lo si è accertato –, ma della quale non vi è tuttora traccia sul sito dell’Amministrazione di Viale Trastevere, né è ricavabile da altre fonti. In altra sede ne avevamo fatto un primo commento, annotando preliminarmente che riservata non potesse e non dovesse essere anzitutto ex litteris, non figurando la clausola né in calce ai destinatari né nell’oggetto; e soprattutto per la sua sostanza e per la ratio o funzione perseguita. Perché:
a) era normale– ed è normale– farlo alla luce del sole che un capo dipartimento (qui due, a testimonianza di una totale condivisione), nel doveroso esercizio delle funzioni di coordinamento-direzione-controllo delle direzioni generali del MIM e sue articolazioni periferiche, emani(no) “indirizzi in materia di procedimenti disciplinari del personale scolastico, monitoraggio e consulenza agli organi titolari dell’azione di responsabilità” (art. 5, comma 1, lettera t del DPCM n. 208/2023, Regolamento di organizzazione del MIM; poi ripreso dall’analogo successivo DPCM n. 185/2024, che vi aggiunge “… anche ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare, da parte di tali organi, ai sensi di cui all’articolo 55-sexies, comma 3, d. lgs. 165/2001, concernente il mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare dovuti all’ingiustificata omissione degli atti del procedimento disciplinare, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli d’insussistenza dell’illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare);
(b) ai destinatari diretti non si muovevano rilievi critici né si rimarcavano loro inadeguatezze, che oggettivamente avrebbero imposto la tutela della privacy. Si fornivano loro soltanto “alcune indicazioni di massima per garantire il permanere di rapporti di proficua e serena collaborazione tra l’Amministrazione periferica del Ministero (rectius, uffici scolastici regionali e loro sub-articolazioni provinciali) e le istituzioni scolastiche”;
(c) e se con le istituzioni scolastiche si voleva garantire il “permanere di rapporti di proficua e serena collaborazione”, queste dovevano essere pienamente partecipi – ma non risulta che lo siano state – di come funziona (meglio, di come dovrebbe funzionare) a termini di legge e per concorde giurisprudenza e dottrina il complesso sistema della responsabilità disciplinare. Dovevano – e devono – saperlo ancor più i dirigenti scolastici: come soggetti passivi e soprattutto in veste di autorità disciplinare nel momento in cui, datori di lavoro, sono chiamati ad agire nei confronti del personale dipendente gli inerenti poteri per come definiti dalla legge e dal contratto, ma in ordine ai quali non di rado rivelano una conoscenza approssimativa a fronte di una materia ad alto tasso di tecnicismo e di non lineare lettura, decisamente ostica per chi è – e in larga maggioranza – di formazione umanistica o scientifica (ma sembra pure non meno ostica per alcuni dirigenti apicali dell’Amministrazione ministeriale e per alcuni responsabili degli uffici per i procedimenti disciplinari, che la competenza tecnica dovrebbero, per definizione, possederla).
