Ogni Pubblica Amministrazione è obbligata, in conformità alla normativa vigente, a privilegiare, come prima opzione, l'emanazione di un avviso pubblico di selezione rivolto al personale interno. È un principio generale dell'ordinamento che le Pubbliche Amministrazioni assicurino il migliore e più efficiente utilizzo delle risorse umane e professionali disponibili per far fronte alle proprie ordinarie necessità operative. Considerando questo contesto generale, la questione va esaminata anche alla luce delle norme relative all'assegnazione di incarichi da parte della Pubblica Amministrazione a persone in stato di quiescenza. A tal proposito, l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 (ulteriormente modificato nel tempo), stabilisce il divieto per le Pubbliche Amministrazioni, incluse le scuole, di conferire incarichi di studio e consulenza, nonché incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo a ex lavoratori pubblici o privati ora in pensione. Tale divieto è derogabile solo per incarichi svolti a titolo completamente gratuito. Nel dettaglio, il legislatore ha limitato la possibilità di affidare incarichi e ruoli che comporterebbero l’assunzione di rilevanti mansioni direttive o gestionali nelle amministrazioni. Si chiarisce che tali incarichi includono quelli di studio e di consulenza, per cui sono richieste competenze specialistiche nell’ambito di contratti d’opera intellettuale (ex artt. 2229 e seguenti del codice civile). Gli incarichi di studio si riferiscono ad attività di analisi e ricerca, mentre le consulenze consistono nell’elaborazione di pareri forniti da esperti (come deliberato dalla Corte dei Conti, Sezioni riunite, il 15 febbraio 2005). Tuttavia, per incarichi o collaborazioni che non rientrano in tali categorie espressamente vietate, i relativi divieti non trovano applicazione. Di conseguenza, appare fondato sostenere che le disposizioni della legge n. 135/2012 non siano applicabili a specifiche attività che non possiedono le caratteristiche sopra descritte, come ad esempio un incarico legato alla formazione professionale. Qualora si tratti di attività realmente formativa nell’ambito di un progetto specifico (ad esempio corsi relativi a pratiche pensionistiche su piattaforma Passweb, ricostruzione delle carriere o liquidazione TFS), le rigide limitazioni non si applicano. Infine, riguardo alla selezione di esperti esterni (solo laddove sia accertata l’impossibilità di reperire competenze interne), l’art. 7, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni devono disciplinare e rendere trasparenti le procedure comparative per l’assegnazione degli incarichi. A tal proposito, la circolare n. 2/2008 della Funzione Pubblica ha fornito indicazioni utili per regolamentare tali procedure in modo uniforme e conforme ai requisiti normativi previsti. Secondo gli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, è possibile conferire incarichi a esperti di comprovata e specifica specializzazione, anche di livello universitario, purché siano soddisfatti i seguenti requisiti di legittimità: a) L’oggetto della prestazione deve riflettere le competenze attribuite all’amministrazione committente dal quadro normativo, essere collegato a obiettivi specifici e ben definiti, nonché rispondere alle esigenze funzionali della stessa amministrazione. b) L’amministrazione deve preliminarmente verificare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. c) La prestazione deve avere natura temporanea ed essere altamente qualificata. d) Devono essere determinati a priori la durata, l’oggetto e il compenso della collaborazione. Non è consentito il rinnovo automatico; eventuali proroghe sono possibili solo in casi eccezionali, per completare il progetto e in caso di ritardi non imputabili al collaboratore, mantenendo invariato il compenso stabilito al momento dell’assegnazione dell’incarico. Resta possibile derogare al requisito della specializzazione universitaria comprovata se si può accertare un’esperienza consolidata nel settore. Ciò è valido per incarichi che coinvolgano professionisti iscritti a ordini o albi, oppure figure che operano nei settori artistici, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’informatica (come attività su piattaforme quali Passweb o SIDI), così come per supporto ad attività didattiche e di ricerca. Per quanto riguarda gli aspetti retributivi relativi alla docenza in corsi di formazione e aggiornamento rivolti al personale scolastico, si ritiene opportuno applicare gli importi indicati nel Decreto Interministeriale n. 326/1995, salvo diverse disposizioni normative o regolamentari specifiche (ad esempio, PON, POC, PNRR). Tale decreto fissa da diversi anni le misure dei compensi per chi partecipa ad attività di aggiornamento, formazione e riconversione professionale. Secondo il decreto in questione, i compensi lordi dipendenti prevedono i seguenti limiti:- Fino a un massimo di 41,32 euro giornalieri per funzioni di direzione, organizzazione e controllo.- Fino a 41,32 euro orari (elevabili a 51,65 euro per professori universitari) per attività di coordinamento scientifico, progettazione, monitoraggio e valutazione degli interventi.- Fino a 41,32 euro orari (elevabili a 51,65 euro per professori universitari) per attività di docenza.- Fino a 25,82 euro orari per assistenza tutoriale, coordinamento dei lavori di gruppo o esercitazioni previste nel progetto formativo. Va inoltre ricordato che sui compensi percepiti per attività di formazione non vengono applicate ritenute previdenziali, come chiarito dalla nota MEF prot. 149948 del 10 giugno 1996 e dalla circolare MIUR n. 3761 del 30 luglio 2009, richiamante altre precedenti circolari (n. 3 del 15 gennaio 1996 e n. 138 del 4 aprile 1996). Infine, si rammenta che i criteri di selezione degli esperti esterni e le relative misure retributive devono essere definite in un apposito regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto, come indicato nell’articolo 45 comma 2 lettera h del Decreto Interministeriale n. 129/2018. A tal proposito, il Ministero dell’Istruzione ha fornito uno schema regolamentare con la nota prot. n. 25415 del 4 novembre 2021.

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