Una docente in servizio fino al 30 giugno, è stata messa dall'asl in astensione anticipata per complicanze fino ad astensione obbligatoria. la data presunta del parto è 17 settembre: pertanto mettendola in astensione anticipata fino al 30 di giugno, vorremmo sapere se la maternità fuori ruolo debba essere messa dal 17 luglio (2 mesi prima dele parto) o dal primo di luglio al 17 di settembre.
Risposta
Il Ministero del Lavoro con la circolare n.70 del 1° dicembre 2004, facendo proprio il parere espresso dal Consiglio di Stato n.430 del 2003, interviene sulla disciplina dell'astensione anticipata per maternità e sulla corresponsione della relativa indennità di maternità. La questione riguarda la lavoratrice con un rapporto di lavoro a tempo determinato breve e saltuario.
L'interdizione dal lavoro per gravidanza, come noto, ha la durata massima di cinque mesi durante i quali è vietato adibire la lavoratrice a lavoro, due mesi prima e tre mesi dopo il parto salva la facoltà della lavoratrice di avvalersi della flessibilità.
Il T.U. sulla maternità prevede poi tre specifici casi in cui il congedo può essere anticipato fin dalla insorgenza della gravidanza e prorogato fino a sette mesi dopo il parto, con un provvedimento dell'ufficio provinciale del lavoro:
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congedo anticipato per gravidanza a rischio, art.17, comma 2, lettera a) del T.U. n.151/2001;
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congedo anticipato per lavori insalubri, art.17, comma 2, lettera b) del T.U. n.151/2001;
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congedo anticipato per impossibilità cambio mansioni, art.17, comma 2, lettera c) del T.U. N.151/2001.
Con la richiamata circolare il Ministero del Lavoro chiarisce che l'interdizione anticipata per gravi complicanze della gestazione, dall'insorgenza della gravidanza e fino alla data di inizio del periodo di congedo obbligatorio spetta sempre anche se non in costanza del rapporto di lavoro.
Per cui alla lavoratrice va riconosciuto il diritto all'indennità di maternità per tutto il periodo di gravidanza e fino a tre mesi dopo il parto, a condizione che l'insorgenza della gravidanza e delle gravi complicanze che danno diritto all'interdizione, sia avvenuta in costanza di rapporto di lavoro o entro i successivi 60 giorni dalla cessazione.