Ciò posto e in disparte la sua clandestinità, ne avevamo – sia pure con alcune riserve – apprezzato i contenuti. Nello specifico, abbiamo condiviso:
(a) la raccomandazione di gestire gli esposti evitando di utilizzare procedure automatiche e generalizzate di richiesta di informazioni, per effettuare invece caso per caso una necessaria e preliminare accurata analisi sulla loro veridicità, sulla loro rilevanza, sul loro carattere più o meno circostanziato, da ultimo e non per ultimo sull’(in)opportunità di dare seguito a segnalazioni generiche, se non palesemente pretestuose;
(b) il suggerimento, sussistendo i presupposti cautelativi di cui sopra, di approfondire i casi in cui l’azione disciplinare deve essere effettivamente avviata e poi condotta secondo principi di gradualità e proporzionalità nella scelta degli strumenti di verifica, “avendo cura di privilegiare in prima battuta forme di dialogo e di scambio di informazioni” con il soggetto potenzialmente inciso;
(c) la necessità di “rendere conoscibili ai dirigenti scolastici – ma dovrebbe valere anche per i docenti e per il personale ATA segnalato – il contenuto degli atti da cui originano le azioni di verifica in modo da consentire loro di avere una più chiara visione delle problematiche sollevate nello specifico atto e di fornire più agevolmente riscontro”:un linguaggio edulcorato per (non) dire in chiaro del loro diritto alla piena difesa;
(d) il rispetto della normativa sulla privacy dei soggetti in qualunque modo interessati da segnalazioni o esposti o denunce, trattando i relativi dati, specie se sensibili, secondo i principi di pertinenza e non eccedenza, utilizzando esclusivamente i canali di comunicazione in grado di garantire la riservatezza delle informazioni, “laddove richiesto eseguendo le opportune operazioni di oscuramento”.Purché – si sarebbe dovuto aggiungere anche qui – non intacchino il diritto alla piena difesa;
(e) l’obbligo della tempestiva adozione dei provvedimenti di competenza sui casi accertati di illeciti, irregolarità o abusi che compromettano il regolare e corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche, pregiudichino il diritto allo studio, possano minare la serena convivenza delle varie componenti della comunità scolastica o addirittura ledano la sicurezza, la libertà e la dignità delle persone.
Detto questo, dobbiamo parimenti riproporre – e rafforzare – le nostre riserve, vieppiù alla luce delle pronunce giurisprudenziali di cui infra: partitamente sulla concreta gestione delle segnalazioni, sulle eventuali verifiche affidate alle indagini ispettive, infine sulle conseguenti possibili sanzioni inflitte.
II. La gestione delle segnalazioni
II.1.Nel punto in cui la menzionata nota interdipartimentale vuol rendere conoscibile“il contenuto degli atti da cui originano le azioni di verifica” aggiunge che “dovrà sempre essere assicurata la piena ed effettiva tutela dei soggetti segnalanti secondo quanto previsto dalla normativa in materia di whistleblowing”.
Può così generarsi un corto circuito prodotto da due fattispecie diverse e pertanto da tenere distinte. Perché la legge – ma con significativi distinguo (2) – ammette sì le segnalazioni anonime, ma le tutela solo se si verte in materia di “protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione” (art.1, comma 1 del D. Lgs. 24/2023); e comunque ne esclude espressamente l’utilizzo nei casi di “contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate” (successivo comma 2). Dunque da cestinare, come tutte le segnalazioni anonime!
Di modo che dovrebbe significarsi in termini espliciti ai direttori generali degli UU.SS.RR. e relativi responsabili degli UU.PP.DD. – e ai dirigenti delle istituzioni scolastiche – che, secondo la più recente giurisprudenza, il nostro ordinamento – come ogni ordinamento evoluto – “non attribuisce valore giuridico positivo all’anonimato” (Consiglio di Stato, Sez III, n. 3828/2025 e come già TAR Lazio, n. 21257/2024), tutt’alpiù ammettendosene l’utilizzabilità – da parte dell’Autorità giudiziaria – se possono ricavarsi estremi utili per l’individuazione di una notitiacriminis (Cassazione penale, Sez VI, 22 aprile 2016).
II.2.Devono considerarsi anonime anche le segnalazioni che recano una firma fino a che la stessa non venga verificata dall’Amministrazione nella sua autenticità, ossia riconosciuta come propria da chi vi appare con nome e cognome. Dopo di che “il denunciante perde il controllo sulla propria segnalazione, che diventa un elemento nella disponibilità dell’Amministrazione. E non esiste alcun diritto all’anonimato di colui che rende una dichiarazione che coinvolge altri soggetti, salva la dimostrazione circa la sussistenza di una particolare – puntuale ed esplicita – esigenza di tutelare la riservatezza dell’autore della segnalazione” (Consiglio di Stato, n. 1199 del 16 febbraio 2026); o che la comunicazione del denunciante non si rifletta sullo sviluppo dell’istruttoria (anche qui allegandosi una perspicua motivazione sì da non risolversi in mere clausole di stile), ma che comunque solo giustifica il differimento dell’accesso (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3081/2009; id., sez. VI, n. 3601/2007; id.,Sez. III, n. 4539/2014); o che sempre la predetta comunicazione esponga ragionevolmente il denunciante ad azioni discriminatorie e/o ritorsive e/o a indebite pressioni: parimenti, tutte da evidenziare (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8651/2024).
