Il Decreto Legislativo n. 81/08 all’art. 28 c. 1 prevede che la valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
L’Agenzia Europea per la Salute e Sicurezza di Bilbao, nella Factsheet n. 87 del 2009 ha sottolineato che “non tutti i lavoratori sono esposti agli stessi rischi: alcuni gruppi specifici di lavoratori sono maggiormente esposti ai rischi (o sono soggetti a particolari condizioni).
In linea con quanto espresso sia dall'Agenzia Europea e sia dallo stesso D.Lgs.81/08 all'art.28 co.1, si ritiene opportuno e necessario che il DVR contenga “valutazioni dei rischi onnicomprensive, che tengano conto della diversità della forza lavoro.