In seguito ad una serie di trasferimenti protrattosi nel corso degli anni, alla scuola Primaria si è verificata la seguente situazione:
- Una classe Quarta da 7 alunni
- Una classe Quarta da 16 alunni.
Cosa prevede la normativa per bilanciare il numero di alunni ? Quali sono i poteri del Dirigente Scolastico ? Quale potrebbe essere una soluzione per ristabilire un nuovo congruo di alunni?
Risposta
E' normale che ad inizio anno scolastico, in considerazione dei vincoli numerici che la normativa impone per la formazione delle classi, può accadere di dover procedere allo smembramento di una classe in conseguenza della riduzione del numero di alunni al di sotto delle soglie individuate dal DPR n.81/2009. Per la scuola primaria, l’art. 10 prevede che: Le sezioni della scuola primaria sono costituite con un numero minimo di 15 e un massimo di 26 alunni, salvi i casi di presenza di alunni disabili. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 27 alunni per sezione.
Soglie più basse, come noto, sono consentite nel caso di classi con alunni in situazioni di disabilità. Nel caso in cui tali soglie non si raggiungessero, evenienza non rara negli ultimi tempi considerato il calo demografico, si deve procedere alla “ricomposizione delle classi” in modo da ristabilire i tetti numerici individuati dalla legge.
Ovviamente tale operazione non è indolore per gli studenti interessati perché si vengono a lacerare rapporti di amicizia e solidarietà instauratisi tra gli stessi, nonché ad interrompere la continuità didattica con i docenti. Si è dunque in presenza di un’evenienza delicata, sovente fonte di proteste quando non di ricorsi da parte dei genitori. È pertanto il caso di svolgere questa procedura non solo con l’attenzione pedagogica e la sensibilità umana necessarie, ma anche con particolare attenzione agli aspetti giuridici e procedurali, in modo da evitare quantomeno il contenzioso.
È dunque bene tener presente che, al pari dell’iscrizione, quello della formazione delle classi, come della ricomposizione delle stesse, è un procedimento amministrativo. Come tale disciplinato dalla L. 241/1990 e soggetto agli oneri procedurali che caratterizzano l’attività amministrativa, al fine di conformarla ai criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, previsti dall’art. 1 della legge.
Particolare attenzione andrà posta alla partecipazione al procedimento ed alla motivazione del provvedimento.
Il quadro normativo nel quale il dirigente si trova ad operare è pertanto dato, da un lato, dai vincoli dettati dal citato DPR 81/09 e, dall’altro, in assenza di criteri predeterminati dalla legge,dalla necessità - onde evitare censure di eccesso di potere per carenza di istruttoria - di rispettare le competenze degli organi collegiali.
La legge citata infatti non detta i criteri per la ricomposizione, limitandosi a fare rinvio alle disposizioni dettate per una situazione diversa, qual è quella della formazione delle classi iniziali.
L’art. 10 del D.Lgs. 297/94 assegna al Consiglio di Istituto il compito di indicare i criteri generali per la formazione delle classi, mentre l’art. 7 assegna al Collegio dei docenti la competenza a formulare proposte per la formazione e composizione della classi. Appare logico ritenere che la “ricomposizione” delle classi costituisca una modalità di formazione delle stesse e dunque il Dirigente, una volta emersa la necessità di effettuare uno smembramento, dovrà acquisire criteri e proposte da parte dei citati organi collegiali.
In assenza, come si diceva, di criteri dettati dalla legge come da fonti secondarie, si dovrà ragionare sull’individuazione della classe da smembrare e su come ridistribuire gli alunni nelle altre classi. Nessuna delle due operazioni è banale.
Infatti si può decidere di individuare la classe da smembrare facendo riferimento a quella con il minor numero di alunni, o a quella che, sulla base di una valutazione didattica del consiglio di classe, potrebbe essere utile smembrare in conseguenza di problematiche relazioni venutesi a creare tra gli studenti
Al contrario, potrebbe non essere opportuno smembrare una classe all’interno della quale vi sia un alunno diversamente abile o altro studente con particolari problematiche psicologiche, se quel gruppo classe ha dimostrato di essere un buon fattore di stabilizzazione e socializzazione.
Quanto a criteri di distribuzione, si possono ipotizzare quelli di cercare di mantenere i medesimi criteri che presiedettero alla formazione delle classi prime, quello di omogeneizzare il numero di studenti nelle diverse sezioni, quello di rispettare le richieste di abbinamento presentate dagli alunni, ecc... .
Riassumendo, il corretto iter procedurale potrà svolgersi nel seguente modo:
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il dirigente dovrà preliminarmente comunicare ai genitori degli alunni di tutte le classi potenzialmente interessate alla procedura di “ricomposizione”, l’avvio del relativo procedimento, che deve concludersi nel termine di 30 giorni previsto dall’art. 2 L. 241.
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Occorre poi acquisire gli apporti istruttori costituiti dai criteri elaborati dal Consiglio di Istituto e dalla proposta del Collegio dei Docenti.
Assunta la scelta migliore, il dirigente dovrà redigere il provvedimento amministrativo, curando di motivare adeguatamente la decisione e, stante quanto previsto dall’art. 14 DPR 275/1999, curare la pubblicazione della delibera all’Albo on line, al fine del decorso dei 15 giorni per la definitività dell’atto stesso.