Insomma, la tutela della riservatezza del segnalante non assume un’estensione tale da includere il diritto all’anonimato di colui che rende una dichiarazione che va a incidere nella sfera giuridica di terzi. Nel nostro ordinamento, ispirato a principi democratici, di trasparenza e responsabilità, non sono ammesse denunce segrete: chi subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti utilizzati dall’Amministrazione nell’esercizio del potere di vigilanza, a partire dagli atti di iniziativa e di pre-iniziativa quali, appunto, denunce, segnalazioni o esposti (TAR Lazio, Sez. II, n. 538/2023 e copiosa giurisprudenza ivi richiamata, in particolare Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3081/2009, cit.). Ciò quand’anche denunce, segnalazioni o esposti importino l’ostensione di dati sensibili e giudiziari se involgono la necessità della cura e della difesa di un proprio interesse giuridicamente apprezzabile (Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 19/2020).
“Un proprio interesse giuridicamente apprezzabile” e pertanto degno di essere protetto deriva – secondo il Consiglio di Stato, sentenza n. 1199/2026, cit. – dalla concezione ampia del diritto di difesa, presidiato dall’articolo 24 della Costituzione, per cui l’accesso agli atti non può essere ostacolato ogni qual volta sussista la possibilità che ne derivi “una qualche utilità” per la tutela di situazioni soggettive. Possibilità – occorre precisarlo – in astratto: nel senso che non deve essere l’Amministrazione a stabilire se in concreto vi sia o meno (tranne che non si tratti di istanze ictu oculi pretestuose).
Una qualche utilità – prosegue il Supremo giudice amministrativo – nel senso che se anche la segnalazione non ha avuto una determinazione causale nell’avvio dell’attività di vigilanza o ispettiva, rimane tale profilo del tutto ininfluente, “posto che tali circostanze non sono idonee a sottrarre i documenti dal perimetro di applicazione del diritto di accesso, atteso che le cause di esclusione sono normativamente stabilite ex articolo 24 dalla legge 241/1990”.
Dunque – e non è cosa di poco momento, poiché qui l’Amministrazione oppone quasi sempre resistenza, se non un reciso rifiuto – una qualche utilità non solo ai fini difensivi, ma pure per poter eventualmente intraprendere azioni giudiziarie nei confronti degli autori della segnalazione a difesa della propria immagine e dell’onore; “e indipendentemente dal fatto che la verifica non abbia poi rilevato irregolarità” e/o comportamenti antidoverosi (così Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 4/2021).
Ne riviene che, ricevuta una segnalazione – firmata e come tale verificata –, l’Amministrazione, sia direttamente il direttore generale dell’USR o i delegati dirigenti degli Ambiti territoriali, devono informalmente e riservatamente interloquire con il segnalato dirigente scolastico (ma vale anche per quest’ultimo nel caso che segnalati siano docenti o personale ATA dell’istituzione scolastica diretta), e preliminarmente esibendone il testo, non avendo rilievo la possibilità che possano seguire indagini ispettive e/o l’ulteriore avvio del procedimento disciplinare e l’eventuale sanzione irrogata. E se nessuna specifica disposizione normativa sembra imporre questa subitanea e spontanea ostensione, lo richiedono i principi di correttezza, di leale e costruttiva collaborazione istituzionale, il rispetto della persona: ancor prima che questa avanzi formale richiestae con il conseguente obbligo all’Amministrazione di corrisponderla.
III.Le indagini ispettive
Se all’esito delle segnalazioni e relativa interlocuzione con il segnalato si stima di dover avviare indagini ispettive, occorre allora che vadano in via preventiva perimetrate nella lettera d’incarico, da esibire ai soggetti ispezionati e che indichi in maniera puntuale o quantomeno sufficientemente precisa l’oggetto delle verifiche e il termine entro cui vanno effettuate.
