Scrivo da una scuola secondaria di secondo grado paritaria. Durante lo svolgimento degli esami preliminari e di idoneità, abbiamo sempre previsto le prove scritte in diverse materie, oltre che in italiano, in matematica, in inglese e nelle materie di indirizzo. Abbiamo ora deciso di ridurre le prove scritte durante questi esami, tuttavia non ho individuato la normativa di riferimento e pertanto non sono certa di poter decidere autonomamente, o meglio attrraverso gli organi collegiali, quali prove scritte mantenere.
Grazie
RISPOSTA
Con riferimento al quesito posto si chiarisce che le disposizioni a cui fare riferimento per lo svolgimento degli esami di idoneità sono contenute nel Decreto n.5 dell'8 febbraio 2021.
In tale decreto si legge che la commissione deve essere costituita dai docenti della classe cui il candidato aspira, in modo da rappresentare tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti.
All'inizio della sessione ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricoli ordinamentali è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.
In tale decreto viene chiarito che i candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione.
La discrezionalità della scuola sta nel decidere la modalità di svolgimento degli esami ma non in ordine alla scelta delle materie
I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l’esame d’idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.
Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche,
compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove deve essere distinta per ciascun anno.
Per i candidati con DSA certificato, la commissione d’esame, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali.
Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova.
Riguardo lo svolgimento degli esami preliminari le indicazioni a cui fare riferimento sono le seguenti.
Con l’O.M. n. 67 del 31.3.2025 recante Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025 si conferma l’art. 7 del D.M. 226/2024 specificando che ai sensi di tale articolo, il consiglio della classe dell’istituzione scolastica, statale o paritaria, collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato, dinanzi alla quale sarà sostenuto l’esame preliminare, accerta e valuta lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, dei PCTO e delle attività assimilabili ai PCTO, ed esprime il proprio parere sulla validità di dette esperienze,
anche in termini quantitativi e di competenze acquisite, da comunicare al candidato esterno, con modalità individuate dall’istituzione scolastica, almeno quindici giorni prima dell’inizio dell’esame preliminare. Nel caso in cui dal citato parere risulti lo svolgimento di attività non sufficienti a raggiungere il monte ore minimo previsto dall’art. 5, co. 2, del d. m. 226 del 2024, il candidato esterno non è ammesso all’esame preliminare.
Gli esami preliminari consistono in prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, idonee ad accertare la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami preliminari relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove è distinta per ciascun anno.
I candidati esterni provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento sono tenuti a sostenere l’esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento relative agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno del vigente ordinamento. Tali candidati esterni sostengono comunque l’esame preliminare anche sulle discipline e conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito con riferimento sia alle classi precedenti l’ultima sia all’ultima classe.
I candidati esterni sostengono gli esami preliminari, ove prescritti, presso le Istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame.
I candidati esterni che non abbiano conseguito la promozione o l’idoneità all’ultima classe, anche riferita ad un corso di studi di un paese appartenente all’Unione Europea di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato solo previo superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal relativo piano di studi. È da tener presente che, ai fini della individuazione delle prove da sostenere nell’esame preliminare, vanno tenuti in considerazione anche i crediti formativi eventualmente acquisiti dai candidati e debitamente documentati.
Sostengono altresì l’esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno, anche riferita ad un corso di studi di un paese appartenente all’Unione Europea di tipo e livello equivalente, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame.
L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato (cfr. legge 11 gennaio 2007, n.1,art. 1, capoverso art.2, comma 3; articolo 1-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n.134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009,n.167).
I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale, quelli che, indipendentemente dall’età, siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica, per gli Istituti professionali, e del corrispondente diploma di licenza, per gli Istituti d’Arte, da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto e quelli in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe di altro corso di studio sono tenuti a sostenere l’esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già da loro seguito, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno.
È da tener presente che, ai fini della individuazione delle prove da sostenere nell’esame preliminare, anche per essi vanno tenuti in considerazione i crediti formativi eventualmente acquisiti dai candidati e debitamente documentati.
I candidati provenienti da Paesi dell’Unione europea, che non siano in possesso di promozione all’ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato, nelle ipotesi previste dal paragrafo 1.3.1., sottoparagrafi A. e B., lettere a), c), d), previo superamento dell’esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno.
I candidati esterni non appartenenti a Paesi dell’Unione Europea, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero classi di istruzione secondaria superiore, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato nelle ipotesi previste dal paragrafo 1.3.1., sottoparagrafi A. e B., lettere a),b),c),d), previo superamento dell’esame preliminare di cui al precedente comma 1, qualora non abbiano conseguito la promozione o l’idoneità all’ultima classe.
L’esame preliminare è sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegato alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l’ultimo.
Il Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari.
Ferma restando la responsabilità collegiale, il Consiglio di classe può svolgere gli esami preliminari operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.
Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati dal Candidato.
I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenuti a sostenere l’esame preliminare sulle materie del piano di studi del nuovo ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno del nuovo ordinamento. Va precisato che tali candidati esterni devono comunque sostenere durante l’esame preliminare un accertamento sulle materie e sulle parti di competenze, abilita e conoscenze non coincidenti con quelle del corso già seguito.
Sostengono, altresì, l’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno del nuovo ordinamento i candidati esterni che abbiano superato nell’anno o negli anni precedenti l’esame preliminare e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano sostenuto le relative prove ovvero non le abbiano superate.
L’esito positivo degli esami preliminari, in caso di mancato superamento dell’esame di Stato o di mancata presentazione all’esame stesso, vale come idoneità all’ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria superiore cui l’esame si riferisce. L’esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all’esame di Stato, può valere, a giudizio del Consiglio di classe o delle apposite commissioni d’esame, come idoneità ad una delle classi precedenti l’ultima ovvero come idoneità all’ultima classe. In quest’ultimo caso, ha chiarito il MPI in una nota diretta al Direttore Generale dell’U.S.R. per il Friuli (Nota prot. 5694 del 31/5/2007), va considerata l’ipotesi che il candidato sostenga gli esami preliminari sui programmi del quarto e quinto anno, ottenendo un giudizio favorevole sui programmi del quarto anno, ma non su quelli relativi al quinto anno. In tal caso il MPI ritiene che il candidato stesso debba essere dichiarato dal competente Consiglio di classe non ammesso agli esami di Stato, ma idoneo alla quinta classe, alla luce del comma 3, dell’art. 1 della L. 11/1/2007, n. 1 laddove stabilisce il superamento dell’esame preliminare anche sulle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno per quei candidati esterni che non siano in possesso della promozione all’ultima classe.