La società fornitrice dei beni relativi alla realizzazione del PON indicato in oggetto ha comunicato che non riesce a consegnare gli arredi ordinati entro il 31 luglio p.v. per problemi con il fornitore. Il contratto oltre agli arredi, prevedeva la fornitura di altri beni che sono già stati consegnati; gli arredi da consegnare rappresentano 1/3 del totale della fornitura.
In questi casi cosa è necessario fare? Rinunciare alla consegna della fornitura rimanente attraverso una variante del contratto ? Oppure sostituire i beni rimasti con altri beni ? Considerati i tempi piuttosto stretti perchè il pon va chiuso entro il prossimo 31 luglio si chiede la soluzione giuridicamente praticabile.

Risposta

Per rispondere al quesito posto si fa presente che l’art. 1453 del Codice Civile prevede che “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione. Per cui nel caso previsto dal quesito l’istituzione scolastica può chiedere l’adempimento  ovvero la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno subito.

Nel primo caso la scuola deve agire con l'azione c.d. di manutenzione del contratto, con la quale chiede che la controparte sia condannata ad eseguire la prestazione cui è tenuta(anche attraverso la fornitura di prodotti simili e/o di qualità superiore). Nel secondo caso bisogna attendere una pronuncia del giudice. Il risarcimento è diverso a seconda che il contraente chieda la manutenzione o la risoluzione del contratto: nel primo caso esso si affianca alla prestazione, comunque dovuta, mentre nel secondo caso si sostituisce a questa. Si fa inoltre presente inoltre che gli articoli 1218 e 1256 del codice civile sull’impossibilità della prestazione, secondo cui “l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’obbligazione diviene impossibile quando si oppone una difficoltà che non è corretto pretendere che il debitore superi. Sulla base delle specifiche norme applicabili, si dovrà quindi valutare se la difficoltà di reperimento delle materie prime (o dei componenti), che ha determinato il ritardo del venditore nella consegna dei prodotti ai suoi clienti, possa essere considerata quale evento straordinario, imprevedibile e non imputabile al venditore, tale da esonerarlo da responsabilità per il suo inadempimento.

Per cui ad avviso di chi scrive che la soluzione migliore risulta essere quella di farsi consegnare prodotti simili e/o di qualità superiore magari facilmente rinvenibili sul mercato.