Ma anche quando le lettere d’incarico sono affette da stitichezza o genericità (o entrambe) – tipo: “accertamento di presunte condotte non conformi alla funzione dirigenziale” oppure,“correttezza ed efficacia dell’azione della dirigente scolastica, con riferimento alle capacità di relazione con il personale della scuola e al corretto esercizio del potere disciplinare” –, non possono essere consentite indagini condotte a tutto campo, con il metodo della pesca a strascico, che durano ben oltre i canonici sessanta giorni quale limite massimo, nel corso delle quali si tengono audizioni di una pletora di soggetti, si mette a soqquadro la scuola e magari si requisisce d’autorità l’ufficio di segreteria impegnandolo nella ricerca e riproduzione di una proliferante mole di eterogenei documenti, con sovrano disinteresse dell’intralcio recato allo svolgimento del servizio istituzionale (3).
IV. Divieto di automatismi sanzionatori e criterio di proporzionalità
IV.1. Nel caso che – in esito alle indagini ispettive oppure per diretta conoscenza dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari – si addivenga infine all’emanazione di un provvedimento sanzionatorio, la rassegnata giurisprudenza impone il divieto di automatismi che importino il licenziamento ovvero l’equivalente destituzione per il personale in regime di diritto pubblico (e altresì per i docenti, atteso che la regolazione pattizia della disciplina è tutt’ora rinviata a una fantomatica “specifica sessione negoziale a livello nazionale”: ultima formula figurante nell’articolo 48, CCNL 2019/2021, comparto Istruzione e Ricerca, ri-copiata dai precedenti testi negoziali e senza più attendere l’entrata in vigore della legge sul riordino degli Organi collegiali come previsto nel primo CCNL 1995/1997, art. 56, comma 2).
Mentre i predetti automatismi permangono nell’Ipotesi di CCNL 2022/2024, area Istruzione e Ricerca, sottoscritta in sede ARAN l’11 maggio 2026, sul punto innalzandosi da venti a trenta giorni il periodo di sospensione dal servizio per il passaggio al licenziamento, e per il resto permanendo la regolazione del CCNL 2019/2021, articolo 19, che lo dispone per “la recidiva nel biennio in una delle mancanze previste al comma 5; la recidiva plurima nel biennio in una delle mancanze previste ai commi 4, 6 e 7; la recidiva nel biennio in una delle mancanze previste ai commi 6 e 7 che abbia comportato una sanzione superiore ai venti – ora ai trenta – giorni; le mancanze di cui ai predetti commi che si caratterizzano per una particolare gravità”. In chiaro:
(a) la recidiva (nel biennio) comportante il licenziamento continua a valere per il mancato esercizio dell’azione disciplinare e/o per la sua decadenza colpevole (ex comma 5), ma non vale più per la mancata collaborazione in un procedimento disciplinare in corso, né in caso di violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa e che abbia determinato la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno (rispettivamente, ex commi 4 e 6);
(b) nella sua configurazione plurima, la recidiva non vale più per i casi in cui si siano comminate le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3, art. 28, CCNL 2016/2018 (indicate nelle lettere a-f). Mentre – sempre la recidiva plurima – continua a valere per la mancata collaborazione in un procedimento disciplinare in corso ma solo se si sia avuta la sospensione dal servizio per più di trenta giorni; per la violazione di obblighi riguardanti la prestazione lavorativa e che abbia determinato la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno; per essere incorsi in una delle undici fattispecie sanzionatorie del comma 7, articolo 28, CCNL 2016/2018, comportanti la sospensione da tre giorni a sei mesi; infine, con una norma di chiusura, per le mancanze di cui ai commi 4-5-6-7 CCNL 2016/2018 “che si caratterizzino per una particolare gravità” (e anche qui è tutto da decrittare l’aggettivo “particolare”).
