Nel caso di specie il tribunale di Firenze aveva respinto la domanda di risarcimento sul presupposto che il viaggio di istruzione vedeva quali fruitori ragazzi che, sebbene minori, avevano già raggiunto un certo grado di maturità psicofisica che permetteva loro di autodeterminarsi, quantomeno parzialmente e che quindi consentiva un controllo anche non costante, pressante e invasivo da parte del corpo docente incaricato.
Ragion per cui si è ritenuto che in tema di responsabilità dell'insegnante per i danni occorsi a studente durante lo svolgimento di gita scolastica, è fuori dubbio che l'istituto scolastico abbia l'obbligo giuridico di organizzare il viaggio di istruzione in maniera tale da salvaguardare al massimo grado l'incolumità e la sicurezza dei partecipanti, come è certo che il personale docente abbia l'obbligo di svolgere l'attività di controllo e sorveglianza necessarie a tale fine. È tuttavia anche chiaro che la diligenza richiesta nell'espletamento di tali attività non possa considerarsi in astratto, o in assoluto, ma vada commisurata al caso concreto e alle circostanze di tempo e di luogo e di persone di volta in volta presenti. E' quindi evidente che il grado di diligenza e di controllo debba essere tanto più intenso quanto più vulnerabili siano i soggetti fruitori del servizio scolastico, in ragione dell'età o di altre particolari condizioni soggettive.
Nella fattispecie concreta, secondo la statuizione dell’organo giudicante, il personale docente risultava avere adempiuto alle proprie obbligazioni di controllo e sorveglianza con la normale diligenza da esercitarsi in situazioni simili: i docenti accompagnatori si erano assicurati che tutti gli studenti avessero raggiunto le rispettive stanze e si erano raccomandati con gli stessi di non lasciare le stanze durante la notte e di tenere una condotta adeguata, dopodiché avevano raggiunto le proprie camere e sono andati a dormire; essi, inoltre, avevano preso la precauzione di alloggiare ciascuno in uno dei tre piani ove si trovavano le camere degli studenti, all'evidente fine di poter avvertire eventuali rumori o altre anomalie e intervenire tempestivamente.
Risultava peraltro inesigibile, in rapporto alla situazione concreta, una sorveglianza notturna a oltranza o altre forme di controllo invasivo. Occorre inoltre aggiungere una ulteriore considerazione in tema di causalità materiale, la quale, anche da sola, sarebbe di per sé era idonea a escludere la fondatezza della domanda risarcitoria. L'evento occorso era stato talmente eccentrico rispetto alle condotte omissive contestate da doversi ritenere completamente estraneo al principio di regolarità causale fatto proprio dal diritto vivente. La responsabilità del MIUR in tal senso dovrebbe pertanto essere esclusa, essendo la conseguenza del contestato inadempimento del tutto atipica e imprevedibile, specie avuto riguardo al caso concreto, in cui il corpo docente non aveva avuto alcuna informativa né disponeva di alcuna notizia circa il pericolo, anche solo potenziale o ipotetico, che lo studente potesse porre in essere condotte volontariamente autolesionistiche.
Da tali riscontri fattuali il tribunale fiorentino aveva quindi ritenuto predisposti dall'istituto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che gli studenti potessero nuocere a sé stessi, avendo il personale docente adempiuto agli obblighi di vigilanza e controllo con lo sforzo diligente ed adeguato secondo le circostanze del caso concreto.
Tribunale Firenze sez. II, 08/05/2020, n.1038