Come si risolve il problema del mancato litisconsorzio necessario nel giudizio civile del docente nel successivo giudizio dinanzi alla Corte dei Conti (sulle acquisizioni probatorie successive nel secondo giudizio, cioè se vengono ripetute).
RISPOSTA
Dopo la riforma dell’istituto della responsabilità amministrativo-contabile introdotta dalle leggi n. 19 e n. 20 del 1994, poi modificate dalla L. n. 639/1996, al di fuori del litisconsorzio necessario ex art.102 c.p.c., l’integrazione d’ufficio del contraddittorio può eventualmente trovare ingresso, ai sensi dell’art.107 c.p.c., soltanto in ipotesi di “comunanza di cause”. Detta integrazione rientra nel potere discrezionale dell’organo giudicante, il quale ben può decidere l’integrazione del contraddittorio in esclusivo riferimento alla posizione dei convenuti citati, oppure ritenere la comunanza della causa con altri soggetti ed estendere nei loro confronti la domanda attrice per evitare il contrasto di giudicati e per ragioni di economia processuale.
Occorre però precisare che non si comprende come il docente possa ritenersi litisconsorte necessario pretermesso nel pregresso giudizio civile dal momento che nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi è esclusa “in radice” la possibilità che gli insegnanti siano direttamente convenuti, sia nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno ma anche nell’ipotesi di danni arrecati dall’allievo a sé stesso. Quindi sia in ambito extracontrattuale ex-art. 2048 c. 2 c.c. sia in ambito contrattuale ex-art. 1218 c.c. Quindi dal punto di vista processuale l’insegnante statale è esonerato dal processo (così anche secondo Cassazione n. 10042 del 2006).