Non dissimili le convenzioni pattizie per i docenti e per gli appartenenti al personale ATA. Per i primi l’articolo 48 del qui ancor vigente CCNL di comparto 2019/2021 impone il licenziamento per le quattro ipotesi di cui ai commi 2 e 3, cui si aggiungono le sei fattispecie che si leggono nell’articolo 498, comma 1 del D. Lgs. 297/1994 (Testo unico della scuola) e comportanti ipso iure l’equivalente destituzione. Per i secondi l’articolo 25 del medesimo CCNL – contenente il Codice disciplinare – lo impone, sempre in automatico, ricorrendo una delle quattordici fattispecie elencate nel comma 9.
Senonché questa regolazione contrattuale – che si vuole attuata entro il limite definito da norme imperative, ex art. 40, comma 1, D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. – è decisamente distonica rispetto alle pronunce della Corte costituzionale.
Emblematica è la sentenza n. 268/2016, sulla legittimità di alcuni articoli del D. Lgs. n. 66/2010 recante il Codice dell’ordinamento militare e alla cui stregua si era proceduto alla destituzione di un carabiniere susseguente a una condanna in primo grado a due anni, sei mesi e venti giorni di reclusione, e contestuale interdizione temporanea dai pubblici uffici di corrispondente durata, per aver questi – nella qualità di pubblico ufficiale – intenzionalmente procurato a un terzo un indebito vantaggio consistito nella mancata elevazione del verbale di contravvenzione per non aver il terzo indossato la cintura di sicurezza. Per contro la Corte, richiamando una sua costante giurisprudenza, ha ribadito l’illegittimità dell’automatica destituzione da un pubblico impiego a seguito di una sentenza penale, senza la mediazione di un procedimento disciplinare; e che l’eventuale sanzione inflitta va graduata secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza al caso concreto; per chiarire infine che “solo in via eccezionale l’automatismo sanzionatorio può giustificarsi, segnatamente quando la fattispecie abbia un contenuto tale da essere del tutto incompatibile con il rapporto d’impiego o di servizio, quale ad esempio quella sanzionata anche con la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici ex art. 28 c.p., e una volta che la sanzione sia divenuta definitiva” (4). Laddove ci sembra evidente che qui non è questione di procedimento disciplinare, corretto o meno che sia, trattandosi di una presa d’atto, meramente ricognitiva, da parte dell’Amministrazione; che tronca in radice qualsivoglia suo apprezzamento nel merito.
Si diceva di sentenza emblematica, valendo essa a fortiori per situazioni meno complesse, in particolare in un altro suo passaggio in cui non si condivide quanto affermato dall’Amministrazione militare: che la peculiarità dello status di carabiniere, che deve sempre improntare il suo comportamento alla massima rettitudine e onestà, rende impensabile la riammissione in servizio dopo il periodo di interdizione temporanea come seguito della condanna penale non condizionalmente sospesa, di per sé dimostrativa del disvalore sociale della condotta e così da giustificare l’estromissione del suo autore dall’Arma dei carabinieri. Ma per la Corte questa rivendicata disparità viola il principio di eguaglianza in quanto sottopone a un deteriore trattamento l’appartenente all’Arma dei carabinieri rispetto ai dipendenti dello Stato e di altre Amministrazioni pubbliche; e “non trova ragionevole giustificazione nel peculiare status dei militari, che pure esige il rispetto dei severi codici di rettitudine e di onestà … (ma) che non può di per sé costituire una valida ragione a sostegno di una discriminazione … sotto il profilo delle garanzie procedimentali poste a presidio del diritto di difesa, che risultano altresì strumentali al buon andamento dell’amministrazione militare” (in terminis, precedente sentenza n. 234/2015 e, a ritroso, sentenze nn. 2/1999, 363/1996, 220/1995, 126/1995, 197/1993, 16/1991, 158/1990, 971/1988, 270/1986).
