Buongiorno,
in caso di infortunio di studente con prognosi superiore a 3 giorni (lo studente cadeva dalle scale durante l'uscita dai locali scolastici al termine delle lezioni), oltre alla denuncia telematica a INAIL, è necessario effettuare una comunicazione alla Corte dei Conti e costituire in mora il docente di classe che stava accompagnando gli alunni in uscita? In che modo si effettuano questi adempimenti?

Risposta

La messa in mora soltanto in caso di sentenza di condanna dell’istituto al risarcimento dei danni.

Quanto all’obbligo di segnalazione di danno all’erario alla Corte dei Conti.

La denuncia di danno alla Procura Regionale rappresenta un adempimento doveroso a carico del dirigente e del responsabile della struttura, adempimento che deve possedere alcuni requisiti, non potendosi limitare a integrare una generica trasmissione di atti e documenti «per quanto di competenza». L’art.20 del T.U. del 1957, infatti, precisa che la denuncia debba recare l’indicazione di tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

La Procura Generale della Corte dei Conti, con la propria Nota Interpretativa in materia di denunce di danno erariale di data 2 agosto 2007 ha ulteriormente illustrato le modalità di redazione della denuncia di danno, chiarendo che essa debba contenere:

 l’indicazione del fatto dannoso, nel senso di descrizione del comportamento dannoso e/o del procedimento amministrativo seguito. Tale indicazione deve, altresì, evidenziare le illegittimità o le diseconomie gestionali originate da tali comportamenti o procedimenti;

 l’importo del presunto danno subito dall'erario, ove ciò risulti da fatti conosciuti, ovvero, se tale elemento non sia determinabile esattamente nel suo ammontare, i dati in base ai quali emerga l’esistenza dello stesso, benché ne sia incerta la quantificazione. A questo fine, vanno indicati, ove esistano, gli elementi che, sulla base dei dati dell’esperienza amministrativa nel settore, possano servire alla quantificazione dello stesso, oppure offrire, se in condizione, parametri per la determinazione in via equitativa del danno medesimo (ex art. 1226, c.c.).

 L’indicazione nominativa di coloro cui possa essere presuntivamente imputato l’evento lesivo , da ritenersi necessaria, secondo quanto precisato dalla Procura Generale nella richiamata Nota Interpretativa, nei casi in cui sia chiara la partecipazione di determinati soggetti ai fatti dannosi.

La ratio sottesa a tale impostazione è evidente e risponde a due concorrenti esigenze:

a) la necessità di circoscrivere l’intervento della Procura a ipotesi di danno ragionevolmente sussistenti, a presidio del principio di separazione dei poteri, non essendo configurabile, in capo alla Magistratura Requirente, un sindacato generalizzato sul merito dell’azione amministrativa;

b) l’opportunità di riservare l’azione del Pubblico Ministero a fattispecie concrete, ad evitare dispendio di attività processuale, evitando di trasferire in capo alla Corte l’assolvimento di funzioni che competono, in primo luogo, all’amministrazione attiva.

Si ricorda, tuttavia, che ogni valutazione circa la sussistenza della responsabilità per danno all’erario è rimesso all’apprezzamento della Corte dei Conti, cosicché, in difetto di risposta della Procura entro un termine ragionevole, si potrà cautelativamente porre in essere la costituzione in mora.