In sede di contrattazione integrativa il dirigente scolastico può farsi affiancare da un esperto esterno con competenze giuridico-sindacali?
Parere Aran: nella contrattazione integrativa per la parte pubblica partecipa solo il Dirigente scolastico La materia relativa alla composizione della delegazione trattante a livello di Istituzione scolastica è disciplinata dall’art. 30, comma 2, lett. c) del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024. Il citato articolo prevede, per la parte pubbli ca, la partecipazione alle trattative del solo dirigente scolastico e, per la parte sindacale, della RSU e dei “rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL”. Conseguentemente, è escluso che alle trattative possano prendere parte degli “esperti esterni con competenze giuridico sindacali”. Fatta tale premessa, tuttavia, si ritiene che, ai fini della determinazione della proposta di contratto integrativo da sotto porre al negoziato, nulla vieta al dirigente scolastico di avvalersi dell’apporto o della consulenza di altre persone, purché ciò avvenga al di fuori delle trattative e senza oneri per l’Istituzione scolastica.