Di non minore interesse della sentenza n. 268/2016, peraltro quivi ripresa, è quella n. 123/2020, concernente il giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 55-quater (citato), D. Lgs. 165/2001, nel punto in cui stabilisce che in caso di falsa attestazione della presenza in servizio del pubblico dipendente mediante alterazione dei sistemi di rilevamento o con altre modalità fraudolente si applica “comunque” la sanzione disciplinare del licenziamento. Ma, essendo questo meccanismo espulsivo “contrario alla giurisprudenza costituzionale sulla proporzionalità sanzionatoria”, è possibile, e doverosa, “un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 55-quater, che, ferma restando la spettanza alle amministrazioni datoriali del potere di recesso nelle fattispecie disciplinari tipizzate dal legislatore, e fermo che questo potere spetta all’amministrazione comunque, anche laddove non sia previsto o sia limitato dalla contrattazione collettiva, lasci tuttavia al giudice dell’impugnazione il potere di sindacare la concreta proporzionalità del licenziamento, verificandone la qualità di giusta sanzione alla luce dell’art. 2106 cod. civ.”. Costituisce quindi “diritto vivente”che “l’avverbio ‘comunque’ vale come ostacolo imperativo a qualunque limitazione di fonte pattizia circa la titolarità astratta del potere datoriale di licenziamento nelle fattispecie tipizzate dal legislatore, ma non anche un impedimento al sindacato giurisdizionale sull’esercizio concreto e proporzionato del potere medesimo” (ed ex multissentenze nn. 22075/2018 e 9314/2018).
Questa formula – che potrebbe apparire piuttosto creativa o un po’ forzata, frutto di quelle che la dottrina definisce sentenze manipolative – ha così evitato la dichiarazione di incostituzionalità di una norma di legge, altrimenti creandosi un conseguente vuoto nell’ordinamento e costringendo il Parlamento a colmarlo. Ma trova ad ogni modo un ancoraggio in un’esplicita disposizione normativa, qual è l’articolo 63 del plurimenzionato D. Lgs. 165/2001, laddove al comma 2-bis prevede che nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminarla (5), in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato: ciò che consente una più agevole interpretazione sistematica di disposizioni normative, diversamente contraddittorie se singolarmente attinte.
In conformità alla suddetta formula si è poi espressa la Corte di cassazione in due recenti ordinanze.
Nella prima – n. 10915 del 26 aprile 2026 – è stato sottoposto al giudizio di legittimità un caso di licenziamento di un dipendente dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli condannato, con sentenza non definitiva, a cinque anni e sei mesi di reclusione, con pena accessoria dell’interdizione perpetua dei pubblici uffici. E ha ribadito che la sanzione disciplinare espulsiva deve essere sempre suscettibile di un giudizio di proporzionalità in concreto; poiché, quand’anche sia, o sembri, essere prevista in automatico dalla legge o dal CCNL, una condanna penale in primo grado, per quanto grave, “non elimina la necessità di valutare i fatti, il comportamento del lavoratore, il disvalore concreto della condotta e il nesso con le funzioni svolte”. Da qui “il principio di diritto” nel pubblico impiego contrattualizzato, che anche quando il CCNL preveda il licenziamento in ipotesi di condanna penale non definitiva cui consegua l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, deve comunque escludersi ogni automatismo espulsivo: la sanzione disciplinare del licenziamento richiede sempre un autonomo giudizio di proporzionalità e congruità in concreto, da compiersi nel procedimento disciplinare e sindacabile dal giudice, avuto riguardo alla gravità dei fatti, alle circostanze del caso e all’elemento soggettivo. Soltanto il passaggio in giudicato della pena accessoria interdittiva è idoneo, “di per sé”, a determinare la cessazione del rapporto di lavoro.
Per la seconda ordinanza – n. 14077 del 13 maggio 2026 – ci siamo affidati alla sintesi dell’avv. Francesco Cervellino, in studio cervellino.it, 31 maggio 2026, non essendo riusciti a procurarci il testo. Vi si afferma che le condotte già punite con sentenza conservativa non possono assumere ulteriore rilevanza disciplinare se non siano accompagnate ad una nuova condotta disciplinarmente rilevante, rispetto alla quale porsi in termini di recidiva.
