Buongiorno,
quando l'assenza di un alunno può ritenersi "giustificata"? La giustificazione consiste solo in una comunicazione scritta relativa ai motivi dell'assenza, di cui l'amministrazione prende atto, oppure è possibile entrare nel merito dei motivi?
Esiste una normativa specifica che fornisce indicazioni in merito?
Risposta
Non vige una discrezionalità sulla giustificazione delle assenze. Semmai è opportuno ricordare che la presentazione di una certificazione medica a corredo di un’assenza serve a evitare la procedura prevista in caso di evasione/elusione dell’obbligo scolastico (art. 114 T.U. istruzione) e dall’altro al fine di vedere applicate le eventuali deroghe al limite di assenze fissato per la validità dell’anno scolastico (art. 5 D.Lgs. n. 62/2017).
In particolare si ricorda come preminente la vigilanza per adempimento obbligo scolastico. L’art. 114 TU Scuola, così come recentemente modificato dal DL 123/2023, indica precisamente i doveri del Dirigente a fronte di situazioni riconducibili all’evasione dell’obbligo scolastico, stabilendo che egli “verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando coloro che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco, affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi”.
Pertanto, la procedura da seguire, in caso di numerose assenze non riconducibili a motivate ragioni obiettive ed indice di elusione dell’obbligo di Istruzione, prevede, dopo l’avviso di immediata ripresa della frequenza entro 7 giorni che il Dirigente avvisi il Sindaco del Comune di residenza.
Quest’ultimo, dopo la procedura di ammonimento di cui è promotore, se rimasta infruttuosa, procederà alla denuncia all’autorità giudiziaria.