Buongiorno,
alla luce del Decreto Legge 31/05/2024, n.71, chiediamo vostro parere su autorizzazione incarico personale ata tempo indeterminato orario 36/36.
Di seguito Bozza contratto CO.CO.CO.
Si segnala l'urgenza.
Grazie.
RISPOSTA
Con riferimento al quesito posto si chiarisce in via preliminare che il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n.164/2002, ha chiarito che, di norma, la collaborazione coordinata e continuativa in quanto considerata lavoro parasubordinato deve essere considerata incompatibile con il rapporto di pubblico impiego a tempo pieno, poichè costituisce cumulo d'impieghi ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. del 10.1.1957 n. 3.
Tuttavia le recenti disposizioni sul lavoro sportivo hanno superato tali limitazioni consentendo la possibilità di stipulare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa subordinando tale possibilità al verificarsi di specifiche condizioni.
In particolare, i parametri che l'amministrazione deve valutare per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuito al personale dipendente a tempo pieno sono contenute nel DPCM 10 novembre 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.296 del 20 dicembre 2023.
Questo decreto chiarisce che le amministrazioni titolari del rapporto di lavoro devono autorizzare lo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo se sussistono le due seguenti condizioni:
a) assenza di cause di incompatibilità di diritto, che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attività assegnate;
b) l'insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'amministrazione.
Si sottolinea che il predetto decreto specifica che le amministrazioni devono autorizzare solo in presenza delle condizioni richieste. Ciò vuol dire che è preclusa all'amministrazione alcuna valutazione discrezionale nel senso che la richiesta di autorizzazione deve essere accolta una volta accertata la sussistenza dei requisiti richiesti.
Le predette due condizioni devono essere presenti congiuntamente per tutto il tempo dello svolgimento del lavoro sportivo.
Vengono altresì precisate le condizioni affinché possa essere concessa l'autorizzazione .
Il lavoro sportivo deve essere svolto:
- al di fuori dell'orario di lavoro
- non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio nè intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. A tal fine, in relazione ai dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico, le amministrazioni verificano, ai fini dell'autorizzazione, che la prestazione di lavoro sportivo non confligga con il regolare e ordinato svolgimento del servizio.
Inoltre, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, l'amministrazione verifica, che la prestazione di lavoro sportivo non rivesta carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata del lavoro a tempo pieno.
A tal fine il decreto chiarisce che si considera prevalente l'attività sportiva che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.
Ciò premesso si rileva che nella bozza di contratto allegato all'art.2 viene detto:
"Si dà atto che l’impegno assunto richiede/non richiede una prestazione superiore alle 24 ore settimanali al netto dell’attività agonistica programmata e concordata."
Quindi una clausola questa che andrebbe precisata se si tratta di collaborazione superiore o inferiore alle 24 ore.
Nel caso prospettato il dipendente ha un orario di lavoro su 36 ore settimanali, il 50% sono 18 ore, trattandosi di una collaborazione strutturata su 24 ore settimanali, escluse le gare, siamo in presenza do una prestazione lavorativa superiore al 50%, di conseguenza, a nostro parere si ritiene che tale collaborazione sia da ritenersi incompatibile con il rapporto di lavoro con l’istituto scolastico.