Nel caso di specie è stato opposto che il CCNL imponeva in automatico il licenziamento del dipendente per aver presentato un certificato medico di assenza per malattia senza indicare domicilio di reperibilità, essendo sussistente il presupposto figurante nel CCNL medesimo: almeno tre provvedimenti sanzionatori di sospensione irrogati nell’anno precedente il nuovo fatto oggetto di contestazione. Ma secondo la Corte doveva essere contestata in via autonoma quest’ultima condotta ritenuta disciplinarmente rilevante; e l’eventuale sanzione conclusiva del procedimento ben considerare le recidive – generiche o specifiche – ai fini della sua quantificazione e secondo criteri di proporzionalità. Mentre è stato violato il principio del ne bis in idem, in quanto il licenziamento lo si è fondato esclusivamente sui fatti già puniti con sanzioni conservative (sospensione dal servizio e dello stipendio), rispetto ai quali la società datrice di lavoro aveva già esaurito il proprio potere disciplinare.
IV.2. Se strettamente correlato al divieto di automatismi è il criterio di proporzionalità, va aggiunto che quest’ultimo ha – o dovrebbe avere – un raggio di applicazione più ampio, imponendo alle autorità sanzionatrici la corretta sussunzione del fatto, la cui rilevanza disciplinare ritengano provata, nelle corrispondenti fattispecie (tendenzialmente) tipizzate nel Codice disciplinare incorporato nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Al riguardo giova richiamare una sentenza del Giudice del lavoro di Modena, n. 15095 del 15.05.2024, a testimonianza del fatto che l’Amministrazione al canone di proporzionalità non si è attenuta, irrogando a una dirigente scolastica una sanzione disciplinare consistita della sospensione dal servizio e dello stipendio per trenta giorni, sull’unico capo in contestazione di aver ella “compiuto il gesto del dito medio” contro una giornalista del programma televisivo Fuori dal coro che voleva intervistarla su fatti peraltro risalenti e che già avevano dato luogo a una sanzione disciplinare di quindici giorni di sospensione.
Nella sentenza il giudice ha ravvisato la contestata responsabilità poiché, pur con tutte le attenuanti di aver reagito a un comportamento insistente, molesto e finanche aggressivo della giornalista e operatore televisivo a seguito, non era dubbia la portata lesiva del gesto compiuto dalla dirigente sull’immagine dell’Amministrazione. Senonché la sanzione è stata ritenuta sproporzionata “rispetto ai parametri di disvalore posti dalla contrattazione collettiva: ben lontana dal minimo edittale e che importa la sospensione dal servizio per ingiurie gravi (art. 28, comma 7, lettera B)”. Laddove era bastevole “la multa (art. 28, comma 3, lettera B) per una condotta non conforme a correttezza nei confronti dell’amministrazione” (6).
V. Una nota da riscrivere. E da pubblicare
E quindi, riannodandoci al punto iniziale, alla luce della compendiata giurisprudenza la nota interdipartimentale n. 1064/2026, con le integrazioni e precisazioni esposte, dovrebbe essere riscritta. E subito pubblicata sul sito istituzionale del MIM (nonché trasmessa ai suoi Uffici periferici e alle istituzioni scolastiche).
Diversamente, ogni soggetto rientrante nella previsione dell’articolo 5, comma 2 del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, sull’accesso civico generalizzato, potrà ben pretendere, e ottenere, l’adempimento di un obbligo gravante sull’Amministrazione.
