Gli esperti, le figure aggiuntive nonchè i progettisti e i collaudatori nell'ambito dei progetti PON possono essere membri del personale interno, membri del personale interno ad altra amministrazione o esterni, ossia reclutati, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio. In base a tale distinzione si delinea il criterio di inserimento delle informazioni del profilo nella pertinente sezione di amministrazione trasparente: 

ESPERTO INTERNO: nella sezione "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti" occorre inserire le informazioni, sottoforma di elenco, degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.Giova in tal senso ricordare sempre la delibera ANAC n. 1310 del 2016 (p.12) secondo cui "gli incarichi conferiti o autorizzati da un’amministrazione ai propri dipendenti rimangono disciplinati dall’art. 18 del d.lgs. 33/2013 e devono essere pubblicati nella diversa sotto-sezione “Personale” - “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”. 

ESPERTO ESTERNO: nella sezione "Consulenti e Collaboratori" devono essere inseriti i dati dei soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, ossia estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finznati dalla p.a. o lo svolgimento di attività professionali ed infine i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. Tale sezione è disciplinata dall'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013. Occorre inoltre ricordare la comunicazione annuale di tali contratti al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53 d.lgs. n.165/2001. Si ricorda in tal senso quanto riportato dalla delibera ANAC n. 1310 del 2016 (p. 12) secondo cui "Con la modifica apportata dall’art. 14 del d.lgs. 97/2016, l’art. 15 del d.lgs. 33/2013 disciplina ora solamente la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti e affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito. L’articolo, cioè, non riguarda più gli obblighi di pubblicazione dei dati sui dirigenti ora regolati dal novellato articolo 14, co. 1 bis e 1 ter".

Per quanto riguarda invece la collaborazione plurima di un esperto di altra istituzione scolastica nessuna norma qualifica esattamente l'ambito di collocazione di tale prestazione e nemmeno le indicazioni dell'ANAC contenute nella delibera del 13 ottobre 2016 sembrano suggerire soluzioni prettamente dirimenti a riguardo. Benchè tale prospettiva in realtà non si ponga di per sé insoluta dal momento che la collaborazione plurima da parte dell'istituzione scolastica che intende realizzare il progetto PON di per sè di pone come l'affidamento di un incarico a un soggetto che anche formalmente è pacificamente un collaboratore, per l'appunto esterno alla specifica amministrazione scolastica. Ragion per cui si ritiene che tale collaborazione debba essere collocata nell'ambito dei "Consulenti e collaboratori" di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 alla stregua degli esperti esterni al complesso delle pubbliche amministrazioni.