All'interno di un consiglio di classe per Elezioni dei rappresentanti dei genitori, non si ha alcuna candidatura. Nessun genitore di candida per essere rappresentante. Cosa prevede la normativa ?

Risposta

Partecipare agli organi collegiali per le componenti elettive non è un obbligo. I candidati genitori se vogliono farsi eleggere si devono candidare, se nessuno si candida l'organo collegiale funziona anche senza la relativa componente. Al riguardo l’art. 37 comma 1 del Dlgs 297/94 e l’art. 6 comma 10 dell’OM 215/91 dispone che “L’organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza”, appare sempre opportuno garantire attraverso sostituzione la rappresentanza (dei genitori e nel secondo grado degli studenti), unica componente elettiva in consiglio di classe, in considerazione della funzione di “agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni”. È chiaro che laddove nessuno si candida e quindi non esistono gli eletti  per cui non sia possibile effettuare la surroga il consiglio di  classe resterà senza rappresentanza così come accade per il consiglio di istituto, senza possibilità di ricorrere ad elezioni  suppletive come invece per quest’ultimo (art. 53 OM 215/91).