Sui compensi corrisposti ai docenti che svolgono incarico come formatori nell' ambito del PNRR DM 65/2023 e DM 66/2023 si applica la ritenuta fiscale di riferimento e il contributo Irap? O tutte le ritenute previste per i compensi accessori?
Sui compensi corrisposti al personale ATA che svolge incarico come formatore nell'ambito del PNRR DM 65/2023 e DM 66/2023 si applica la ritenuta fiscale di riferimento e il contributo Irap? O tutte le ritenute previste per i compensi accessori?
Grazie molte

Risposta

Anche per quanto riguarda la docenza e l’assistenza tutoriale svolta nell’ambito del DM 66/2023 sui compensi per attività di formazione svolte dal personale (interno o in collaborazione plurima) della scuola si applicano unicamente la ritenuta IRPEF all’aliquota massima di riferimento (del dipendente) e il contributo IRAP a carico dell’Amministrazione.

Infatti, in relazione al regime previdenziale/assistenziale applicabile a detti compensi, la circolare MIUR n. 3761 del 30/07/2009, con la quale vengono richiamate le circolari n. 3 del 15/01/1996 e n. 138 del 04/04/1996, esenta dalla base imponibile ai fini previdenziali i compensi percepiti per prestazioni non direttamente connesse con lo svolgimento del rapporto di lavoro dipendente. Si cita inoltre la nota del Ministero del Tesoro n. 149948 del 10 giugno 1996, emanata a seguito di apposito quesito del Ministero della Pubblica istruzione, che rimarca l’esclusione dalla base contributiva e pensionabile dei compensi percepiti dal personale scolastico impegnato in attività di organizzazione, coordinamento, controllo, docenza e assistenza tutoriale nell'ambito di iniziative di aggiornamento e formazione.
Di fatto, tale assunto viene confermato anche dalla circolare INPS n. 6 del 16/01/2014 che non introduce innovazioni rispetto alle precedenti disposizioni, bensì delinea e precisa ulteriormente gli ambiti applicativi, fornendo un elenco puntale delle fattispecie rientranti nella base contributiva e di quelle escluse.
Al punto 6 - redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – e sub Lettera b (indennità ed i compensi percepiti a carico dei terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità) della circolare si ribadisce infatti:
- Sono esclusi dall’assoggettabilità ai soli fini contributivi – ma non ai fini fiscali - i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (art.50 - ex art.47 - del TUIR), che in linea generale sono quelli in cui manca una correlazione con la prestazione lavorativa ovvero con il rapporto di servizio. […]. L’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente, in linea di principio, comporta un trattamento fiscale identico a quello riservato ai compensi accessori ricompresi in tali redditi, ovvero l’applicazione dell’aliquota massima posseduta dal percipiente.
- Nell’ambito della predetta elencazione si esaminano, per la particolare rilevanza con riferimento ai dipendenti iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, alcune tipologie di redditi assimilati nonché le circostanze al verificarsi delle quali gli stessi vengono ricondotti ai redditi da lavoro dipendente, determinandone l’inclusione nella base imponibile contributiva.
- La norma regolatrice dell’incarico collega una presunzione di possesso della competenza specifica alla circostanza dell’appartenenza del soggetto ad una certa categoria di lavoratori dipendenti o ad una certa posizione d’impiego. In tali casi segnatamente sussiste una relazione tra l’espletamento dell’incarico e la qualifica posseduta. Questa categoria reddituale riguarda prevalentemente i pubblici dipendenti con qualifica diversa da quella dirigenziale.