Buongiorno non mi è chiara la normativa circa la pubblicazione del piano biennale degli acquisti. L'art 21 de dlgs prevedeva l'obbligo di programmazione biennale per gli acquisti di forniture e servizi ma limitatamente a quelli importo superiore a € 40.000. Il nuovo Codice dlg 31/03/2023 n. 36 all'art 37 stabilisce che il programma triennale degli acquisti è compilato solamente per acquisti di beni e servizi di valore pari o superiore ad €140.000,00. La mia scuola ha applicato il nuovo codice degli appalti ( abbiamo avviato la trattativa diretta dopo il (01/07/2023) e trattandosi di acquisto di beni di importo inferiore a 140.000,00 € non ha provveduto alla pubblicazione del piano triennale degli acquisti.
E' corretto o mi sfugge qualcosa ?

RISPOSTA

Per rispondere al quesito posto dobbiamo prendere in esame:

  1. Art. 37 del d.lgs 36/2023;
  2. l’art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici) del D.Lgs. 50/2016;
  3. il D.M. 16/01/2018, n. 14 – Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e pubblicazione del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi e aggiornamenti annuali;
  4. la delibera ANAC n. 1197 del 18/12/2019 che prevede per le stazioni appaltanti e gli operatori economici il versamento di un contributo relativo all’entità delle gare.

Quanto previsto dalla normativa che esamineremo può rappresentare sicuramente un appesantimento delle pratiche burocratiche – già così vaste e complesse – che la scuola è chiamata a predisporre; una pratica però necessaria, in quanto la stessa scuola è individuata alla stregua delle altre pubbliche amministrazioni dall’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001.

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) in vigore fino al 31/3/2023 e con efficacia fino al 30/6/2023, e per taluni effetti in vigore dal 1/1/2024, all’art. 21, comma 1 afferma:

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

Nei successivi commi (2-5) l’art. 21 si occupa del programma triennale dei lavori pubblici prerogativa soprattutto dei Comuni e altre pubbliche amministrazioni diverse dalla scuola.

I commi 6-8 approfondiscono quanto anticipato nel comma 1, e precisamente:

6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Nello specifico, se una scuola deve definire se elaborare un piano biennale degli acquisti il valore stimato degli stessi deve essere al netto di IVA, nella stesura del piano invece l’elenco dei valori va inserito con IVA compresa.

7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni sono definiti:

  1. le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;

  2. i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;

  3. i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;

  4. i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;

  5. gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;

  6. le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

Il D.Lgs. 50/2016 chiarisce quindi che anche le scuole sono tenute ad adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro, a pubblicarlo sul proprio sito e su quello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art. 213 e ad aggiornarlo annualmente.

Il Decreto del M.I.T. che doveva specificare quanto sopra elencato è il D.M. 14 DEL 16/1/2018 (Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali).

L’art. 6, comma 1 di tale decreto afferma:

1. Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, del codice, il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al decreto e parte integrante dello stesso [...].

Gli schemi-tipo per la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi di cui all’Allegato II del decreto sono costituiti dalle seguenti schede:

  • A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;

  • B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;

  • C: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione non riproposti nell’attuale.

Ogni acquisto di forniture e servizi riportato nel programma è individuato univocamente dal CUI. Per ogni acquisto per il quale è previsto, è riportato il CUP. Entrambi i codici vengono mantenuti nei programmi biennali nei quali l’acquisto è riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione.

Nuovo codice dei contratti

Il nuovo codice degli appalti di cui al d.lgs 36/2023, presenta alcune importanti novità sulla materia.

In primis, va evidenziato come la soglia per i lavori pubblici da inserire nei piani triennali salga a 150.000 Euro.

Per quanto riguarda gli acquisti, invece, l’importo rilevante passa a 140.000 Euro.

Inoltre, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenute ad adottare il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi (quest’ultimo, attualmente, è biennale).

L’art. 37 del nuovo codice degli appalti prevede che il programma triennale dei lavori pubblici e gli aggiornamenti annuali dovranno contenere i lavori – compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o Ppp – il cui importo si stima pari o superiore a 150.000 Euro (attualmente, la soglia è 100.000).

Senonchè l’art. 37 entra in vigore a partire dal 1/1/2024.

I lavori di importo pari almeno a un milione saranno inseriti nell’elenco triennale dopo l’approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell’elenco annuale dopo l’approvazione del documento di indirizzo della progettazione.

I lavori di manutenzione ordinaria saranno inseriti anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali.

Il programma triennale di acquisti e gli aggiornamenti annuali indicheranno le spese di importo stimato pari o superiore a 140.000 Euro (attualmente il limite è 40.000).

Al momento tuttavia non ci sono modelli e facsimile di programmazione triennale acquisti.

Per cui in risposta al quesito posto si fa presente che a partire dal 1/1/2024 è in vigore l‘art. 37 del nuovo  codice dei contratti per cui si passa ad una programmazione triennale sugli acquisti con la rilevazione degli importi superiore a 140.000,00 per l’e.f. 2013 tuttavia resta in vigore l’art. 21 del d.lgs 50/2016 per cui bisogna fare la programmazione biennale degli acquisti se si programmano acquisti per un importo superiore a 40.000 Euro.