NOTE
(1) In www.dirigentiscuola.org, 25 febbraio 2026, Segnalazioni contro i DS. Il MIM frena gli USR;
(2) Con particolare riferimento ai procedimenti disciplinari, l’articolo 12, comma 5 del D. Lgs. n. 24/2023, cit., così recita: “Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell’addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità”;
(3) Un caso – di cui conserviamo la documentazione – che travalica il limite dell’assurdo è avvenuto in una regione del Sud Italia. In seguito a un esposto contro una dirigente scolastica inoltrato da una sigla sindacale del comparto scuola, il competente Ufficio scolastico regionale ha conferito in data 9 luglio 2021 un apposito incarico ispettivo a un dirigente tecnico al fine di valutare “ogni elemento utile riguardante i fatti che emergono dall’esposto presentato dal sindacato X”.L’espletamento del predetto incarico ispettivo ha avuto sostanziale inizio con la prima delle ventotto audizioni il 27 settembre 2021, dopo ben settantatré giorni dalla sua attribuzione.Di lì a circa un mese, e con l’incarico in corso, sempre lo stesso dirigente tecnico riceveva, il 28 ottobre 2021, una nota dell’Amministrazione allegante una “ulteriore documentazione sulla quale estendere l’indagine”, nel frattempo si suppone pervenuta, con la rituale formula di chiusura di rimettere, una volta conclusa, una “dettagliata relazione”. Ciò non bastando, una terza nota del 15 dicembre 2021 e a distanza di quarantanove giorni dalla precedente, disponeva una “Integrazione incarico ispettivo” e sempre allegandosi “ulteriore documentazionesulla quale estendere l’indagine”.Alla buonora, si è giunti al punto di arresto con la quarta nota del 4 febbraio 2022 (altri cinquantuno giorni di distanza), di “un’ulteriore integrazione di detto incarico, finalizzato al completamento delle audizioni dei docenti non più in servizio presso il sopra richiamato I.C.”, questa volta assistita dalla motivazione “della richiesta presentata dal Dirigente tecnico in servizio presso questa Direzione generale”; e sempre “in attesa della relazione conclusiva dell’accertamento ispettivo”. Finalmente, è il caso di dire, il 25 marzo 2022 si è dato avvio al procedimento disciplinare con contestazione degli addebiti, poi concluso il 22 luglio 2022 – in articulomortis, appena due giorni prima della sua decadenza – con la sospensione dal servizio e dello stipendio di giorni sette. Vale a dire, concluso dopo oltre un anno!;
(4) Incidentalmente, nella sentenza emessa in appello la pena detentiva (e con quella accessoria) era stata poi sostituita con una semplice pena pecuniaria, attesi “gli elementi di tenuità del fatto e la lieve offensività in concreto, che contrastano con l’abnormità delle conseguenze derivanti dall’applicazione della massima sanzione disciplinare, basata sulla mera presunzione di pericolosità o indegnità del pubblico ufficiale”;
(5) Il verbo “può” va inteso come “deve” secondo plurime conformi ordinanze della Corte di Cassazione (nn. 1818/2025, 18846/2024, 10236/2023). Vi si legge che se si considerano il contesto nel quale la disposizione dell’articolo 63 del D. Lgs. 165/2001 è stata inserita, la finalità che la stessa persegue, la non discrezionalità che caratterizza il potere disciplinare attribuito al datore di lavoro pubblico, “si perviene a ritenere che il legislatore abbia inteso attribuire al giudice il potere e il dovere di rideterminare la sanzione nei casi in cui quella inflitta venga ritenuta non proporzionata alla gravità del fatto accertato” (n. 10236/2023). E questo “a prescindere da una espressa domanda di rideterminazione della sanzione formulata dalle parti” (n. 1818/2025).
(6) Per completezza va aggiunto che, a leggere la sentenza, il giudice di Modena non sembra essersi attenuto al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, di sostituire d’ufficio l’abnorme impugnata sanzione con la multa anche in assenza di espressa domanda dell’Amministrazione. Amministrazione che se non si fosse resa contumace avrebbe potuto richiederla – la multa – in via subordinata al puro e semplice rigetto del ricorso con relativa condanna alle spese per il principio della soccombenza. Forse perché già paga di aver “immediatamente” corrisposto alle enfatizzate notizie del mezzo televisivo e di aver adottato un provvedimento “esemplare”.
di Francesco G. Nuzzaci. dirigente scolastico








